Ponte Morandi: il Tribunale di Roma ha respinto la class action contro Autostrade.

Ponte Morandi e intervento del Tribunale (Trib. Roma, sez. XVII, ordinanza 14 ottobre 2022). 

Il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di risarcimento in quanto la legge n. 31/2019 limita l’applicazione della nuova disciplina alle condotte illecite poste in essere successivamente al 19 maggio 2021, data di entrata in vigore del provvedimento.

A seguito del tristemente noto crollo del Ponte Morandi di Genova è stata instaurata una class action per un valore complessivo di oltre quattro milioni di euro di risarcimento.

L’azione era stata depositata e promossa da alcuni Consiglieri regionali della Liguria e successivamente sottoscritta da numerosi cittadini.

La società Autostrade eccepisce l’applicazione dell’art. 7 della L. 31/2019 e sostiene che la norma invocata sia applicabile solo alle condotte illecite verificatesi successivamente alla sua entrata in vigore, applicandosi all’evento in questione le disposizioni previgenti.

L’eccezione è fondata.

Difatti, il Tribunale ha confermato che la nuova norma del 2019 ha innovato “non solo la procedura, ma anche i suoi presupposti sostanziali di ammissibilità, sopprimendo i limiti oggettivi in precedenza previsti dall’art. 140-bis del Codice del Consumo. Perciò, la tutela dei diritti individuali dei componenti della classe, nell’ambito dei rapporti contrattuali, non è più limitata ai soli rapporti di consumo, potendo oggi comprendere anche i rapporti fra imprese e, nell’ambito dei rapporti extracontrattuali, non è più limitata alla responsabilità del produttore e a quella delle imprese autrici di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali”.

Conseguentemente, la “nuova azione di classe” può trovare applicazione “in ogni ambito nel quale un’impresa o un gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità pongano in essere comportamenti illeciti plurioffensivi, dando così vita a una “classe” di soggetti danneggiati”.

Per tale ragione, la disciplina applicabile ratione temporis non incide sul rito, bensì sulla stessa ammissibilità in astratto dell’azione di classe che, vertendo in materia di responsabilità extracontrattuale di un gestore di un servizio pubblico, è subordinata all’applicabilità del nuovo regime.

Il Tribunale sottolinea che “Il legislatore ha chiaramente inteso escludere le condotte anteriori dalla nuova disciplina”.

Tale scelta è corretta in punto di diritto ma anche giustificata dalla sua funzione di deterrenza nei confronti delle imprese e dall’esigenza di offrire ai potenziali destinatari dell’azione di classe un margine di tempo ragionevole per adeguarsi.

Per quanto riguarda la censurata attività manutentiva successiva al crollo del Ponte, che ha imposto chiusure, restringimenti di carreggiata, rallentamenti nel traffico autostradale, e altri numerosi disagi, secondo il Tribunale “nel ricorso tali situazioni vengano dedotte come successive ed autonome violazioni degli obblighi manutentivi e di custodia e non piuttosto come conseguenze necessarie ed inevitabili della violazione di tali obblighi nel periodo anteriore al crollo del viadotto Polcevera»,  in questo senso viene osservato che “in parte, future e quindi che non potrebbero essere dedotte come condotte illecite causative di danno ma solo quali componenti o fattori causali di un danno non ancora concretizzatosi nella sua interezza”

L’art. 7 della legge 12 aprile 2019, n. 31 dispone:

“1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi venticinque mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.”

In virtù di questa disposizione normativa la nuova disciplina è entrata il vigore il 19 maggio 2021 e il legislatore ha chiaramente inteso escludere le condotte anteriori dalla nuova disciplina.

In sostanza i ricorrenti hanno dedotto una fattispecie produttiva di responsabilità di carattere complesso, nella quale le uniche condotte colpevoli individuate con precisione sono collocate anteriormente alla data del 19 maggio 2021.

E’ impossibile e contra legem cumulare condotte anteriori e condotte successive si porrebbe in evidente contrasto con il divieto legislativo di applicare la nuova disciplina a condotte precedenti la data indicata.

Per tali ragioni l’azione viene dichiarata inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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