Caduta dal letto ospedaliero e frattura del paziente

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Caduta dal letto ospedaliero causa frattura del paziente

Caduta dal letto ospedaliero e frattura riportata dal paziente ricoverato (Corte Appello di Napoli Sentenza pubbl. il 03/06/2022).

Caduta dal letto ospedaliero e frattura riportata dal paziente che contesta anche inidoneo trattamento della stessa.

Il paziente conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli l’Azienda Ospedaliera chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per la caduta dal letto ospedaliero per omessa e/o inadeguata sorveglianza e per l’incongruo trattamento della frattura riportata a causa della suddetta caduta.

Il paziente veniva ricoverato con T.S.O. presso il Servizio Psichiatrico dell’Ospedale convenuto per scompenso psicotico di tipo paranoideo con eteroaggressività; in data 23.10.2005, a causa della caduta dal letto ospedaliero, riportava “frattura metafisi distale di radio e ulna a sinistra con modico spostamento dei monconi” che veniva successivamente trattata tramite la riduzione estemporanea in anestesia locale e confezionamento di un gesso brachio –metacarpale.

Secondo il paziente, l’inidoneo trattamento della frattura provocava postumi permanenti consistenti in “esiti di frattura scomposta di Colles di polso sx con residua deformità del polso e note di artrosi radio –carpica” .

Il Tribunale affermava la responsabilità dell’Ospedale condannandolo al pagamento dell’importo di euro 17.466,00 in favore del danneggiato.

Nello specifico, alla convenuta veniva contestata la responsabilità sia per ciò che concerne la carente vigilanza della parte attrice, che causava appunto la caduta dal letto, sia per ciò che attiene all’inidoneo trattamento della frattura cui veniva praticata una riduzione incruenta estemporanea, piuttosto che un intervento chirurgico.

La Struttura ospedaliera propone gravame.

Lamenta il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione ex art. 2947 c.c., in ragione del rilievo per cui, siccome la caduta dal letto della paziente doveva qualificarsi come ipotesi di responsabilità extracontrattuale riconducibile all’art. 2051 c.c., la domanda era soggetta al più breve termine di prescrizione quinquennale, già spirato al momento dell’invio della comunicazione interruttiva della prescrizione. 

La doglianza è infondata.

Il Tribunale ha correttamente qualificato come di tipo contrattuale la responsabilità della convenuta struttura sanitaria, poiché tutte le prestazioni assunte nei confronti dei pazienti sorgono dal rapporto contrattuale che si instaura.

Non è sostenibile che la caduta dal letto ospedaliero vada ricondotta all’ambito applicativo della responsabilità extracontrattuale da cose in custodia ex art. 2051 c.c., cui dovrebbe conseguire l’applicabilità del più breve termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c..

Secondo la tesi dell’Azienda Ospedaliera, il paziente non è mai stato lasciato solo in quanto il personale infermieristico è sempre presente in servizio in rapporto adeguato al numero di pazienti; inoltre deduce la convenuta che a seguito dell’infortunio lo stesso è stato sottoposto a visita ortopedica a seguito della quale è stato disposto l’intervento chirurgico.

Inoltre, aggiunge l’ASL, nei giorni precedenti alla caduta, il paziente era lucido e collaborativo e tali condizioni non richiedevano particolari presidi di protezione.

Con specifico riferimento all’inidoneo trattamento della frattura del polso, l’Azienda deduce che il trattamento incruento di riduzione della frattura, cui fecero ricorso i sanitari, doveva ritenersi adeguato alle caratteristiche ed alla natura della lesione e finalizzato ad evitare i rischi dell’operazione tenuto conto delle complessive condizioni dell’attrice, che presentava un rischio anestesiologico elevato.

Anche questa censura è infondata.

L’azienda convenuta non ha provato che al momento della caduta dal letto della paziente  il personale infermieristico avesse adottato tutte le cautele idonee a scongiurare l’evento.

Come rilevato dal CTU, alla data dell’evento dannoso il paziente era sottoposto ad una terapia farmacologica consistente nella somministrazione di sedativi, versando, quindi, in una condizione di profonda sedazione (tanto che si rese necessario modificare la terapia) per cui era concretamente esposto al rischio di caduta dal letto .

Sulla gestione della frattura, la CTU ha rilevato che “in presenza di fratture scomposte e pluriframmentarie quale quella in oggetto si impone il ricorso a riduzione e sintesi chirurgica onde evitare una viziata consolidazione della frattura, come avvenne proprio nel caso di specie in cui residua un grave dismorfismo di polso con marcata limitazione funzionale .. Inoltre, il paziente era assolutamente candidabile ad intervento chirurgico, come dimostrato dal fatto che gli stessi sanitari proposero l’intervento, e tenuto conto che il rischio ASA III non ne impediva affatto l’esecuzione “.

Conclusivamente viene dichiarata l’imperizia dei sanitari e l’inidoneo trattamento nell’avere proceduto inspiegabilmente a inopportuna e intempestiva dimissione del paziente senza aver colpevolmente provveduto ad un corretto ed adeguato trattamento della frattura del polso.

Alla paziente viene liquidato il risarcimento per euro 14.591,28.

Avv. Emanuela Foligno

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