Maltrattamenti in famiglia e stato di soggezione della vittima

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Maltrattamenti in famiglia e stato di soggezione della vittima

Maltrattamenti in famiglia: rileva lo stato di soggezione della vittima e la sporadicità (Cass. pen., sez. VI,  16 giugno 2023, n. 26218).

Il reato di maltrattamenti in famiglia non si configura a fronte di mancata abituaslità e in assenza di stato di soggezione della vittima.

La Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva l’imputato dal reato di maltrattamenti nei confronti della moglie, perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili. La Corte territoriale rconsiderava l’assenza dell’elemento essenziale della abitualità della condotta vessatoria, nonché la genericità e la lacunosità delle dichiarazioni della parte offesa.

Avverso la decisione ricorre per cassazione la parte civile, deducendo, come unico motivo, la illogicità della motivazione. Secondo la tesi della ricorrente, la Corte non avrebbe motivato la diversa valutazione effettuata degli elementi probatori, pur ribaltandone il significato. Dalle risultanze probatorie emergerebbe che l’imputato ha posto in essere in maniera continuativa e abituale, alla presenza dei figli minori, percosse, lesioni, offese e minacce nei confronti della moglie.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.

Gli Ermellini rilevano che, nel reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., l’oggetto giuridico non è costituito solo dall’interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell’incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari.

In presenza di semplici fatti che ledono, o mettono in pericolo l’incolumità personale, la libertà o l’onore, non si può discorrere di maltrattamenti in famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile; bensì di reati contro la persona.

Il delitto in parola postula, dunque, il sistematico, cosciente e volontario compimento di atti di violenza fisica e morale in danno della vittima, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali per quest’ultima.

In altri termini, ai fini della integrazione della fattispecie, è pertanto necessario – dal punto di vista fenomenologico – che il soggetto agente infligga abitualmente vessazioni e sofferenze fisiche o morali in danno di un altro, il quale ne rimanga succube.

I Giudici di merito si sono correttamente conformati a tale regola, sottolineando, all’esito della fase istruttoria, l’assenza di prove che consentano di pervenire a una pronuncia di penale responsabilità dell’imputato, oltre ogni ragionevole dubbio, posto che, a fronte di elementi a carico indubbiamente sussistenti nei confronti dell’imputato, l’istruttoria dibattimentale ha offerto elementi di segno contrario non adeguatamente valutati dal giudice di primo grado.

Conclusivamente, la motivazione della Corte territoriale può dirsi ineccepibile, nella parte in cui puntualizza che, a prescindere dalla abitualità delle vessazioni, ciò che consente di escludere ragionevolmente la sussistenza del delitto in contestazione è che i risultanti istruttori non consentono di ritenere integrato a carico dell’imputato, quel clima di soggezione e vessazione della persona offesa che caratterizza la fattispecie incriminatrice in esame.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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