Il danno esistenziale e la sua connotazione all’interno del danno non patrimoniale, trattati dal Tribunale di Cuneo  (Tribunale di Cuneo, Sentenza n. 770/2021, del 30-09-2021).

Il danno esistenziale è conglobato nella valutazione della perdita parentale.

 “Il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale in quanto riassume in sé i caratteri del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato, più quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima del superstite: ne consegue che il riconoscimento di un importo per danno esistenziale ulteriore, rispetto a quello liquidato per il danno da alterazione del precedente assetto relazione della vita, si risolverebbe in un’inammissibile duplicazione risarcitoria e che, considerata su base presuntiva ex art. 2727 c.c. l’intensità del rapporto tra la vittima del sinistro e l’attore, deve essere riconosciuto in favore di quest’ultimo il credito risarcitorio quale danno da perdita del rapporto parentale, calcolato sulla base delle tabelle del tribunale di Milano del 2021Il danno esistenziale è conglobato nella valutazione del danno da perdita parentale, secondo l’indirizzo della Corte di Cassazione.

Difatti, è ormai pacifico che l’art. 2059 c.c. comprende la sofferenza interiore e la lesione relazionale: è, conseguentemente, illegittima la liquidazione di somme ulteriori rispetto al pregiudizio per alterazione del sistema di vita.

Come noto, il  danno esistenziale può essere definito come  lo sconvolgimento foriero di «scelte di vita diverse», in altre parole, lo sconvolgimento  dell’esistenza obiettivamente accertabile in ragione dell’alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della vita comune di relazione, sia all’interno che all’esterno del nucleo familiare, che, pur senza degenerare in patologie accertabili dal punto di vista Medico-legale (danno biologico), si rifletta in un’alterazione della sua personalità tale da comportare, o indurlo, a scelte di vita diverse, assume rilievo ai fini della configurabilità e ristorabilità.  

In quest’ottica, non spetta il danno esistenziale se al congiunto della vittima viene risarcito il danno da perdita parentale.

Il danno parentale rappresenta un peculiare aspetto del pregiudizio ex art. 2059 c.c., nel senso che riassume in sé i caratteri della lesione alla sfera dinamico-relazionale dell’interessato e la sofferenza intima del superstite, ricomprende, quindi, il danno esistenziale.

Per tale ragione è una duplicazione liquidare un importo a titolo di danno esistenziale ulteriore, rispetto a quanto riconosciuto per l’alterazione del precedente sistema di vita con la liquidazione del danno da perdita parentale.

In sostanza, il Tribunale di Cuneo accoglie la domanda dell’attrice che ottiene un risarcimento del danno patrimoniale di euro 318.000,00, di cui euro 168.000,00 a titolo di danno parentale, per la morte del padre a causa di un sinistro provocato da due cani.

I due cani, lasciati liberi, travolgevano l’anziano che accusava la frattura del femore da cui non si riprendeva, decedendo quattro mesi dopo.

La CTU espletata ha ricondotto il decesso all’aggressione dei cani, e ha riconosciuto postumi permanenti nella misura del 35% e un’invalidità temporanea totale di 45 giorni, per l’importo di € 140.000,00 liquidato jure hereditatis alla figlia.

Il danno parentale, sottolinea il Tribunale, comprende la sofferenza intima, dunque il dialogo con sé stessi, e la reazione esterna, cioè la modifica imposta alle abitudini di vita: lo stravolgimento dell’esistenza per la perdita del familiare, insomma, risulta già considerata nel ristoro, il che esclude la liquidazione di un’ulteriore somma per la lesione alla sfera dinamico-relazionale (id est, danno esistenziale).

Sull’argomento, viene rammentata la nota pronuncia (Cass. Civ., 28989 del 11/11/2019), secondo cui il risarcimento al congiunto del danno da perdita del rapporto parentale esclude che possa venire risarcito anche un danno esistenziale.

In tale pronunzia la Corte ha evidenziato che il danno da perdita del rapporto parentale comprende anche il danno esistenziale e ne costituisce una componente intrinseca e precisa quali sono le poste di danno di cui il danneggiato può chiedere il risarcimento.

Avv. Emanuela Foligno

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