Deficit motorio e disartria provocati al paziente

0
Deficit motorio severo e disartria causati al paziente

Deficit motorio e disartria provocati al paziente. L’inadempimento della Struttura Sanitaria ha provocato deficit motorio severo (emiplegia sinistra) e disartria in esito ad ictus cerebrale ischemico in sede nucleo – basale destra.

Deficit motorio e disartria vengono censurati dal paziente come causati dall’operato dei Sanitari e cita a giudizio la Struttura Sanitaria dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata (Sez. II, Sentenza n. 1667 pubblicata il 29/07/2021).

La posta risarcitoria invocata è di € 210.297,99 per i danni patiti in conseguenza dei trattamenti sanitari eseguiti presso gli Ospedali Riuniti di Sorrento a seguito del ricovero del 27-1-2013.

L’attore ha allegato:

1) nel mese di gennaio 2013, nell’alzarsi dal letto, perdeva l’equilibrio, rovinando a terra a causa di quello che poi sarebbe stato diagnosticato come “un ictus ischemico celebrale”;

2) veniva trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso degli “Ospedali Riuniti Penisola Sorrentina” con anamnesi “sospetto ictus cerebri con emiparesi a SIN” e con esame obiettivo “dislalia, emiparesi DX”;

Successivamente veniva trasferito a Roma, ove risiedeva, presso l’Ospedale Gemelli e veniva sottoposto a terapia antiaggregante – antiedemigena. L’attore ritiene sussistente la responsabilità dell’Azienda Sanitaria per la errata diagnosi di ischemia cerebrale transitoria effettuata dal Pronto Soccorso, in luogo di quella corretta inizialmente formulata di “sospetto ictus cerebri con sintomi di emiparesi dx – poi corretto in sinistra – e dislasia”.

Tale errata diagnosi avrebbe determinato un erroneo approccio terapeutico, poiché il paziente non veniva collocato in un reparto specialistico per il dovuto monitoraggio, né trattato con terapia a base di antiaggreganti, come consigliato in caso di sospetto ictus, conducendo a esiti di deficit motorio e disartria.

In particolare, il trattamento adeguato non era stato iniziato alle ore 07.00 del 27.01.2013, momento del ricovero, ma soltanto alle ore 15.00 dello stesso giorno, al momento del ricovero presso il Policlinico Gemelli di Roma. Tale condotta, secondo il danneggiato, avrebbe comportato una notevole riduzione della chance di una ripresa funzionale, determinando un danno neuro-cerebrale corrispondente a circa il 50% del danno che il medesimo presentava all’esito delle cure.

Difatti, secondo il CTP dell’attore, il cd. danno differenziale attribuibile alla non corretta valutazione clinico terapeutica ha comportato un danno biologico permanente quantificabile nel 30 – 33%.

La CTU espletata, ha chiarito che “ (…) è stato colpito da ictus cerebrale di natura ischemica con esiti motori gravi ed hanno precisato che la diagnosi iniziale non è in conflitto con quella di dimissione, in quanto ischemia cerebrale transitoria ed ictus cerebrale sono livelli di diversa gravità di una stessa patologia …. la diagnosi di ictus non può clinicamente porsi prima di ventiquattro ore dall’inizio della sintomatologia, limite temporale entro il quale la sintomatologia può regredire configurando, appunto, il quadro dell’ischemia cerebrale transitoria……è escluso l’inadempimento del personale medico del presidio ospedaliero di Sorrento, invece sono stati inadeguati i trattamenti terapeutici praticati al paziente in urgenza (..) il trattamento dell’ictus ischemico va effettuato da personale esperto, addestrato, e in una precisa finestra temporale che, nel caso in ispecie (ictus nel territorio cerebrale vascolare anteriore) e considerando le linee guida ISO – SPREAD all’epoca dei fatti (2013), era di quattro ore e mezza dall’inizio della sintomatologia. In particolare, le cure consigliate dalle linee guida consistevano nel praticare una terapia trombolitica, anche per via venosa periferica, per la quale non v’erano, nel caso considerato, controindicazioni (cfr. Raccomandazione 10.2.grado A). …sulla base della Raccomandazione 8.10 D, “gli ospedali non organizzati per effettuare la trombolisi devono comunque provvedere alla diagnosi ed alla migliore gestione del paziente, anche ricorrendo alla consulenza per via telematica da parte di un Centro esperto. E’ auspicabile che, nei casi in cui vi sia indicazione clinica alla trombolisi e sufficiente margine di tempo per effettuarla, vengano adottate procedure per il trasporto rapido in Centri organizzati per la sua esecuzione”.

In buona sostanza, secondo i CTU, il personale medico dell’Ospedale di Sorrento non solo non ha praticato al paziente la terapia trombolitica, ma neppure ne ha curato il trasferimento presso un vicino centro specializzato, ove tali cure gli potevano essere praticate. Inoltre il sanitari avrebbero anche dovuto prospettare al paziente “la possibilità di un abbinamento di terapia trombolitica e trombectomia meccanica (neuroradiologia interventistica), come previsto dalla Raccomandazione 10.3 grado D: “In caso di occlusione dei tronchi arteriosi maggiori (carotide interna intracranica, tronco principale dell’arteria cerebrale media, arteria basilare) con quadro clinico predittivo di elevato rischio di morte o gravi esiti funzionali, nei centri con provata esperienza di neuroradiologia interventistica, sono indicate le tecniche endovascolari (angioplastica, tromboaspirazioni, recupero del trombo) come scelta primaria o secondaria ad una trombolisi i.v. Inefficace”.

Ed ancora “ se l’inizio dell’iter clinico risale alle ore 6,30 circa del 27.01.2013, come ricavabile dalla TAC eseguite presso il Policlinico Gemelli, il termine ultimo per intervenire efficacemente e ridurre il danno ischemico era quello delle 11,00 dello stesso giorno. Pertanto se si considera che il paziente è giunto al Policlinico Gemelli intorno alle 15,00, è di tutta evidenza che ogni possibilità di ridurre la portata del danno ischemico in evoluzione era definitivamente compromessa”.

Ebbene, ne deriva che l’errato approccio terapeutico seguito dai sanitari ha privato il paziente di una significativa probabilità di un soddisfacente recupero funzionale.

Conclusivamente: le lesioni causalmente collegate all’inadempimento della Struttura individuabili in “deficit motorio severo e disartria (emiplegia sinistra) in esito ad ictus cerebrale ischemico in sede nucleo – basale destra, conducono a postumi permanenti valutati nella misura complessiva del 35 %.

Il Tribunale, pertanto, accerta la responsabilità dell’Azienda Ospedaliera per avere causato deficit motorio severo e disartria al paziente e viene condannata al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

Sei vittima di errore medico o infezione ospedaliera? Hai subito un grave danno fisico o la perdita di un familiare? Clicca qui

Leggi anche:

Rimozione dell’espansore alla mammella sx

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui