L’occasione di lavoro nell’infortunio in itinere non veniva riconosciuta dall’Inail con la conseguenza del respingimento del relativo indennizzo invocato dal lavoratore (Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, Sentenza n. 3501/2021 del 30/11/2021 RG n. 17612/2006).
L’occasione di lavoro , invece, viene riconosciuta in giudizio dal CTU che ha confermato l’esistenza del quadro patologico denunciato dal ricorrente e quantificato i postumi permanenti nella misura del 85 % con decorrenza dalla data della domanda.
Il ricorrente, a seguito del diniego della previdenza da parte dell’Inail aziona giudizio dinanzi il Giudice del Lavoro esponendo che a seguito di infortunio lavorativo dell’ 1.8 .20 01, subiva postumi permanenti che l’Inail non riconosceva disconoscendo l’occasione di lavoro.
Nello specifico, l’Istituto contesta in capo al lavoratore la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento di un infortunio sul lavoro indennizzabile.
In tema di “occasione di lavoro” rilevante ai fini della sussistenza del diritto alla tutela assicurativa, il nesso di causalità tra l’attività lavorativa ed il sinistro presuppone non tanto una mera correlazione cronologica e topografica, o un collegamento marginale tra prestazione di lavoro ed evento dannoso, ma richiede che questo evento dipenda dal rischio specifico proprio insito nello svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro affidato, ovvero dal rischio, pur sempre specifico, ma improprio, insito in attività accessorie, ma immediatamente e necessariamente connesse o strumentali allo svolgimento di quelle mansioni.
L’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisca per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell’uso del veicolo privato, utilizzato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli de i pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza fra tali luoghi sia ragionevole.
Il rischio elettivo, che esclude l’occasione di lavoro, consiste in quella condotta del lavoratore avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa, tenuta volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, tale da interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata.
Ciò posto, risulta accertato dall’istruttoria che il lavoratore ha subito l’infortunio in quanto coinvolto in un grave sinistro stradale mentre si recava sul posto di lavoro.
Ergo, risultano sussistenti le condizioni necessarie per il riconoscimento dell’occasione di lavoro.
Nel caso esaminato, la condotta del ricorrente è stata posta in essere per soddisfare esigenze riconducibili all’attività lavorativa (ovverosia tornare a prendere la cassetta degli attrezzi necessaria allo svolgimento dell’attività lavorativa), dunque la deviazione con l’autovettura non è avvenuta per soddisfare bisogni meramente personali, ma viene ritenuta pacificamente ricollegata all’occasione di lavoro.
Il CTU ha confermato l’esistenza del quadro patologico denunciato dal ricorrente e quantificato i postumi permanenti nella misura del 85 % con decorrenza dalla domanda.
Pertanto, il Tribunale dichiara il diritto alla costituzione di una rendita per una percentuale pari al 85 % con decorrenza dalla domanda.
Avv. Emanuela Foligno
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