Frana travolge il terreno del camping: nessuna responsabilità del Comune

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responsabilità del comune

L’eccezionalità degli eventi atmosferici che hanno determinato la frana sono idonei a dichiarare l’esistenza del caso fortuito e, conseguentemente, a escludere la responsabilità del Comune (Tribunale di Aosta, Sentenza n. 306/2021 del 29/10/2021 RG n. 404/2019-Repert. n. 642/2021)

Il legale rappresentante della società gestrice del Camping cita a giudizio il Comune di Gressan per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’evento franoso.

In sintesi, il Camping si trova su terreno iscritto al Catasto Foglio 18, particella n. 188; il giorno 09.01.18, dalla parte sommitale dei terreni di proprietà comunale, mappali 318 e 319 del Foglio 18, si verifica va un distacco franoso che travolgeva parte del terreno sul quale insiste il campeggio, per un fronte di circa 30 metri , e ne danneggiava parte della recinzione e talune attrezzature, con costi di ripristino quantificati in euro 38.000,00.

La società invoca l’esclusiva responsabilità del Comune che si costituisce in giudizio eccependo la nullità dell’atto di citazione ai sensi degli artt. 163, n. 4 e 164, IV comma, c.p.c., in quanto carente di riferimenti normativi, e rappresentando lo svolgimento della vicenda e del proprio intervento di ripristino dei luoghi , contesta la domanda nell’ an e nel quantum , sia in riferimento all’art. 2043 c.c. sia in riferimento all’art. 2051 c.c.

Agli esiti della fase istruttoria, esperita con prove testimoniali e accertamento tecnico, la domanda risulta infondata.

Nelle giornate precedenti la frana si verificavano ingenti precipitazioni nevose e piovose in località Barrier del Comune di Gressan e, subito dopo, un improvviso ed anomalo aumento delle temperature che provocava il rapido scioglimento della coltre nevosa dalla parte sommitale dei terreni censiti al Foglio 18 particelle 318 e 319.

Il giorno 09.01.18, in conseguenza di tali eventi atmosferici, si verificava la frana che travolgeva la strada comunale per Le Fleurs Dessous e parte dei terreni sottostanti.

Il Comune realizzava tempestivamente gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza ed al consolidamento dei terreni imbibiti di acqua nonché al ripristino della strada.

Dalle prove testimoniali è emerso che: verso la fine di dicembre 2017 era nevicato a Pila, a monte del campeggio, mentre nei primi giorni di gennai o 2018 la temperatura si era alzata in maniera anomala per il periodo ed era piovuto anche in montagna; i terreni censiti al Foglio n. 18, particelle 318, 319 e 196 sono inseriti nella fascia F3, quali aree dissestate a basso rischio frane, classificata EC, ossia agricola/boscata ai sensi del Piano Regolatore, in vigore dal 2014, e quindi non edificabile; il distacco franoso del giorno 09.01.18 era partito dalla parte sommitale dei terreni censiti alle particelle 318 e 319 del Foglio n. 18, con mobilizzazione di un volume complessivo pari ad alcune decine di metri cubi, nelle forme dello scivolamento rotazionale evoluto in colamento; nelle settimane precedenti il distacco franoso, si erano avuti fenomeni di pioggia.

Dalla CTU è emerso che: “l’evento dannoso è da imputare all’azione delle acque meteoriche ed allo scioglimento nivale che determinavano la saturazione del terreno con aumento del peso del volume del materiale che, distaccatosi, provocava smottamento e franamento interessante dapprima i terreni di proprietà comunale e successivamente la viabilità stradale, per poi arrestarsi a fondovalle sulla proprietà attorea; si è trattato di smottamento in pendio di marcata acclività che dava luogo ad un ruscellamento incontrollato con erosione superficiale ed accumulo di materiale sulla sede stradale; tale smottamento è da ascrivere ad evento accidentale, vale a dire a situazione meteo caratterizzata da precipitazioni nevose e successivo innalzamento inaspettato della temperatura …(..).. Prima dell’evento per cui è causa , il Comune convenuto aveva realizzato murature di sostegno al piede della scarpata e predisposto reti di rafforzamento corticale, a loro volta rinforzate con cavi in acciaio di contenimento. In particolare, nel corso delle operazioni , si è riscontrata l’esistenza di idonee opere di contenimento e prevenzione collocate in zona Barrier – Manzoud sin dall’anno 2000, consistenti in “murature di sostegno al piede della scarpata” e “pannelli di reti di rafforzamento corticale rinforzate da cavi d’acciaio di sostegno e di contenimento”.

Il CTU, inoltre, circa le opere realizzate successivamente all’evento franoso, ha rilevato che “per la messa in sicurezza della zona è stato realizzato, tra l’altro, un muro di sostegno in pietrame malta sulla prosecuzione di quello esistente tra le due strade”.

Ergo, dai dati meteorologici allegati alla relazione del CTU, nel periodo dal 01.01.18 al 10.01.18 si registrava un progressivo aumento delle temperature con valori attestati sempre sopra lo zero termico (rilevamento presso la stazione di Aosta Montfleury a quota 577 m sopra il livello del mare) e allo stesso modo la stazione di Gressan – Pila – Leissè (a quota 2280 m sopra il livello del mare) registrava l’anomalia delle temperature nello stesso periodo.

Rispetto alla quota del sito, dove si sviluppava il fenomeno franoso, vale a dire circa 1280 m.s.l.m., il gradiente termico medio era di circa 0,5° ogni 100 m. nei giorni 7,8,9 gennaio 2018, con determinazione complessiva di temperature superiori allo zero termico nell’arco della giornata, testimoniate anche dalle piogge che si sono manifestate in tale periodo su detto versante.

Inoltre, l’esame delle precipitazioni della stazione di Aosta ha evidenziato una perturbazione atmosferica con abbondante precipitazione nei giorni 7, 8, 9 del mese di gennaio 2018 con un massimo di 59 mm il giorno 08.01.18, laddove si sono avuti due picchi con intensità di pioggia moderata il 08.01.18 ed il 09.01.18 e con un evento meteorico, invece, dal 07.01.18 al 09.01.18 , di circa 95 mm in 44 ore, caratterizzato, quindi, da evento piovoso di forte intensità.

Inoltre, nella zona non si erano mai registrati fenomeni franosi, tanto che la zona era stata classificata F3, a basso rischio di frane, ed inoltre nelle zone circostanti il Catasto dissesti, prima del 2018, aveva registrato soltanto tre frane, due delle quali di modesta entità.

Per tali ragioni il Tribunale ritiene che non vi è alcuna relazione causale tra il comportamento del Comune e l’evento.

L’eccezionalità dei fenomeni meteorologici all’epoca dei fatti esclude, quindi, la responsabilità del Comune per le conseguenze dannose subite dall’attore.

L’eccezionalità degli eventi atmosferici che hanno determinato il danno dell’attore , e l’esistenza del caso fortuito accertata dalla fase istruttoria, giustificano la compensazione per la metà delle spese di lite.

Parte attrice, comunque soccombente, viene condannata al pagamento della restante metà delle spese in favore di ognuna delle controparti.

Avv. Emanuela Foligno

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