Il danno materiale del veicolo è commisurato al suo valore commerciale, non al valore d’uso, e l’eccessività della spesa di riparazione rispetto al valore effettivo del bene non viene riconosciuta (Tribunale di Pisa, Sentenza n. 1191/2021 del 22/09/2021 RG n. 5696/2013)
La Carrozzeria, in qualità di cessionaria del credito maturato nei confronti degli appellati da in conseguenza del sinistro stradale occorso in Pistoia il 29.4.2010, conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Pontedera la compagnia assicurativa e il proprietario del veicolo responsabile del sinistro chiedendo la condanna in solido al pagamento della somma di euro 2.566,00. La Carrozzeria dava atto di avere ricevuto la somma complessiva di euro 1.800,00, trattenuta in acconto, e chiedeva la condanna al pagamento della indicata somma di euro quale residuo importo dovuto per il costo di riparazione del danno materiale del veicolo.
Si costituiva in giudizio la Compagnia assicuratrice deducendo l’antieconomicità del complessivo costo di riparazione del veicolo, quantificato dalla controparte in euro 4.056,00, rispetto al valore antesinistro di euro 1.800,00, corrispondente alla somma già corrisposta.
Il Giudice di Pace di Pontedera, con sentenza n. 457/2013, respingeva la domanda attorea e compensava tra le parti le spese di lite, ritenendo quanto corrisposto dalla Compagnia assicurativa sufficiente a risarcire il danno lamentato dall’attrice, tenuto conto del valore commerciale del veicolo di euro 1.800,00 e dell’ antieconomicità del costo preteso per la riparazione.
La Carrozzeria propone appello deducendo l’erroneità e la contraddittorietà della motivazione che escludeva la risarcibilità dell’intero costo della riparazione, ancorché eccedente rispetto al valore commerciale, in applicazione del diritto alla completa restitutio in integrum del patrimonio del danneggiato e di un criterio soggettivo inteso a valorizzare il ripristino del valore di uso, e non del valore di scambio, del bene.
La Compagnia d’assicurazione chiede il rigetto dell’appello e in via riconvenzionale chiede la riforma della compensazione delle spese di giudizio applicata dal Giudice di Pace.
Il Tribunale nel ritenere l’appello principale infondato, evidenzia che la motivazione del provvedimento impugnato si presenta immune da carenze e vizi logici, e che le argomentazioni poste a fondamento del rigetto della domanda attorea sono del tutto condivisibili.
È pacifico il principio per cui, in materia di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli, la domanda di risarcimento del danno subito, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica (Cassazione civile sez. III, 26/05/2014, n.11662 ; Cassazione civile sez. VI, 28/04/2014, n.9367).
Sulla scorta di ciò, il Giudice di Pace ha correttamente applicato il principio secondo cui “alla qualificazione della richiesta del danneggiato di ottenere la somma necessaria per la riparazione dei danni come domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c. consegue il potere/dovere del Giudice, ai sensi dell’art. 2058 comma 2 c.c., di risarcire il danno per equivalente laddove la spesa necessaria per la riparazione in forma specifica sia eccessivamente onerosa per il debitore”.
Difatti, se la somma necessaria per la riparazione dei danni ” supera notevolmente il valore di mercato, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall’altra finisce per costituire una locupletazione per il danneggiato. Ne consegue che in caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo richiesto delle riparazioni necessarie, il giudice potrà, in luogo di quest’ultimo, condannare il danneggiante (ed in caso di azione diretta, l’assicuratore), al risarcimento del danno per equivalente “.
Corretta, pertanto, la valutazione di eccessiva onerosità del Giudice di Pace, avuto riguardo al valore commerciale di euro 1.800,00 del veicolo danneggiato e del costo preteso per la sua riparazione, (per euro 4.366,00), vale a dire oltre il doppio del valore del mezzo prima del sinistro.
Sicché, avendo la parte attrice già ricevuto prima del giudizio una somma equivalente all’intero valore commerciale del veicolo, è stata giustamente respinta la domanda attorea avente ad oggetto la corresponsione del maggior importo richiesto per la riparazione del mezzo , stante l’eccessività della spesa rispetto al valore effettivo del bene.
Parimenti infondata la pretesa del risarcimento delle somme corrispondenti ai costi di rottamazione e di cancellazione dal P.R.A. del bene danneggiato e di immatricolazione di un nuovo veicolo: è pacifico che il bene danneggiato sia stato riparato dall’attrice e non sostituito da altro mezzo, pertanto, tali voci di spesa , non essendo state concretamente sostenute, non possono essere risarcite.
L’appello principale viene respinto.
Accolto, invece l’appello incidentale promosso dalla convenuta, inerente la errata compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale rileva che il giudizio di primo grado, iscritto a ruolo nel dicembre del 2010, è stato introdotto dopo il 4.7.2009. Alla vicenda per cui è causa, ai sensi dell’art. 58 l. n. 69/2009, non era dunque più applicabile la previgente formulazione dell’art. 92 comma 2 c.p.c. (che ammetteva la possibilità di compensare le spese al ricorrere di “giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione”), bensì la versione dell’art. 92 c.p.c. novellata dalla l. n. 69/2009, che consentiva al Giudice di compensare le spese di lite, oltre che in ipotesi di soccombenza reciproca, solo al ricorrere di gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.
Ebbene, la sentenza del Giudice di Pace impugnata tace completamente sui motivi posti a fondamento della compensazione.
Tenuto conto che il rigetto della domanda attorea è dipeso dall’adesione a un orientamento assolutamente consolidato nella giurisprudenza, non sono apprezzabili né dei giusti motivi (che non sarebbero stati sufficienti a sorreggere la disposta compensazione), né tantomeno delle gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione, anche solo parziale, delle spese di lite.
Conseguentemente il punto della sentenza relativo alle spese deve essere riformato e, in applicazione del criterio della soccombenza (art. 9 1 c.p.c.), la parte attrice deve essere condannata a rifondere alla convenuta le spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate in euro 1.200,00, oltre spese generali e accessori.
Atteso, inoltre, il rigetto integrale dell’appello principale, la Carrozzeria viene condannata anche al pagamento delle spese d’appello, liquidate in euro 1.500,00,oltre spese generali e accessori.
Infine, a carico dell’appellante viene disposta la duplicazione del contributo unificato, in conformità a quanto previsto dall ‘art. 1 3, comma 1 -quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/20 12.
Avv. Emanuela Foligno
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