Pietra sporgente e assenza di marciapiedi e illuminazione sarebbero le cause attribuibili alla caduta della bambina (Tribunale di Rieti, Sentenza n. 434/2021 del 11/08/2021-RG n. 534/2016).

Pietra sporgente sulla strada non illuminata e priva di marciapiede vengono, pertanto, poste alla base della chiamata in giudizio del Comune da parte dei genitori della bambina ferita dalla caduta.

Il Tribunale, statuisce che “Quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”.

In giudizio viene dedotto che la bambina, rientrando da una passeggiata serale in compagnia della madre e del fratello minore, cadeva  a terra, a causa del pessimo stato del manto statale (in particolare a causa di una  pietra sporgente) e di sconnessioni non opportunamente segnalate, né visibili, in quanto la via era totalmente priva della illuminazione pubblica, di marciapiede su entrambi i lati della strada e di passaggio pedonale.

Il Comune, costituendosi in giudizio, evidenzia l’incongruenza nella descrizione delle modalità del fatto in quanto, in sede di richiesta di risarcimento del danno, la causa della caduta veniva indicata nel fondo sconnesso della strada, mentre nell’invito alla negoziazione assistita la causa della caduta veniva attribuita a una pietra sporgente dal manto stradale.

Il Tribunale ritiene la domanda infondata ed evidenzia che la responsabilità predicata dall’art. 2051 c.c. risulta non solo configurabile, ma invero senz’altro preferibile rispetto alla regola generale posta dall’art. 2043 c.c. in quanto ” elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune … infatti, la localizzazione della strada all’interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di altri servizi che direttamente o indi -rettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del Comune, denotano la possibilità di effettivo controllo della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale “.

Ciò posto, parlandosi di responsabilità oggettiva per cose in custodia, la prova del nesso di causalità presuppone la dimostrazione della dinamica del sinistro da parte del danneggiato.

Il risarcimento al danneggiato è dovuto solo nella misura in cui l’evento possa farsi risalire a colpa del custode, con l’esclusione della parte di danno ascrivibile al comportamento dello stesso danneggiato.

Ebbene, l’istruttoria orale non ha consentito di ricostruire esattamente la dinamica del sinistro e di conseguenza il nesso di causalità tra cosa e danno.

L’unico testimone escusso di parte attrice non ha riferito su circostanze inerenti la concreta dinamica del sinistro, come la posizione esatta della minore, la condotta della stessa, le modalità della caduta, ecc., né dalle dichiarazioni dello stesso sono emersi elementi tali da consentire l’individuazione del nesso eziologico tra la presenza della pietra sporgente e il danno sofferto dalla bambina.  

Inoltre, dalla cartella del Pronto Soccorso, si legge ” il padre riferisce trauma contusivo della piramide nasale mentre camminava su una strada dissestata”.

Pertanto, il Giudice considera impossibile, se non ricorrendo ad inammissibili presunzioni, prive dei requisiti previsti dall’art. 2727 c.c., stabilire la concreta dinamica del sinistro e l’effettiva sussistenza del nesso causale e dunque la prova certa sul nesso di causalità tra cosa e danno.

Gli attori, infatti, non hanno fornito la prova della non visibilità della sconnessione e della presenza della pietra sporgente sulla via, anzi la stessa attrice in sede di interrogatorio formale ha dichiarato espressamente ” la strada è sempre stata dissestata, vi erano grandissimi massi che fuoriuscivano e capitava che quando pioveva fuoriuscissero ulteriori massi “.

E’ pacifico, quindi, che la asserita disconnessione della superfice stradale non fosse occultata e non visibile, e tantomeno non conosciuta dalla danneggiata.

La domanda viene rigettata con condanna al pagamento delle spese di lite, oltre al pagamento delle spese di CTU Medico-legale.

La redazione giuridica

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