Pattugliamento del territorio e lesioni subite dal Carabiniere (Cassazione civile, sez. lav., 17/10/2022, n.30402).
Pattugliamento del territorio e lesioni del Carabiniere: benefici per le vittime del dovere ?
La Corte d’appello di Genova, a conferma della pronuncia del Tribunale, ha rigettato la domanda del Maresciallo Capo dei Carabinieri, finalizzata al riconoscimento del diritto a ottenere la concessione dei benefici previsti dalla normativa vigente in favore delle Vittime del dovere (L. n. 266 del 2005), per aver subito lesioni mentre era in servizio di pattugliamento del territorio in prossimità di una discoteca, essendo stato coinvolto in un incidente stradale provocato da un automobilista che guidava in stato di ebbrezza.
La Corte ha parificato l’incidente stradale del militare a qualsiasi altro evento occorso in strada, non considerando lo stesso ricompreso in nessuna delle situazioni tipizzate dalla L. n. 266 del 2005, comma 563, (lett. da a ad f), né verificato in concomitanza delle “particolari condizioni ambientali ed operative” richieste dal comma 564.
L’interessato ricorre in cassazione e contesta violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all’art. 1, comma 563, lett. A) B) C) D), di cui alla L. n. 266 del 2005.
Nello specifico, contesta la lettura dell’ordine di servizio offerta dalla Corte d’appello in base alla quale è stato affermato che il ricorrente, al momento del sinistro, era impiegato in un generico servizio di pattugliamento del territorio e che l’incidente era da attribuirsi a cause accidentali.
Secondo la tesi del ricorrente, l’evento che aveva causato il sinistro (guida in stato di ubriachezza) si era realizzato a causa della commissione di un reato di natura dolosa e che il servizio di pattugliamento del territorio era finalizzato alla prevenzione e repressione di crimini (cattura di latitanti), e al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Pertanto, erroneamente la Corte d’appello ha escluso che nel servizio fossero ricomprese infrastrutture soggette a vigilanza, atteso che all’interno dell’itinerario assegnato al turno di servizio erano presenti decine di infrastrutture, civili, militari e luoghi di culto religioso, e, segnatamente, lo scalo ferroviario di Cavi di Lavagna utilizzato da molti giovani per raggiungere la discoteca in prossimità della quale era occorso il sinistro.
La censura è inammissibile.
L’onere di specificità dei motivi impone al ricorrente di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che va espressamente richiamata, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.
Le Sezioni Unite hanno precisato che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Sez. Un. 8053 del 2014).
In definitiva il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Avv. Emanuela Foligno
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