Perdita del feto evitabile se il Ginecologo non si allontanava dal reparto con una paziente in condizioni di criticità (Cassazione Civile, sez. lav., 24/02/2022, dep. 24/02/2022, n.6193).
Perdita del feto e responsabilità disciplinare nei confronti del Ginecologo. La Corte d’Appello di Bari rigettava il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Trani che a propria volta respingeva l’impugnazione della sanzione disciplinare della sospensione per trenta giorni, irrogata dalla Azienda Sanitaria Locale di Barletta – Andria – Trani nei confronti del dirigente medico ginecologo presso l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia, per essersi il medesimo allontanato dal servizio, alle ore 19,02, nonostante il suo turno terminasse alle ore 20,00 e nonostante fosse in atto la situazione critica di una paziente, culminata poi nella perdita del feto.
La Corte d’Appello, non entrava nel merito della eventuale responsabilità sanitaria inerente la perdita del feto della paziente, e tuttavia, pur ritenendo che il comportamento del medico non riguardasse in senso stretto un turno, affermava che tale flessibilità non potesse dirsi incondizionata e che pertanto, essendosi manifestata una situazione che richiedeva una particolare cura e diligenza, era dovere del Ginecologo soffermarsi in ospedale e non allontanarsi senza accertare, come si era mancato di fare, che il collega destinato alla guardia notturna, per quanto già in servizio in sala operatoria, avesse ricevuto il tracciato della paziente delle ore 18.55, da cui emergeva una situazione tale da necessitare massima attenzione.
In buona sostanza, secondo la Corte di Appello, l’allontanamento aveva reso il ricorrente inosservante rispetto alla necessità di particolare cura della paziente critica.
Il Medico impugna la decisione in Cassazione lamentando la omessa valorizzazione degli effetti del giudicato conseguenti alla sentenza di assoluzione in sede penale e il mancato recepimento delle risultanze del supplemento di CTU svolto in sede penale, pur essendo stata ammessa l’acquisizione agli atti della corrispondente produzione, effettuata con il ricorso in appello.
La Corte territoriale ha espressamente precisato, nella decisione impugnata, di avere posto l’attenzione non sul nesso di causa tra la condotta del Ginecologo e la perdita del feto, ma sui comportamenti tenuti e contestati in ragione della diligenza cui era tenuto, con riferimento al rapporto di lavoro e dunque al rilievo che le condotte tenute od omesse potessero avere sotto il profilo disciplinare.
Ciò posto il secondo Giudice ha ricostruito il regime orario vigente presso l’Unità Ospedaliera e, per quanto riguarda il servizio prestato quel giorno dal Ginecologo, lo ha inquadrato come “pomeridiano”, dalle 14:00 alle 20:00, ma ha riconosciuto l’esistenza di una flessibilità, non incondizionata, di 60 minuti in uscita.
Ebbene, il Ginecologo si è allontanato senza accertarsi che il collega del turno notturno, già in reparto ma impegnato in altro intervento, fosse stato informato del tracciato cardio-tocografico cui era stata sottoposta la paziente, non corrispondesse – si cita testualmente dalla sentenza – alla “particolare cura e diligenza” che la situazione, ove affrontata “con animo di previdenza” avrebbe imposto pur nell’esercizio della flessibilità oraria.
In altri termini, il significato della sentenza della Corte d’Appello è quello per cui “il perseguito è in realtà l’adempimento puntuale, prima dell’allontanamento dal luogo di lavoro, del dovere di assicurare il mantenimento del livello di assistenza e previdenza richiedibili – che è poi quanto addebitato con la contestazione sotto il profilo della continuità assistenziale – attraverso la certezza del flusso corretto e preciso di informazioni tra i due medici”.
Difatti, la contestazione disciplinare irrogata al Ginecologo dall’Azienda Sanitaria, non riguarda il rifiuto (doloso) di atti dovuti o l’interruzione o turbativa (dolosa) di un servizio, quanto, l’inosservanza di regole di appropriatezza nell’uso della flessibilità oraria e nell’assicurazione di un adeguato livello di premura e continuità assistenziale e quindi profili indubbiamente di natura colposa, rispetto alla sollecitudine ed alla previdenza pretendibili nella situazione di fatto in essere ed alle sue possibili evoluzioni, ciò in considerazione del fatto che le criticità della paziente avrebbero potuto, così come accaduto, provocare la perdita del feto.
Dal punto di vista disciplinare, è pacifico che si possano perseguire anche solo le modalità colpose con le quali sia stato lasciato il posto di lavoro ad un certo orario, in violazione di criteri di massima diligenza, mentre cosa diversa sono i fatti di reato con i quali intenzionalmente si abbandoni od ostacoli un pubblico servizio.
Il ricorso viene integralmente rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
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