L’erogazione della rendita Inail per malattia professionale veniva respinta per assenza di nesso causale tra la patologia e l’attività lavorativa (Tribunale di Reggio Calabria, Sez. Lavoro, Sentenza n. 2048/2021 del 14/12/2021)

La lavoratrice, ex impiegata amministrativa presso Poste italiane fino al marzo 2011, invoca il riconoscimento della natura professionale delle patologie da cui risulta affetta: limitazione cervicale da spondilo artrosi con postumi discali plurime, limitazione lombare da spondilo disco artrosi con protrusione discale, limitazione globale della colonna, periartrite scapolo omerale spalla destra con limitazione funzionale, limitazione bilaterale ai polsi da sindrome del tunnel carpale. La ricorrente deduce che dal 1984 al marzo 2011 aveva lavorato come dipendente delle Poste Italiane, svolgendo diverse mansioni, spostando per un periodo cassette e sacchi, poi smistando la corrispondenza e impugnando un lettore ottico di circa 200 grammi e che durante l’ attività di ripartizione ha mantenuto la postura eretta con movimenti ripetitivi degli arti superiori e ha lavorato al computer per 6 ore al giorno per sei giorni alla settimana. Chiede, pertanto, l’erogazione della rendita Inail per malattia professionale.

L’Inail respingeva le domande per assenza di connessione causale tra la patologia sofferta e l’attività lavorativa con provvedimento del 15.3.2013.

Nel corso del giudizio viene accertato che la ricorrente soffriva delle predette patologie da oltre venti anni, con segni e sintomi evidenti e che subiva pregresso infortunio in data 17.5.2008 con esiti di cervicalgia e contusione spalla destra.

Il CTU ha accertato  “l’esistenza di nesso di causalità con l’attività lavorativa svolta dalla paziente: 163 – esiti neurologici di sindromi canalicolari ( tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell’efficacia del trattamento e della mono -bilateralità, FINO AL 7%    assegnato 4%; 193 patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari con disturbi trofico -sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti reversibili. Quadro diagnostico strumentale di discoartrosi polidistrettuale di quadro medio -grave comunque nei distretti lombare e cervicale. FINO AL 25%,assegnato 23%, 224 limitazione dei movimenti dell’articolazione scapolo omerale ai gradi estremi FINO AL 3 %      assegnato 3%. Tali menomazioni da me riscontrate, a mio giudizio hanno dato un valore pari al 28%. La data di consolidamento è da riferirsi al 12/12/13 data degli accertamenti strumentali (EMG ed es RMN) che documentano oggettivamente l’esistenza della suddetta patologia. “

Ciò posto, sia il tunnel carpale (patologia di oltre venti anni) e sia la patologia scapolo omerale, sulle quali è stata sollevata l’eccezione di prescrizione, non raggiungono ognuna il minimo indennizzabile (sono valutate 4 % e 3 %), per cui non può essere maturata la prescrizione perché non esisteva il diritto alla prestazione singolarmente considerata.

Nel marzo 2016 risulta notificato un ricorso giudiziario con la pretesa di cui alle stesse patologie giudizio ma poi non proseguito; tale notifica ha interrotto il termine prescrizionale.

Ne consegue la fondatezza della domanda, avendo il CTU accertato l’origine lavorativa, le patologie e la misura complessiva del 28 %.

Le contestazioni dell’Inail non colgono nel segno: in primo luogo l’anamnesi lavorativa è un momento dell’accertamento peritale, che è svolto nel contraddittorio dal Consulente.

In secondo luogo, il sovraccarico funzionale con sollevamento dei pesi da 15 a 30 kg, a volte anche 40 kg, risulta provato dalle deposizioni testimoniali.

Il CTU ha svolto puntuali analisi del dato lavorativo ed esposizione a rischio, svolgendo le conclusioni sulla base di nozioni corroborate dalla letteratura medica, individuando nella valutazione con metodo NIOSH un valido riferimento scientifico per verificare il nesso tra specifiche attività e le conseguenze dannose per la salute della persona umana.

La domanda viene accolta con condanna dell’Inail all’erogazione della rendita a causa di malattia professionale per le patologie accertate nella misura complessiva del 28 % a decorrere dal 12.12.2013.

L’Istituto viene inoltre condannato al pagamento delle spese di lite e di CTU medico-legale.

Avv. Emanuela Foligno

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