Bambino nato privo di arti: alla madre disturbo di adattamento

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Bambino nato privo di arti: danno non patrimoniale anche alla madre

Bambino nato privo di arti: risarcito l’importo di € 1.121.348,10 ai genitori (Cassazione Civile, sez. III, Sentenza n. 2150 depositata il 25/01/2022) .

Bambino nato privo di arti: viene accertata la responsabilità della Struttura Sanitaria e del Medico e un danno in capo alla madre di disturbo di adattamento. I genitori del bambino citano a giudizio dinanzi il Tribunale di Como la Struttura ospedaliera  invocando il risarcimento del danno per il figlio nato privo del piede sinistro e del terzo medio della gamba sinistra (con assenza inoltre delle unghie dal primo al quinto dito della mano sinistra e lussazione dell’anca) per la presenza di briglie ostruttive amniotiche e che a causa della non tempestiva diagnosi, e conseguente mancata tempestiva informazione, la madre non aveva potuto esercitare il diritto di interruzione della gravidanza ed al nascituro era stata sottratta la possibilità di beneficiare di un intervento chirurgico prenatale potenzialmente idoneo a prevenire la produzione delle lesioni.

Bambino nato privo di arti. Il Tribunale di Como accoglieva la domanda e, accertata la responsabilità dei convenuti nella causazione dei danni patiti in proprio dagli attori nella misura del 90% quanto alla struttura ospedaliera e nella misura del 10% quanto al Medico, li condannò in solido al pagamento della somma di Euro 1.121.348,10.

La Struttura propone appello e la Corte di Milano, accogliendo parzialmente l’appello dichiarava l’esclusiva responsabilità della Struttura sanitaria nella causazione del danno e la condannava al pagamento in favore dei genitori, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di Euro 69.971,49 e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di Euro 548.694,38.

La CTU accertava l’imperizia sia in relazione all’ecografia eseguita (con l’attribuzione dell’assenza tibiotarsica dell’arto sinistro alla posizione fetale) che alla successiva ecocardiografia fetale (senza accogliere l’invito della gestante di osservare con attenzione gli arti inferiori).

Passando al requisito della volontà di interruzione della gravidanza, ove conosciuta la malformazione, osservò la Corte territoriale che esso era evincibile dalle seguenti circostanze: 1) la lucida sicurezza manifestata in sede di consulenza (“se mi avessero detto come stavano le cose penso che sia lo che mio marito, malgrado la nostra propensione religiosa sia un po’ diversa, avremmo deciso di interrompere la gravidanza…io almeno di sicuro, mio marito forse, non so”); 2) la “comprensibile fatica”, evidenziata dal consulente, con cui la donna si esprimeva nei termini di cui sopra era riconducibile al naturale sforzo con la quale dichiarava la propria determinazione in relazione ad una tale eventualità, in contrasto con l’affetto incondizionato per il figlio arrivato; 3) la scelta di effettuare l’amniocentesi manifestava l’accettazione da parte della gestante del rischio di perdere il bambino, rischio considerato più accettabile di quello di dare alla luce un figlio malato.

La Corte, recepiva la stima della CTU di una invalidità permanente della madre nella misura del 13% (disturbo dell’adattamento di tipo permanente), e confermava la personalizzazione nella misura massima, per la presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, che avevano reso il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze derivanti ordinariamente da pregiudizi dello stesso grado, in relazione agli aspetti dinamico-relazionali, specialmente nei confronti del marito e del figlio o con riguardo al rapporto coniugale.

La vicenda approda in Cassazione, ove resistono con controricorso incidentale i genitori del bambino, e la Struttura deduce insussistenti  i presupposti per praticare l’interruzione volontaria della gravidanza, non essendo idonea la malformazione rappresentata dal bambino nato privo di arti  e del terzo medio della gamba sinistra (oltre che delle unghie dal primo al quinto dito della mano sinistra) a porre in grave pericolo la salute psichica della madre, alla quale è stato riconosciuto un danno biologico pari al 13%.

Il motivo è infondato.

Prevede la L. n. 194 del 1978, art. 6 che “l’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”.

Il rapporto dedotto in giudizio, quale fattispecie risarcitoria derivante dal mancato esercizio del diritto di interruzione volontaria della gravidanza, è relativo alla seconda ipotesi, e cioè alla presenza di processi patologici relativi a rilevanti malformazioni del nascituro tali da determinare un grave pericolo per la salute psichica della donna, e difatti il bambino nato privo di un arto è senz’’altro una rilevante malformazione.

Il risarcimento del danno per il mancato esercizio di detto diritto può essere riconosciuto alla donna non per il solo fatto dell’inadempimento dell’obbligo di esatta informazione che il sanitario era tenuto ad adempiere, ma se sia provato il processo patologico della salute della donna stessa, anche se per effetto delle predette malformazioni fetali, suscettibile di evoluzione gravemente pericolosa.

Il solo inadempimento del dovere di esatta informazione da parte del sanitario potrà dar luogo, nel concorso degli altri elementi necessari, al diritto al risarcimento del danno eventuale conseguente a detta causale, ma non al risarcimento del danno conseguente alla lesione del diritto all’interruzione della gravidanza, se non nelle ipotesi in cui sia provata la sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie per il legittimo esercizio di tale diritto.

Passando, per quanto qui di interesse, al ricorso proposto dai genitori, viene dedotto che la liquidazione differenziale del danno è affetta da motivazione apparente ed è in violazione dell’art. 1223 per l’illogicità del far discendere dal desiderio dei coniugi di avere un figlio, quale fatto noto, un fatto ignoto pacificamente smentito dagli atti processuali, e cioè che i genitori avrebbero comunque voluto un figlio, sano o non sano. Il Giudice di appello, procedendo in tal modo, ha omesso di esaminare che la madre era intenzionata ad interrompere la gravidanza se prima del parto si fosse accertata la malformazione anatomica del nascituro e che veniva effettuato un ricalcolo in senso riduttivo delle spese future di rinnovo, sostituzione e manutenzione dei dispositivi protesici.

Il motivo è fondato.

Risulta violato il principio di integralità del risarcimento del danno di cui all’art. 1223 c.c. perché il Giudice di appello ha limitato la liquidazione del danno nei limiti del maggior costo rispetto ad un figlio sano sulla base dell’argomento che comunque un figlio era voluto dai genitori. Il danno liquidato è però quello da nascita indesiderata, sicché non può essere esclusa la parte dei costi che si sarebbero sostenuti in presenza di figlio sano perché appunto la nascita non era desiderata e i costi, da liquidare per l’intero ricorrendone le condizioni, derivano da un figlio non desiderato. La violazione della norma di cui all’art. 1223 è assorbente rispetto alla denuncia di motivazione apparente, pur non potendosi negare l’intima contraddittorietà della motivazione della corte territoriale.

La Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla Struttura e accoglie il secondo motivo del ricorso proposto dai genitori del bambino e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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