Prova del fatto storico nel sinistro stradale

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Prova del fatto storico in materia di sinistro stradale

Prova del fatto storico nel sinistro stradale (Tribunale Reggio Emilia, sez. II, 09/11/2022, n.1163).

Prova del fatto storico della dinamica del sinistro stradale.

La controversia trae origine dalla domanda proposta davanti al Giudice di Pace di Reggio Emilia, con la quale è stato chiesto il risarcimento del danno patrimoniale derivante da un sinistro stradale.

Il Giudice di Pace, dopo avere disposto CTU ricostruttiva ed avere rigettato le istanze di prova testimoniale formulate dall’attrice in quanto in violazione dell’articolo 135 comma 3 bis C.d.A., ha rigettato la domanda, ritenendo non raggiunta la prova del fatto storico.

La danneggiata appella la decisione.

Con il primo motivo di appello, censura la sentenza per non avere correttamente valutato le conclusioni della CTU, e deduce che la stessa, diversamente da quanto ritenuto nella impugnata sentenza, non avrebbe formulato un giudizio di incompatibilità tra i danni accertati ed il sinistro così come dedotto. In particolare, l’appellante evidenzia che a pagina 17 della perizia si osserva che “non è stata rinvenuta una prova risolutiva atta ad accertare o negare la dedotta materialità del fatto storico”; ed a pagina 18 si evidenzia che il “parafango anteriore presenta tracce di non escludibile riconducibilità all’evento”.

Il motivo è infondato. Una lettura complessiva della consulenza consente di acclarare con certezza che il sinistro non si è verificato così come dedotto dall’attuale appellante, e che, conseguentemente, non è stata raggiunta la prova del fatto storico così come dedotta.

In particolare, “il solo parafango anteriore sinistro del veicolo presenta tracce di non escludibile riconducibilità all’evento”, mentre “parte dei danni presenti sulla vettura antagonista sono per certo non correlabili all’evento”.

Più in particolare, il perito ha accertato che: “emerge ictu oculi una sostanziale difformità morfologica ed altimetrica tra le reciproche abrasioni; non esiste sulla BMW riscontro del contatto con lo specchio retrovisore della Peugeot; non esistono sulla Peugeot tracce di contatto con lo specchio retrovisore esterno della BMW; i rilasci di smalto biancastro sul parafango anteriore sinistro della BMW suscitano non poche perplessità; l’introflessione della lamiera in corrispondenza della luce di separazione dalla porta anteriore sinistra, s’interrompe bruscamente e non trova riscontro nelle tracce presenti sulla Peugeot; stando alla rappresentazione grafica, la Peugeot avrebbe dovuto invadere la corsia di pertinenza della BMW e questa avrebbe dovuto trovarsi in assetto deviante verso destra; se così fosse stato, i veicoli non avrebbero dovuto entrare in contatto con gli assi perfettamente paralleli, bensì con un apprezzabile angolo di incidenza, che però stride con la natura delle abrasioni presenti sui mezzi”, ciò che porta al conclusivo e definitivo giudizio di “incompatibilità morfologico-dimensionale delle reciproche avarie”.

Tale conclusione poi risulta ulteriormente rafforzata dal fatto che “1. il conducente della BMW non ricorda quale sia l’albero urtato. 2. Nessuno degli alberi presenti nella tratta potenzialmente interessata presenta la benché minima traccia di impatto riconducibile all’evento. 3. A quanto riferito non vi sarebbe stato intervento di autorità né ricorso al carro attrezzi per riportare in carreggiata il veicolo incidentato per trasportarlo alla autocarrozzeria”, nonostante la gravità dei danni ed il coinvolgimento di diverse parti meccaniche.

Da ciò, i Giudici di appello escludono che il sinistro si sia verificato così come dedotto dall’attuale appellante.

Con il secondo motivo si censura la sentenza per avere ritenuto inammissibili le istanze istruttorie formulate, ed in particolare si argomenta nel senso dell’inapplicabilità della preclusione di cui all’articolo 135 comma 3 bis C.d.A.

Anche questo motivo non viene accolto.

La norma menzionata dispone che in caso di sinistri con soli danni a cose “l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta.

In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

Ciò premesso, l’appellante argomenta che, non avendo l’assicurazione inviato alcuna raccomandata, nessuna preclusione all’indicazione dei testimoni può ritenersi sussistente.

L’eccezione non coglie però nel segno, atteso che la sopra riportata disposizione deve essere intesa nel senso che l’invio della raccomandata da parte dell’assicurazione va effettuato laddove la circostanza della presenza o meno dei testimoni non emerga dalle comunicazioni dell’assicurato, posto che “o in mancanza” è la locuzione che precede l’inciso; mentre la richiesta di chiarimenti tramite raccomandata non è necessaria laddove dalla comunicazione già emerga l’assenza di testimoni.

L’appello viene integralmente rigettato con condanna alle spese.

Avv. Emanuela Foligno

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