Radiografie inutili : condannato l’Odontoiatra

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Radiografie inutili e condanna dell'Odontoiatra confermata

Radiografie inutili e condanna penale dell’Odontoiatra (Cass. pen. n. 36820/2022).

Radiografie inutili ed esami diagnostici in assenza di necessità diagnostiche.

L’Odontoiatra che sottopone il paziente a esami diagnostici che prevedono l’esposizione a radiazioni commette reato se tali esami non hanno alcuna necessità diagnostica.

Commette reato l’Odontoiatra che espone ai raggi X il paziente, adducendone la necessità per procedere con gli interventi di implantologia. Tali accertamenti devono essere contestuali, indilazionabili e integrati alla procedura specialistica, se mancano detti requisiti si configura reato.

L’Odontoiatra in questione viene ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 14 (abrogato dal D.Lgs. n. 101/2020) del D.Lgs. n. 187/2000 perché avrebbe esposto alcuni dei suoi pazienti a radiazioni ionizzanti senza documentate necessità diagnostiche e senza valutare vantaggi e svantaggi.

La vicenda approda in Cassazione e l’Odontoiatra deduce di avere sottoposto i suoi pazienti alla Cone Beam per finalità diagnostiche in materia odontoiatrica.

Secondo la tesi del ricorrente non si tratta di radiografie inutili e l’esito di detti esami gli avrebbe fornito le conoscenze necessarie sulle condizioni dei pazienti per poter decidere poi il piano terapeutico, non potendo evitare di indagare la struttura ossea della bocca, prima di eseguire un intervento di implantologia.

Ed ancora deduce che “la normativa in esame prevede che, per attività diagnostiche complementari, debbano intendersi le attività di ausilio diretto al medico chirurgo specialista o all’odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché contestuali, integrate e indilazionabili rispetto all’espletamento della procedura specialistica.”

Le doglianze vengono ritenute infondate.

Il Giudice di merito, sottolineano gli Ermellini, ha correttamente evidenziato che gli accertamenti diagnostici richiesti dal dentista difettavano proprio dei requisiti della contestualità, indilazionabilità e integrazione.

“Il requisito della contestualità attiene sia all’ambito temporale in cui si sviluppa la prestazione strumentale specialistica, sia anche l’ambito funzionale necessario al soddisfacimento della finalità della stessa prestazione specialistica (…)..Ed ancora, la pratica complementare, per essere utile ed efficace, deve risultare funzionalmente non dilazionabile in tempi successivi rispetto all’esigenza di costituire un ausilio diretto immediato al medico specialista o all’odontoiatra per l’espletamento della procedura specialistica stessa (…)”.

Per tali ragioni è corretta la fattispecie contestata all’Odontoiatra che ha sottoposto alcuni suoi pazienti a radiografie inutili e a conseguenti radiazioni in assenza dei requisiti espressamente richiesti dalla normativa o, comunque, interpretando in modo errato ed estensivo i requisiti indicati dalle norme, atteso che “pur potendo in astratto riconoscersi la sussistenza del requisito dell’integrazione dell’attività radio diagnostica complementare svolta, nel caso di specie difettavano sicuramente i requisiti della contestualità e della indilazionabilità (come dimostrato dalla circostanza che su 25 pazienti, 12 di essi, pur essendo stati sottoposti all’esame, non avevano poi effettuato alcun trattamento odontoiatrico).”

Il ricorso viene respinto.

Avv. Emanuela Foligno

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