Nessun concorso di colpa del lavoratore per l’infortunio occorso a causa dell’inadeguata formazione a fronte della pericolosità del macchinario

In tema di infortuni sul lavoro deve affermarsi la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e l’attività svolta dal lavoratore in un ambiente in cui, per la pericolosità del macchinario al quale il medesimo era stato destinato dopo solo un giorno di formazione, era altamente probabile che, non adottando ogni cautela prescritta, si verificassero eventi dannosi per il personale: pertanto essere ritenuto responsabile il datore non risultando fornita la prova liberatoria, trattandosi di responsabilità contrattuale per omessa adozione delle opportune misure di prevenzione atte a preservare l’integrità psico-fisica del lavoratore sul luogo di lavoro.

Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n 17576/2021 pronunciandosi sul ricorso dell’impresa assicuratrice di un’azienda condannata a versare oltre 290 mila euro a un lavoratore a titolo di risarcimento per l’infortunio occorsogli mentre era alla manovra di una macchina automatica, da cui erano derivati, oltre ad un periodo di inabilità temporanea, gravi postumi permanenti alla mano sinistra, rimasta schiacciata all’interno dello stampo.

Per i giudici del merito “Non vi è prova alcuna della sussistenza nella condotta del lavoratore di elementi tali da determinare l’esonero” della responsabilità “delle aziende convenute (c.d. rischio elettivo o abnormità della condotta dell’infortunato”, poiché, al riguardo, è sufficiente osservare che nel caso di specie la manovra del lavoratore “era destinata a permettere la ripresa della produzione interrotta per effetto del mancato distacco del pezzo dagli stampi”; ed altresì che, “tenuto conto che è mancata del tutto la prova di un’adeguata formazione, nessun concorso di colpa del lavoratore è ipotizzabile”.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la parte ricorrente lamentava che, valutate le prove emerse nel giudizio di secondo grado, i giudici avessero ritenuto applicabile la previsione normativa di cui all’art.2087 c.c. anche alla committente, in ragione del fatto che questa avesse nella propria “disponibilità” l’ambiente di lavoro e pertanto non avesse adempiuto all’obbligo di sicurezza, fondando la decisione sulla massima della sentenza della Cassazione n. 21694/2011 a mente della quale: “In tema di infortuni sul lavoro, l’art. 2087 c.c., espressione del principio del neminem laedere per l’imprenditore e l’art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994, che disciplina l’affidamento di lavori in appalto all’interno dell’azienda, prevedono l’obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l’ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall’impresa appaltatrice, consistenti nell’informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell’appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l’appaltatrice per l’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall’uso di materiali pericolosi”. E ciò, senza considerare che nei confronti dell’azienda il riparto degli oneri probatori si ponesse negli stessi termini dell’art. 1218 c.c. circa l’inadempimento delle obbligazioni; e senza dare alcun rilievo al fatto che la predetta società aveva disposto che si tenesse un programma di formazione di un giorno per l’uso delle macchine soffiatrici, alle quali era addetto il danneggiato, sulla base di manuali d’uso della macchina.

Gli Ermellini, tuttavia, non hanno ritenuto di aderire alle doglianze proposte.

In base alla giurisprudenza di legittimità, “la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell’ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, e che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro, in concreto, svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori (cfr., tra le molte, Cass. nn. 16645/2003; 6377/2003). Per la qual cosa, in particolare nel caso in cui si versi in ipotesi di attività lavorativa pericolosa, come nella fattispecie, la responsabilità del datore di lavoro-imprenditore ai sensi dell’art.2087 c.c., pur non configurando una ipotesi di responsabilità oggettiva, non può essere, tuttavia, circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto, come innanzi precisato, della concreta realtà aziendale, del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio”.

Nel caso in esame, l’onere della prova gravava sul datore di lavoro che avrebbe dovuto dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (prova liberatoria), attraverso l’adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle norme antinfortunistiche, cui non possono sottrarsi – nel caso in cui il dipendente di una società appaltatrice di lavori da eseguire in un’area di lavoro del committente riporti un infortunio – entrambe le società interessate.

Pertanto, come correttamente ritenuto dai giudici di secondo grado, nella fattispecie, una volta motivatamente escluso qualsiasi comportamento abnorme da parte del danneggiato, che avesse potuto concorrere alla causazione dell’infortunio verificatosi, doveva affermarsi la sussistenza del nesso causale tra il detto infortunio e l’attività svolta dal lavoratore.

La redazione giuridica

Sei vittima di un incidente sul lavoro? Affidati ai nostri esperti per una consulenza gratuita. Clicca qui

Leggi anche:

Lesione delle giunzione miotendinea prossimale causata da infortunio


- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui