Irrilevante, ai fini della responsabilità dell’imputato, la circostanza che la vittima, morta per le lesioni toracico-addominali riportate nel sinistro, non indossasse la cintura di sicurezza
In tema di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, il mancato uso, da parte della vittima, della cintura di sicurezza non vale di per sé ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un’autovettura – che, violando ogni regola di prudenza e la specifica norma del rispetto dei limiti di velocità, abbia reso inevitabile l’impatto con altra autovettura sulla quale viaggiava la vittima – e l’evento, non potendo considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza. Lo ha ribadito la Suprema Corte con la sentenza n. 39314/2021 pronunciandosi sul ricorso di un automobilista condannato in sede di merito ai sensi dell’art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. per un sinistro stradale da cui era scaturito il decesso del conducente di un altro mezzo. Nello specifico, l’imputato era stato ritenuto responsabile per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, e per colpa specifica consistita nella violazione degli artt. 141 e 149 C.d.S., per aver tamponato – a causa della velocità non commisurata alle circostanze di tempo e omettendo di mantenere una distanza di sicurezza – un veicolo che lo precedeva condotto dalla persona offesa, per cui entrambi gli automezzi venivano proiettati in avanti a causa del forte urto, facendo riportare alla controparte imponenti lesioni toracico-addominali e osteoscheletriche, a causa delle quali decedeva.
La Corte territoriale, nel conferire risposta alle doglianze eccepite dall’appellante, aveva compiutamente rappresentato le risultanze emerse dal giudizio di primo grado, in particolar modo desunte dalle conclusioni espresse dal consulente tecnico di parte, dai rilievi svolti dalla Polizia stradale e dalle deposizioni rese dallo stesso imputato, attraverso le quali era stato possibile pervenire alla ricostruzione della dinamica dell’incidente. Era stato, infatti, accertato che: le due vetture procedevano nello stesso senso di marcia e che il veicolo condotto dall’imputato, posizionato quasi del tutto all’interno della carreggiata, aveva attinto violentemente sul retro il mezzo guidato dalla vittima; il decesso era stato determinato da un violento impatto del suo corpo con superfici rigide ed anelastiche poste all’interno dell’abitacolo; la vittima era alla guida della sua autovettura senza avere allacciato la cintura di sicurezza; l’imputato aveva frenato solo nell’istante dell’urto, non essendo state rinvenute tracce di frenata nel tratto di strada antecedente; il tamponamento non era stato causato da una repentina manovra con cui la vittima aveva posizionato improvvisamente la sua auto dinanzi a quella dell’imputato; la vettura della vittima era risultata ben visibile all’imputato prima dell’impatto.
Nel rivolgersi alla cassazione, il ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, totale o parziale, della motivazione in merito alla ricostruzione del nesso di causalità tra l’impatto e l’evento morte. La Corte di appello, pur riconoscendo il concorso causale della vittima nella verificazione dell’evento per non aver allacciato la cintura di sicurezza, avrebbe errato nel non ricostruire, sulla base di leggi scientifiche di copertura, il nesso di causalità tra la condotta e l’evento, in particolar modo non esplicando quale incidenza avrebbe avuto l’indicato concorso della vittima nella causazione dell’accadimento letale. Il ricorrente lamentava, cioè, che non si sarebbe verificato correttamente – con adeguata prova di resistenza – se l’impatto, così come avvenuto, avrebbe comunque comportato la morte della vittima ove questa si fosse premurata di allacciare la cintura di sicurezza. Si tratterebbe di aspetto di immediato rilievo anche ai fini della corretta qualificazione giuridica del fatto e della percentualizzazione del grado di colpa rispettivamente imputabile alle parti.
I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte.
La Cassazione ha infatti condiviso la corretta osservazione resa dal giudice di secondo grado, per il quale la circostanza relativa al mancato utilizzo delle cinture da parte della vittima non fosse comunque idonea ad escludere la colpa dell’imputato, ma al più la poteva qualificare quale fattore concorrente, nel determinare l’evento mortale, risultando provato che la violazione di regole cautelari, da parte dell’imputato, aveva provocato l’urto del veicolo che lo procedeva.
La circostanza, cioè, che la vittima non avesse allacciato la cintura di sicurezza non valeva ad escludere, comunque, la penale responsabilità dell’imputato, apparendo di tutta evidenza – come motivatamente affermato dai giudici di merito – la sussistenza del nesso di causalità tra la sua condotta (in relazione a tutti i profili di colpa, generica e specifica, contestati, con riferimento alle norme della circolazione stradale violate) e l’evento, non potendo di certo considerarsi quale comportamento abnorme, né del tutto imprevedibile, il mancato uso della cintura di sicurezza.
La redazione giuridica
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