Lesione meniscale per investimento e intervento chirurgico

0
lesione del menisco

La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non è un automatismo, ma richiede l’individuazione di specifiche circostanze che superino le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare (Tribunale di Perugia, Sez. II, Sentenza n. 1744/2021 del 17/12/2021-RG n. 654/2012-Repert. n. 3753/2021 del 17/12/2021)

Il pedone cita a giudizio il conducente del veicolo investitore e la Compagnia assicurativa per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro stradale occorso in data 01.07.2010, allorché, nel mentre attraversava la strada su strisce pedonali, in Perugia alla Via Gregorovius, veniva investito dalla vettura Renault Clio che, effettuando manovra di retromarcia, non si avvedeva della sua presenza. Trasportato all’Ospedale di Perugia, veniva riscontrata una contusione al ginocchio con prognosi di pochi giorni. Ad un successivo e più approfondito esame, veniva riscontrata anche una lesione meniscale che esitava in un intervento chirurgico in data 27.10.2010.

Clinicamente guarito, riportava lesioni permanenti quantificate in 8% di danno biologico.

I convenuti contestano la quantificazione del danno evidenziando che: dall’esame effettuato dal medico fiduciario della Compagnia era emerso un danno biologico pari al 2%; che, comunque, la quantificazione andava operata sulla base delle tabelle relative alle lesioni di lieve entità (cd. micropermanenti), vigenti al momento del sinistro; eccepiscono, inoltre, che la richiesta risarcitoria da perdita di chance è infondata, soprattutto in considerazione del fatto che l’intervento chirurgico avveniva a distanza di circa 4 mesi dall’evento; anche la personalizzazione del danno non risultava applicabile al caso di specie, essendo indimostrati i presunti aggravamenti rivendicati.

Il Tribunale ritiene la domanda parzialmente fondata.

Espletata la CTU medico-legale, è stata oggetto di aspre critiche da parte della Compagnia, sia in relazione alla incongruenza ed al difetto di collegamento eziologico tra la meniscosi (da ricondurre a patologia estranea all’incidente) e le conseguenze dannose residuate all’attore, tanto che finanche l’intervento chirurgico doveva considerarsi avulso, causalmente, dal fatto.

L’elaborato peritale, invece, che accerta il collegamento causale tra la lesione meniscale e il sinistro stradale, viene interamente condiviso dal Giudice.

In punto di quantum, viene respinta la richiesta di personalizzazione avanzata dall’attore, perché indimostrata: gli elementi addotti, quali il disagio nella vita quotidiana, stante anche la lontananza dall’originario nucleo familiare, appare più un presupposto di fatto che la dimostrazione del danno ulteriore: ovvero, nessuna dimostrazione è data del fatto che la lontananza del nucleo familiare abbia comportato quei danni ulteriori dei quali l’attore chiede il ristoro.

In ogni caso, si tratterebbe, ove dimostrata, di una conseguenza normale dell’evento lesivo subito che non una circostanza eccezionale; essa rientra nel novero delle conseguenze ordinarie ed è sufficientemente compensata dal ristoro del danno biologico.

Difatti, viene sottolineato, la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l’individuazione da parte del Giudice di specifiche circostanze peculiari del caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.

Ciò significa che le conseguenze dannose comuni, ovverosia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe, non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.( Cass., sent. n. 14364/19).

Respinto anche il ristoro della perdita di chance, la lettera di assunzione prodotta agli atti non ha trovato conferma in relazione alla sua effettiva provenienza, né l’attore ha prodotto eventuali ulteriori documenti di riscontro (ad esempio, copia di denuncia del predetto rapporto di lavoro agli istituti previdenziali).

Pertanto, il danno non patrimoniale, a titolo di danno biologico, viene liquidato in complessivi euro 9.950,40, di cui euro. 4.663, 30 per danno biologico (media tra il 4% ed il 5%), ed euro 5.287,10 per danno da ITP.

Riconosciuta, inoltre, la somma di euro 827,00 quale danno patrimoniale, corrispondente alle spese mediche anticipate.

I convenuti vengono inoltre condannati, nonostante il parziale accoglimento delle domande dell’attore, al pagamento delle intere spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui

Leggi anche:

Lesioni causate da omessa custodia della strada e nesso causale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui