Epilessia post traumatica e paraparesi del lavoratore

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Epilessia post-traumatica e paraparesi con difficoltà deambulatorie

Epilessia post-traumatica e paraparesi del lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro per caduta in quota (Cassazione penale, sez. IV, 01/02/2022, ud. 01/02/2022, dep. 21/02/2022).

La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Nola, con cui il datore di lavoro veniva ritenuto responsabile per il reato di cui all’art. 590 c.p., commi 1 e 3, in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-septies, con sanzione pecuniaria di Euro 90,00 e contestuale applicazione per mesi sei delle sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 9, comma 2, per avere provocato al lavoratore lesioni gravissime costituite da epilessia post-traumatica e paraparesi con marcate difficoltà deambulatorie.

Il lavoratore infortunato, assunto come custode, ma incaricato di eseguire lavori edili, si procurava lesioni gravissime – in particolare epilessia post – traumatica e paraparesi – in conseguenza di una caduta da un ponteggio avvenuta mentre stava tinteggiando la facciata esterna dell’edificio sede dell’impresa senza un’adeguata formazione ed in carenza di fornitura di attrezzature idonee ai lavori in quota.

Il datore di lavoro ricorre in Cassazione contestando la errata applicazione delle norme antiinfortunistiche e illogicità della motivazione.

Il ricorrente, in sostanza, contesta la ricostruzione dei fatti così come accertata dai Giudici di secondo grado, assumendo che la caduta non sarebbe avvenuta da un ponteggio, nel mentre era intento a svolgere lavori di tinteggiatura, bensì da una rampa di scale, priva di corrimano, che conduce agli uffici della società, ove la persona offesa si era recata per preparare un caffe’.

La Suprema Corte ritiene priva di fondamento la doglianza, poiché finalizzata a una differente dinamica del sinistro non consentita .

La motivazione resa da entrambi i Giudici di merito rende palesi e congruamente motivate le ragioni per cui è stata correttamente considerata la responsabilità della datrice per l’infortunio.

In ogni modo, la versione per cui il lavoratore sarebbe caduto dall’impalcatura mentre stava svolgendo lavori di tinteggiatura risulta confortata: dalle dichiarazioni effettuate dalla persona offesa; dalle conformi dichiarazioni rese da alcuni testi escussi; dal referto del pronto soccorso, che aveva indicato quale causa dell’infortunio “una caduta dall’alto”; dalle risultanze della svolta consulenza tecnica del P.M., che aveva spiegato come la caduta, e la conseguente epilessia post-traumatica, dovesse necessariamente essere avvenuta dall’alto.

Quanto, poi, alla dedotta impossibilità di una pedana in metallo di potersi spezzare a metà – a presunta riprova di come la vittima non sarebbe caduta dall’impalcatura – viene ribadito quanto accertato nel processo penale posto a carico del legale rappresentante dell’ente, laddove era stato lo stesso infortunato a precisare di essere precipitato a causa dello spostamento della tavola di ferro su cui poggiava, e non già per la rottura di essa.

Pertanto, in punto di responsabilità è pacifica quella del datore di lavoro per l’infortunio occorso che provocava al lavoratore epilessia post traumatica e paraparesi.

Anche il secondo motivo di ricorso, con cui il datore ha lamentato la insussistenza di un vantaggio all’esito dell’impiego dell’infortunato quale lavoratore edile in quota, è infondato.

La Corte d’Appello, sul punto, ha motivato in maniera logica e congrua, esplicitando come vi fosse un chiaro interesse da parte dell’ente in relazione alla condotta colposa dell’agente, costituito dal risparmio di spesa derivante dall’aver utilizzato un proprio dipendente per lo svolgimento di mansioni (lavori edili in quota) esulanti da quelle previste dal suo contratto di lavoro (custode).

Il terzo motivo di ricorso, inerente il decorso del termine prescrizionale delle sanzioni amministrative, invece, è fondato.

Le sanzioni amministrative in parola si prescrivono in cinque anni dalla data di consumazione del reato, con possibilità di interruzione di tale termine nel caso di contestazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato a norma del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 59.

Ebbene, un atto di contestazione dell’illecito amministrativo, e cioè il decreto di citazione dell’ente,  è stato notificato solo nel 2015, e cioè ben oltre il termine quinquennale previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 22, atteso che il reato presupposto era stato consumato nel 2008.

Ne deriva, atteso l’accoglimento di tale ultimo motivo di ricorso, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere l’illecito amministrativo estinto per intervenuta prescrizione.

Avv. Emanuela Foligno

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