Assegno funerario e rendita ai superstiti

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Assegno funerario e rendita ai superstiti L. 38/2000

Assegno funerario e rendita ai superstiti del lavoratore deceduto per malattia professionale (Corte d’Appello di Palermo, Sez. Lavoro, Sentenza n. 1162/2021 del  04/11/2021 RG n. 791/2021).

Assegno funerario e rendita ai superstiti L. 38/2000. La ricorrente non ha fornito alcuna prova delle concrete modalità di espletamento dell’attività lavorativa del defunto marito, delle quali non è stato possibile acquisire alcuna informazione, e la relativa domanda di assegno funerario e rendita ai superstiti viene respinta.

Il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda con cui la  vedova del lavoratore deceduto nel 2013 chiedeva il riconoscimento di assegno funerario rendita ai superstiti prevista dall’art. 85 del TU n. 1124/1965 e/o dalla L. n. 38/2000, sul presupposto della malattia professionale a carico del coniuge defunto, deceduto a causa di un adenocarcinoma polmonare cagionato dall’esposizione a fibre di amianto ed altre sostanze nocive.

Osservava il Tribunale che la documentazione acquisita agli atti non consentiva di ritenere dimostrata tale esposizione. La donna impugna la sentenza di primo grado lamentando che il primo Giudice non avrebbe valutato gli elementi forniti a dimostrazione dell’esposizione alle fibre di asbesto, nonché ai fumi di saldatura, silice cristallina, ammine aromatiche contenuti delle vernici utilizzate per la pitturazione delle navi.

La Corte ritiene il gravame infondato.

L’appellante ha allegato che il defunto marito svolgeva, nel tempo, le seguenti attività lavorative: – apprendista tornitore dal 20.03.1970 all’08.02.1971; – dal 1974 al 1981 apprendista falegname; – manovale dal 1981 al 1992 addetto ai servizi di pulizia presso i cantieri e le navi.; – giardiniere dal 1993 al decesso alle dipendenze del Comune di Palermo. Deduce, con riferimento alle singole attività, l’esposizione a specifici agenti nocivi per ciascuna tipologia di attività svolta.

Anche i Giudici d’Appello ritengono che dalla documentazione prodotta inerente la storia lavorativa del defunto, non sia possibile ravvisare alcuna prova dell’asserita esposizione agli agenti patogeni.

In ogni caso, sottolinea la Corte, solo una volta dimostrato, in concreto, come e dove si fosse svolta l’attività lavorativa, costituente il presupposto, a monte, dell’asserita esposizione al rischio, sarebbe successivamente risultato utile acquisire specifiche informazioni in ordine alla nocività degli ambienti di lavoro.

Se è vero, infatti che, in presenza di malattie tabellate (quali le neoplasie da esposizione a specifici agenti patogeni), ” opera la presunzione di eziologia professionale che può essere superata dall’allegazione e dalla dimostrazione dell’inesistenza del nesso eziologico, che può consistere solo nella dimostrazione che la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all’esposizione a rischio, in relazione ai tempi di esposizione e di manifestazione della malattia,  è pur vero che l’onere di provare le mansioni svolte – da cui emerga, in fatto, la circostanza materiale di detta esposizione – grava comunque sul lavoratore.

Ciò in concreto, non è avvenuto.

Correttamente, pertanto, il primo Giudice non ha accolto le richieste di assegno funerario e di rendita ai superstiti invocate.

La sentenza gravata viene integralmente confermata.

La redazione giuridica

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