Lesioni al braccio del lavoratore e responsabilità del datore di lavoro (Cassazione civile, sez. lav., 24/08/2022, n.25288).

Lesioni al braccio del lavoratore procurate dalla macchina impastatrice: non riconosciuta la responsabilità del datore di lavoro.

La Corte di Appello di Firenze, resa a seguito di rinvio del Giudice di legittimità (ordinanza n. 24741/2018), aveva accolto la domanda del lavoratore diretta ad ottenere la condanna della datrice di lavoro al risarcimento integrale del danno subito a seguito di infortunio sul lavoro.

Premetteva la sentenza che sia il Tribunale di Perugia che la Corte di Appello di Perugia avevano respinto la predetta domanda ritenendo non provata la responsabilità datoriale quanto all’infortunio, consistito nelle lesioni al braccio procurate alla lavoratrice dalla macchina impastatrice che la stessa stava adoperando e che, pur a seguito della apertura del coperchio, aveva continuato a funzionare così determinando le lesioni al braccio.

La Corte di Cassazione, in sede di rinvio, aveva valutato la mancata osservanza dei principi in tema di oneri probatori ai sensi del disposto dell’art. 2087 c.c., e, in concreto, rispetto a circostanze pacifiche circa la modalità dell’infortunio, la mancata osservanza dei principi che impongono al datore di lavoro di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare e prevenire il danno, adempiendo agli obblighi di sicurezza (soprattutto in relazione alle eccezioni sollevate dalla lavoratrice in merito al modello della macchina utilizzata, non corrispondente a quello che avrebbe dovuto essere in dotazione con meccanismi di blocco della stessa in caso di apertura del coperchio).

La Corte di Firenze, in ragione dei principi posti dal Giudice di legittimità, accertava la responsabilità datoriale nella determinazione dell’evento e del danno e, trattandosi di infortunio antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, liquidava il danno biologico permanete, il danno biologico temporaneo e il danno morale, per la complessiva somma di Euro 150.655,44.

Avverso detta pronunzia la società datrice di lavoro propone ricorso affidato a 12 motivi.

Per quanto qui di interesse, viene lamentato il riferimento generico alla responsabilità datoriale, privo di indicazioni circa le norme violate dal datore di lavoro e la violazione di legge con riferimento agli oneri probatori, asseritamente violati dalla Corte fiorentina.

Le censure sono inammissibili.

Gli Ermellini confermano la correttezza della decisione del Giudice d’Appello laddove ha valutato, in relazione specifica alle modalità dell’infortunio che cagionava le lesioni al braccio del lavoratore, un inadempimento specifico agli obblighi di sicurezza e prevenzione.

Al riguardo richiama esplicitamente il granitico principio secondo cui “In tema di risarcimento dei danni da infortuni sul lavoro e malattie professionali, l’accertamento di un danno all’integrità fisica del lavoratore, addebitabile all’insufficiente predisposizione di strumenti di sicurezza in violazione di un obbligo di legge (e, quindi, l’attribuibilità al datore di lavoro di tale condotta omissiva), costituisce implicita valutazione della ricorrenza dei presupposti astrattamente contemplati per la fattispecie penale del reato di lesioni quantomeno colpose”.

Tale principio, viene oltretutto sottolineato, è stato anche di recente confermato allorché si è statuito che “La responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando un’ipotesi di responsabilità oggettiva, sorge non soltanto in caso di violazione di regole di esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti, ma sanziona anche la omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte le misure e cautele idonee a preservare l’integrità psico-fisica del lavoratore in relazione alla specifica situazione di pericolosità, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo” .

La Suprema Corte rigetta il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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