Caduta sulle scale mobili della stazione imbrattate di liquame, ma il danno non è risarcibile. “La responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno.” In tal senso il Tribunale di Roma, Sez. XIII, Sentenza n. 16094 del 15 ottobre 2021.
Caduta sulle scale mobili. Un uomo, a causa della presenza di liquame, cadeva rovinosamente a terra dopo essere sceso dalle scale mobili e citava in giudizio la Società dei trasporti al fine di ottenere il risarcimento del danno.
Assumeva che, il giorno 27.09.2016, si trovava nella stazione Termini della Metropolitana, quando, appena sceso dalle scale mobili che conducono alla banchina in direzione Tiburtina, cadeva a terra a causa della “presenza di liquame, non visibile, né prevedibile anche per la presenza congestione di presenze”.
A seguito dell’accaduto riportava lesioni personali, che-aggravandosi durante il viaggio di rientro alla città di residenza- ne rendevano necessario il trasporto presso il locale nosocomio ove gli veniva diagnosticato ” trauma spalla dx con sospetta lesione della cuffia rotatoria”, con prognosi di giorni 10.
Il Tribunale ritiene la domanda infondata.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula l’esistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, “tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa”.
Ad ogni modo, il danneggiato non è esonerato dall’onere di dimostrare il nesso causale tra cosa e danno, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione juris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Ed ancora, è stato precisato che “il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un’accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode”.
Il Tribunale ritiene che sia configurabile l’esimente del caso fortuito, sia perché il danno è stato determinato da cause create da terzi, sia perché si è in presenza di alterazioni repentine e non prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo, non potevano essere rimosse per la mancanza del tempo necessario a provvedervi.
Dalle risultanze istruttorie, infatti, è emerso che, prima dell’attore, nessuna caduta sulle scale mobili si era verificata, e inoltre non risulta configurabile una condizione di pericolo occulto, in quanto l’imbrattamento era del tutto visibile.
I testi escussi hanno dichiarato che l’attore è caduto immediatamente dopo essere sceso dalle scale mobili a causa dell’imbrattamento del suolo.
Tuttavia, viene valorizzato un ulteriore elemento di fatto, ovverossia che nessuno prima dell’attore era caduto.
Ciò induce a ritenere, trattandosi di insidia non connessa intrinsecamente con la struttura della cosa e considerata la fruizione collettiva della Metropolitana da parte della generalità degli utenti – che la dispersione di liquido sia presuntivamente dovuta al passaggio precedente di uno di essi.
Ebbene, siccome il danno è stato determinato non da cause intrinseche al bene, bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi è configurabile l’esimente del caso fortuito, in quanto si è in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non potevano essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.
Inoltre, non vi era alcuna condizione di pericolo occulto per difetto del requisito della non visibilità, ergo la relativa domanda di ristoro per caduta sulle scale mobili viene respinta.
Avv. Emanuela Foligno
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