Sentenza di assoluzione per i Medici e riverberi per l’Azienda Ospedaliera (Cass. civ., sez. III, sent., 12 settembre 2022, n. 26811).

Sentenza di assoluzione per i Medici e riverberi nell’azione civile per l’Azienda Ospedaliera.

La Suprema Corte di Cassazione chiarisce a quali condizioni l’Azienda Ospedaliera possa giovarsi della sentenza di assoluzione dei Medici suoi dipendenti nel procedimento civile. In sintesi il principio è il seguente: “L’assenza di coincidenza soggettiva non è decisiva per escludere l’efficacia extrapenale del giudicato di assoluzione”.

La vicenda riguarda l’impugnazione effettuata dall’Azienda Ospedaliera nei confronti della sentenza della Corte d’Appello che ne aveva dichiarato la responsabilità per il decesso di un paziente condannandola al risarcimento dei danni.

Nei gradi di merito l’Azienda Ospedaliera eccepiva, ai sensi dell’art. 1306, comma 2, c.c., il giudicato esterno formatosi con la sentenza penale oramai irrevocabile del Tribunale, resa all’esito del dibattimento in giudizio nei quale era costituita parte civile la moglie del paziente deceduto, in cui il giudice penale aveva assolto i sanitari con la formula «perché il fatto non sussiste» dall’imputazione del reato di omicidio colposo.

La Corte d’Appello osservava che l’effetto preclusivo del giudicato penale si produce nel giudizio civile allorquando, sotto il profilo soggettivo, ci sia coincidenza delle parti dei due giudizi (il che non era, nel caso di specie), mentre sotto il profilo oggettivo sussiste una differenza negli elementi costitutivi dell’illecito rappresentati dalla colpa e dal nesso causale, operando per quest’ultimo la regola del “più probabile che non”.

L’Azienda USL ricorre in cassazione e impugna la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca, ne ha accertato la responsabilità civile per il decesso del paziente e l’ha condannata, a titolo di risarcimento dei danni conseguentemente patiti dal coniuge superstite al pagamento della somma di Euro 180.000,00, oltre accessori, nonché alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

La Corte di Firenze osservava che: a) l’effetto preclusivo del giudicato penale (quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non l’ha commesso) si produce nel giudizio civile, sotto il profilo soggettivo, nella coincidenza della parti dei due giudizi, mentre, sotto il profilo oggettivo, vanno diversamente intesi in ambito civile gli elementi costitutivi dell’illecito rappresentati dalla colpa e dal nesso causale, operando per quest’ultimo la regola del “più probabile che non”; b) il giudice civile, “investito della domanda di risarcimento del danno da reato”, può, dunque, utilizzare, come fonte del proprio convincimento, “le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato”, ma poi “pervenire all’affermazione delle civile responsabilità pur nell’insussistenza di quella penale, ovvero ad un riparto delle responsabilità diverso da quello stabilito dal giudice penale”; c) il Tribunale, con la sentenza gravata, ha fatto quindi erronea applicazione dell’art. 652 c.p.p. “(e conseguentemente dell’art. 1306 c.c. richiamato in motivazione)”, potendo “il congiunto agire, in sede civile, nei confronti dell’Azienda USL per il decesso del marito, non solo perché l’ASL non era presente nel processo penale, ma anche per la diversa valutazione giuridica che il Giudice civile deve fare in ordine al nesso di causalità tra azione (o omissione) e danno”.

Gli Ermellini, ricalcando l’orientamento di legittimità costante, hanno ricordato le condizioni che devono necessariamente coesistere affinché una sentenza penale di assoluzione «perché il fatto non sussiste» possa spiegare effetto di giudicato nel procedimento civile di risarcimento del danno:

1) la sentenza penale deve essere stata pronunciata in esito a dibattimento;

2) il danneggiato deve essersi costituito parte civile, ovvero deve essere stato messo in condizione di farlo;

3) in sede civile la domanda di risarcimento del danno deve essere stata proposta dalla vittima nei confronti dell’imputato, ovvero di altro soggetto che abbia comunque partecipato a giudizio penale nella veste di responsabile civile.

La Suprema Corte ha inoltre ricordato che la scelta di esercitare in sede penale l’azione civile volta al risarcimento del danno sia una scelta rimessa al danneggiato che comporta la conseguenza di subire tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale e, tra queste, anche quelle derivanti dalla sentenza di assoluzione che accerti l’insussistenza del “fatto” con effetti, ex art. 652 c.p.p., di giudicato extra penale determinatosi in quella sede secondo le regole proprie del giudizio penale sul fatto-reato.

Calando tali principi al caso concreto, l’azione di risarcimento proposta in sede civile non ha investito la posizione dei sanitari assolti in sede penale ma è stata invece intentata, ai sensi dell’art. 1228 c.c., nei confronti della Struttura sanitaria presso la quale fu ricoverato il paziente e presso la quale operavano i medici assolti in sede penale.

L’art. 1306, comma 2, c.c., consente al condebitore di invocare il giudicato favorevole formato nei confronti di altro condebitore, alla duplice condizione che il giudicato non sia fondato su ragioni personali dell’altro condebitore e che il condebitore faccia valere tempestivamente quel giudicato nel processo contro di lui.

Il giudicato che escluda l’illecito colpevole degli ausiliari ben potrà essere opposto, secondo la Cassazione, per escludere la responsabilità civile dal condebitore-struttura sanitaria, che correttamente aveva eccepito l’opponibilità nei confronti dell’attrice sin dalla comparsa di costituzione di primo grado.

Il ricorso della Struttura Sanitarie viene accolto e la Corte pronuncia il seguente principio di diritto:

 «nella controversia civile di responsabilità sanitaria, promossa dal danneggiato al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale esclusivamente fondata sull’art. 1228 c.c. per il fatto colposo dei medici dei quali si sia avvalsa nell’adempimento della propria obbligazione di cura, la sentenza – pronunciata all’esito di dibattimento nel processo penale al quale abbia partecipato (o sia stata messo in condizione di parteciparvi) soltanto il danneggiato come parte civile e divenuta irrevocabile – che abbia assolto i medici con la formula “perché il fatto non sussiste”, in forza di accertamento effettivo sulla insussistenza del nesso causale tra la condotta degli stessi sanitari e l’evento iatrogeno in danno del paziente in relazione ai medesimi fatti oggetto del giudizio civile di danno, esplica, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., piena efficacia di giudicato ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti ed è opponibile, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, c.c., dalla convenuta struttura sanitaria, debitrice solidale con i medici assolti in sede penale, all’attore danneggiato, ove l’eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata».

Avv. Emanuela Foligno

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