Asportazione cataratta occhio sx e complicanze

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Asportazione cataratta occhio sinistro e complicanze

Asportazione cataratta occhio sx causa complicazioni infettive e limitazione del visus (Corte d’Appello Torino, Sez. I, sentenza n. 182/2021 del 15 febbraio 2021).

Asportazione cataratta occhio sx, con rimozione e sostituzione del cristallino provoca complicanze.

Il paziente citava a giudizio dinanzi il Medico Oculista e la Struttura sanitaria, lamentando di essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico per asportazione cataratta ad occhio sinistro con rimozione e sostituzione del cristallino, dal quale, oltre a complicazioni infettive, era derivata una grave compromissione del visus.

Il Tribunale accoglieva la domanda condannando i convenuti in solido al risarcimento del danno, oltre alle spese di lite.

La decisione veniva impugnata in appello e la Corte respingeva la domanda del paziente ritenendo che, sulla base delle prove documentali ammesse in appello, dovesse escludersi sia la mancanza di consenso informato, sia la responsabilità del medico e della struttura per i danni da lui subiti in conseguenza dell’intervento chirurgico di asportazione della cataratta.

L’uomo impugna in cassazione lamentando:

a.         la nullità della sentenza e la violazione dell’art. 345 co 3 cpc, in quanto la Corte territoriale aveva ammesso la produzione della dichiarazione contenente il consenso informato, ritenendo che il dedotto tardivo rinvenimento di essa nella cartella clinica costituisse una causa idonea a superare le preclusioni sancite dalla norma sopra richiamata;

b.         l’omesso esame di un fatto decisivo per la soluzione della controversia, ex art. art. 360 n° 5 cpc, e cioè l’intestazione del consenso informato ad un medico diverso dalla persona del convenuto che aveva eseguito l’intervento chirurgico;

c.         la violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c, erroneamente applicati nell’escludere l’inadempimento professionale rispetto alle complicazioni insorte, in violazione della corretta ripartizione degli oneri probatori;

d.         la violazione e falsa applicazione degli artt. 92 cpc e 2495 c.c. per essere stato condannato, a seguito della riforma della sentenza, a restituire le spese di lite in favore del socio unico della Struttura sanitaria, nelle more cancellata dal registro delle imprese .

Con sentenza del 14 maggio 2018 la Suprema Corte accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarava assorbiti il secondo ed il quarto ed inammissibile il terzo; cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava alla Corte d’appello per il riesame della controversia e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

La Corte d’Appello, in sede di rinvio, dà atto che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso, così determinando il passaggio in giudicato della sentenza d’appello che aveva escluso la colpa medica dell’Oculista, in relazione sia alla corretta esecuzione dell’intervento sia alla prescrizione al paziente di un’adeguata terapia post operatoria, e – conseguentemente – il rapporto causale tra tali condotte e il danno verificatosi.

La Corte d’appello, nel primo esame, riteneva ammissibile la produzione, effettuata dal Oculista soltanto in secondo grado, del modulo di consenso informato sottoscritto dal paziente, ma la Cassazione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata sul punto, quindi, di tale documento non può tenersi conto ai fini della decisione.

Ciò posto, come da indicazioni del Giudice di legittimità, il principio di diritto cui la Corte territoriale deve uniformarsi è quello sancito dalla decisione 7248/2018. Secondo tale indirizzo, il consenso informato possiede un’autonoma rilevanza ai fini della responsabilità risarcitoria, a prescindere dalla errata, o corretta, esecuzione della prestazione sanitaria.

Ne deriva, pertanto, che dalla violazione del dovere di informare il paziente possono derivare due differenti danni: quello alla salute e quello da lesione di autodeterminazione.

Il paziente, qualora correttamente informato, deve provare che non si sarebbe sottoposto all’intervento; ebbene ciò non è stato provato.

Dunque, se manca la prova, e addirittura la tempestiva allegazione, rimane indimostrato il nesso causale tra l’omissione di informazione da parte del medico, da una parte, ed i danni alla salute, nonché al diritto all’autodeterminazione del paziente.

In conclusione, la Corte di Appello di Torino, in sede di rinvio respinge le domande proposte dal paziente.

Avv. Emanuela Foligno

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