Abbandono di persona incapace: condanna penale per la badante

0
Abbandono di persona incapace e condanna penale

Abbandono di persona incapace e condanna penale per la badante (Cass. pen., sez. II, dep. 12 ottobre 2022, n. 38374).

Abbandono di persona incapace è reato anche se per poche ore.

Confermato anche dalla Suprema Corte l’inequivocabile “stato di sostanziale abbandono in cui versava l’anziana donna, lasciata sola da entrambi i badanti a cui era affidata e costretta a letto in un ambiente non adeguatamente riscaldato e priva della possibilità di espletare i propri bisogni essenziali.”

La Corte di Appello di Ancona, parzialmente riformando la sentenza resa il 17 Aprile 2019 dal Tribunale di Ancona, ha confermato l’affermazione di responsabilità dei due imputati in ordine al delitto di abbandono di persona incapace e ha rideterminato la pena loro inflitta, previa dichiarazione di estinzione e parziale assoluzione dal reato di circonvenzione di incapace contestato al capo A della rubrica; ha dichiarato inammissibile l’atto di costituzione delle parti civili e ha revocato le statuizioni civili della sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, deducendo violazione dell’art. 591 c.p., e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dello stato di pericolo previsto dalla norma di riferimento.

Secondo gli imputati la Corte di Appello ha confermato il giudizio di responsabilità ritenendo che la persona offesa fosse rimasta esposta ad una situazione di pericolo potenziale, così accogliendo una nozione di pericolo astratto anziché concreto, e non effettuando quella doverosa indagine tesa a verificare se la condotta degli imputati avesse effettivamente messo a repentaglio la vita e l’incolumità personale della anziana donna, onde addivenire al reato di abbandono di persona incapace. Inoltre, la anziana non presentava segni di incuia e le sue condizioni di salute al momento del sopralluogo del Medico curante erano soddisfacenti.

Con la seconda censura deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo richiesto dall’art. 591 c.p..

Le doglianze sono inammissibili.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 591 c.p., la condotta di “abbandono di persona incapace” è integrata da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo.

Nel caso in esame è stato dimostrato che la anziana donna è rimasta priva di assistenza per diverse ore nel corso della giornata dell’1 marzo 2016 ed avrebbe anche patito la fame e la sete se non fossero intervenute le forze dell’ordine.  Le osservazioni della difesa in ordine al fatto che tale condotta non fosse sistematica e reiterata nel corso del tempo non rilevano ai fini della responsabilità penale, determinata dalla condotta di abbandono di persona incapace consumata il 1 marzo 2016 e neppure contestata in punto di fatto dalla difesa.

Gli Agenti hanno constatato l’assenza – prolungatasi per alcune ore – dei due badanti e hanno rilevato che la signora loro affidata era stata lasciata completamente sola, in una situazione di potenziale grave pericolo per la sua incolumità.

Per quanto concerne la seconda censura, il dolo del delitto di abbandono di persona incapace o minore è generico e può assumere la forma del dolo eventuale quando si accerti che l’agente, pur essendosi rappresentato, come conseguenza del proprio comportamento inerte, la concreta possibilità del verificarsi di uno stato di abbandono del soggetto passivo, in grado di determinare un pericolo anche solo potenziale per la vita e l’incolumità fisica di quest’ultimo, persiste nella sua condotta omissiva, accettando il rischio che l’evento si verifichi.

Nella sentenza impugnata la Corte ha reso al riguardo adeguata e congrua motivazione evidenziando che 11 Marzo 2016 i due imputati hanno abbandonato la persona offesa da loro assistita per un arco di tempo significativo, non garantendole la dovuta assistenza, con l’evidente consapevolezza di esporla ad un pericolo, sia pure potenziale, per la sua incolumità personale, in considerazione delle precarie condizioni fisiche e della incapacità della B. di svolgere in autonomia le funzioni vitali essenziali.

I ricorsi vengono respinti con condanna alle spese.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Assegnazione della casa coniugale e pedissequa trascrizione

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui