Dossi e deformazione dell’asfalto causano la caduta del motociclista

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Dossi e deformazione dell'asfalto causano la caduta

Dossi e deformazione dell’asfalto e responsabilità del Comune (Cassazione civile, sez. III, 08/06/2023, n.16270).

Caduta del motociclista causata da dissesto stradale.

Il danneggiato citava a giudizio il Comune di Catania perché fosse condannato a risarcirgli i danni conseguenti ainfortunio allorché, alla guida della sua moto, a causa di dossi e deformazioni del manto stradale non segnalati, cadeva, riportando danni alla moto per Euro 3.229,03 e danni fisici quantificati in Euro 52.000,00.

Il Tribunale,  accertato che la strada era di proprietà del Consorzio ASI, riconosceva il concorso di responsabilità dell’attore nella misura del 50% e poneva il restante 50% a carico del Consorzio,  il quale veniva condannato al pagamento di Euro 4.390,26;

Il Consorzio impugnava la decisione e la Corte di Catania condannava il Comune di Catania e il Consorzio ASI, in solido tra loro, al pagamento di Euro 4.390,26, cioè la stessa somma liquidata in primo grado.

Il Comune di Catania ricorre per la cassazione di detta sentenza deducendo errata interpretazione dell’art. 2051 c.c. sotto il profilo della custodia e dell’obbligo di manutenzione. Con il terzo motivo, infine, lamenta la violazione dell’art. 14 C.d.S. (a mente del quale i proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e fluidità della circolazione provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e relative pertinenze e arredo nonché al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze ed all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta), in quanto ritenuto corresponsabile, insieme con il Consorzio.

In sintesi, la tesi del Comune è che, non essendo proprietario della strada, non gli sarebbe stato possibile esercitare l’attività di manutenzione, tantomeno avrebbe potuto intervenire per manutenere la strada al posto del Consorzio, per poi agire in rivalsa nei suoi confronti, perché, per farlo, avrebbe dovuto distrarre risorse economiche destinate ad altri fini istituzionali.

La Suprema Corte ribadisce che il Comune è custode della strada, a prescindere dal fatto che sia di proprietà privata, ove essa sia – come nella specie – adibita a pubblico transito.

La legittimazione passiva del Comune, è fondata sugli obblighi di custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada. Difatti, anche le strade “vicinali” sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (art. 3, comma 1, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico.

Detto in altri termini, la natura privata della strada non è sufficiente ad escludere la responsabilità del Comune che ne ha, comunque, l’obbligo di custodia e di manutenzione.

Nel caso concreto, la dedotta responsabilità del Comune concorre con quella del Consorzio, tenuto, a sua volta, all’obbligo di custodia e di manutenzione, in quanto proprietario della strada.

La Corte rigetta il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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