Tamponamento da parte di un veicolo non identificato (Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2022, n.36723).
Tamponamento da parte di un veicolo rimasto non identificato.
Il danneggiato ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari, che – respingendone il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Foggia – ha rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti della società assicuratrice.
Il ricorrente riferisce di essere stato vittima di un grave incidente stradale, originato dal tamponamento di un veicolo rimasto non identificato, tanto che egli conveniva in giudizio la società Allianz S.p.a., quale impresa designata dal FGVS, per chiedere il ristoro di tutti danni subiti.
Il primo Giudice rigettava la domanda e la decisione veniva confermata dalla Corte di Appello che anch’essa riteneva non attendibile la deposizione resa dalla sola teste presente sul luogo del sinistro.
In cassazione l’automobilista deduce omessa, errata e contraddittoria motivazione in relazione alla “valutazione delle prove testimoniali”, alla “attendibilità del teste”, e all’onere della prova”.
La Suprema Corte ritiene il ricorso inammissibile. Le censure del ricorrente si risolvono nella contestazione della sentenza di secondo grado laddove ha confermato la inattendibilità del testimone oculare.
Al riguardo viene sottolineato che il “giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze”, come appunto nella specie, “si colloca interamente nell’ambito della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità”.
E’ da ritenersi granitico il principio secondo cui è riservata al Giudice di merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, e con esso il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove.
Non sussiste insufficiente motivazione della sentenza impugnata e, comunque, viene ribadito che il sindacato di legittimità investe la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale”.
Conseguentemente, il difetto di motivazione è ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti “meramente apparente”, evenienza configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento”.
In ogni caso, il vizio motivazionale deve emergere in maniera immediata e diretta dal testo della sentenza impugnata, circostanza che nel caso in esame non sussiste.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando l’automobilista a rifondere, alla società Allianz S.p.a., le spese del giudizio di legittimità.
Avv. Emanuela Foligno
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