Lesioni durante i giri in pista nel circuito privato, se ne occupa la Suprema Corte : (Cassazione civile, sez. VI, 26/01/2022, ud. 30/11/2021, dep. 26/01/2022, n.2259).
Lesioni durante i giri in pista: il motociclista danneggiato cita a giudizio dinanzi il Tribunale di Sassari la società proprietaria del circuito privato onde ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi all’interno del circuito.
Lesioni durante i giri in pista: il pilota danneggiato deduce, in particolare, che durante i giri in pista, a causa di una avaria meccanica rallentava la velocità della moto e prontamente segnalava il pericolo alzando il braccio, ma a causa dell’assenza dei segnalatori, veniva colpito da un altro pilota che proveniva a forte velocità.
La società proprietaria del circuito contesta la responsabilità delle patite lesioni durante i giri in pista ed eccepisce l’esclusiva responsabilità del pilota per non aver rispettato il regolamento di sicurezza da lui sottoscritto.
Il Tribunale rigettava la domanda sul presupposto che alla fattispecie era applicabile l’art. 2054 c.c., e che l’attore non aveva adempiuto al proprio onere probatorio relativo a circostanze essenziali ad escludere la sua responsabilità a fronte della sicura violazione del codice di autoregolamentazione da lui accettato e sottoscritto.
Il pilota appella la sentenza deducendo errata applicazione dell’art. 2054 c.c., trattandosi di prove di gara motociclistica a circuito chiuso, in luogo dell’art. 2050 c.c. inerente l’esercizio di attività pericolosa.
La Corte d’Appello di Cagliari, rigettava il gravame osservando che andava applicato l’art. 2050 c.c., e non l’art. 2054 c.c., e che, comunque, dalle deposizioni testimoniali era emerso che il pilota danneggiato aveva posto in essere una condotta imprudente idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta del responsabile dell’attività pericolosa e l’evento.
La vicenda arriva in Cassazione dove il pilota lamenta la violazione degli artt. 2043 e 2050 c.c., e come secondo motivo, avanza le medesime doglianze del primo motivo richiamando altresì i principi di cui all’art. 2051 c.c., in materia di danno cagionato da cose in custodia.
Le doglianze sono infondate.
La responsabilità dell’esercente un’attività pericolosa presuppone che si accerti un nesso di causalità tra l’attività svolta e il danno patito dal terzo, a tal fine deve ricorrere la duplice condizione che l’attività costituisca un antecedente necessario dell’evento, nel senso che quest’ultimo rientri tra le sue conseguenze normali ed ordinarie, e che l’antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l’evento, e ciò anche quando esso sia attribuibile ad un terzo o allo stesso danneggiato (Cass. n. 15113/2016).
Anche nell’ipotesi in cui l’esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea – secondo l’apprezzamento del giudice di merito, a causare da sola l’evento, recide il nesso eziologico tra quest’ultimo e l’attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso.
Difatti, la Corte d’Appello non ha escluso l’obbligo del proprietario-organizzatore dell’evento di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, ma ha osservato che, a prescindere da tale onere, dall’istruttoria era emersa una condotta del pilota che si era posta come causa autonoma dell’incidente idonea ad interrompere il nesso di causa.
In altri termini, le lesioni durante i giri in pista accusate dal motociclista sono attribuibili esclusivamente allo stesso. Egli, infatti, in violazione del regolamento vigente nell’Autodromo, sceglieva di fermarsi al centro della pista per verificare personalmente l’anomalia della moto, così esponendosi autonomamente al rischio dell’investimento.
Quanto, poi, alla doglianza relativa all’erronea interpretazione del materiale istruttorio, viene osservato che essa è del tutto inammissibile in quanto mira ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa che è inammissibile in sede di legittimità.
IL ricorso viene integralmente rigettato con condanna alle spese.
La redazione giuridica
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