L’entità del danno biologico accertata per l’epicondilite cronica bilaterale è inferiore alla soglia prevista al fine di accedere alle prestazioni erogate dall’Inail e la domanda viene rigettata (Tribunale di Crotone, Sez. Lavoro, Sentenza n. 919/2021 del 15/12/2021-RG n. 2492/2019)

Il ricorrente conviene a giudizio l’Inail chiedendone la condanna alla liquidazione della prestazioni (rendita od indennizzo) nella misura corrispondente al grado di inabilità conseguente alla malattia professionale denunciata i n data 18.4 .2018 (epicondilite cronica bilaterale) ritenuta derivante dallo svolgimento, per oltre dieci anni, in maniera continuativa, dell’attività di bracciante agricolo.

L’Inail in sede amministrativa rigettava la domanda per assenza del nesso causale (esclusa l’esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e malattia denunciata).

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l’Istituto nell’ ambito del sistema d’indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all’ articolo 66, primo comma, numero 2),del T.U., eroga l’indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico -relazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell’ apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l’applicazione di tale tabella si fa riferimento all’età dell’assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell’articolo 91 del testo unico; b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui all’apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione.

Tanto premesso, espletata CTU medico legale, è stato accertato che il ricorrente è affetto da epicondilite destra ed esiti post -distrattivi dell’estensore e del flessore comune di sinistra e che tale patologia può ritenersi di origine professionale, in quanto lo stesso: nell’espletamento del suo lavoro, è sempre stato costretto ad eseguire continui movimenti degli arti superiori (spalle, gomiti e polsi) e di prensione delle mani, con continuo utilizzo di appositi attrezzi (quali cesoie, forbici ecc.), per il confezionamento e successivo spostamento di cassette, ove posizionare i prodotti raccolti, legature delle piante, potatura, raccolta di frutti pendenti ecc., anche con attrezzi vibranti (soprattutto durante il periodo della raccolta delle olive), oltre a mantenere con continuità posture incongrue.

Considerata tale tipologia di lavoro, il CTU ritiene sussistente il rischio di sollecitazioni biomeccaniche di origine lavorativa e quindi altamente probabile un nesso, quanto meno concausale, ma determinante ed efficiente, nell’insorgenza di sindromi da sovraccarico biomeccanico della spalla e del gomito (in cui sono racchiuse le suddette tendiniti ed epicondiliti), come precisato nella Lista I (Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità), del nuovo elenco delle malattie professionali soggette all’obbligo di denuncia/segnalazione da parte dei medici, ai sensi dell’art. 139 del Testo unico (DPR 1124/1965), con aggiornamento disposto con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014 .

Come noto, nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l’evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge .

Ciò posto, accertata l’eziologia professionale della patologia a carico del ricorrente, il nominato CTU quantifica l’entità del danno biologico nella misura del 4%.

L’entità del danno biologico accertata è inferiore alla soglia prevista al fine di accedere alle prestazioni erogate dall’Inail (indennizzo in capitale o rendita), e dunque la domanda viene rigettata.

Avv. Emanuela Foligno

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