Lesioni personali e procedibilità a querela

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Lesioni personali e procedibilità a querela della p.o.

Lesioni personali e procedibilità a querela (Cass. pen., sez. V, ud. dep. 24 marzo 2023, n. 12517).

La procedibilità a querela nel reato di lesioni personali alla luce della riforma Cartabia.

La Corte d’Appello condannava l’imputato per i reati di lesioni personali e minaccia, in seguito ad una lite.

La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di prime cure inerente la condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 1000,00 di multa, per i reati di lesioni personali e minaccia.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo:

  • Violazione del il principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio per non avere raffrontato le deposizioni effettuate nel corso del procedimento, incorrendo nello stesso errore già evidenziato nell’atto di appello, poiché avallare l’ininfluenza di chi “per primo abbia cominciato ad attaccare briga con l’altro”, equivarrebbe ad espungere dall’ordinamento giuridico l’istituto della legittima difesa ex art. 52 c.p., anche sotto il profilo di un eventuale eccesso colposo ex art. 55 c.p.;
  • vizio di motivazione in relazione alla richiesta di riduzione della pena, per avere la Corte territoriale condannato l’imputato ad una pena ingiusta ed eccessiva, in relazione alla lievità delle lesioni e alla totale assenza di conseguenze, tenuto conto delle caratteristiche soggettive ed oggettive dell’imputato.

Nel caso in esame, la sopravvenuta procedibilità a querela del reato ascritto all’imputato (lesioni giudicate guaribili in 23 giorni e procedibile d’ufficio prima della c.d. Riforma Cartabia), non rileva, in quanto la vittima aveva già proposto querela, allegata agli atti del fascicolo processuale.

L’art. 582 c.p., all’esito della riforma del processo penale, prevede la punibilità a querela del reato di lesioni personali, fatta salva la procedibilità d’ufficio per le iptesi di lesioni aggravate ai sensi degli artt. 583 e 583 c.p.

La Suprema Corte, in sintesi, annulla la pronuncia limitatamente al trattamento sanzionatorio ed esprime il seguente principio di diritto:

“l’evidente difetto di coordinamento dell’art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 274/2000 con il novellato art. 582 c.p. trova ragionevole composizione sistematica attraverso la voluntas legis, attributiva della competenza penale al giudice di pace, palesata nell’art. 15 della legge delega n. 468/1999 – secondo cui al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto di cui all’art. 582 c.p. di lesione personale punibile a querela della persona offesa – in uno all’intento della c.d. Riforma Cartabia, espresso nella relazione illustrativa, di determinare un ampliamento della competenza del giudice di pace in virtù della disciplina dell’art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 274/2000 che attribuisce allo stesso la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela di parte, al di là del riferimento testuale esclusivamente al secondo comma dell’art. 582 c.p.”.

Avv. Emanuela Foligno

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