Gravissime lesioni al neonato e danno risarcibile ai genitori (Cassazione civile, sez. III, 07/07/2023, n.19382).
Danno risarcibile ai genitori e gravissime lesioni al neonato.
La Corte d’Appello di Ancona confermava la decisione di primo grado che condannava l’ASUR delle Marche al risarcimento dei danni subito dai genitori in occasione della nascita del figlio a causa della condotta imperita e negligente dei sanitari.
I Giudici di Appello escludevano dai danni risarcibili ai genitori, il danno futuro inerente le spese di assistenza personale, ritenendo che non fosse stata acquisita alcuna prova adeguata circa una invalidità di gravità tale da impedire al danneggiato di attendere personalmente alle proprie esigenze di vita quotidiane.
Avverso tale decisione, il tutore del danneggiato propone ricorso per Cassazione. Sostiene che la Corte di Appello, nell’affermare la mancata dimostrazione della totale inabilità del danneggiato (tale da consentirgli il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento), avrebbe omesso di valutare la prova decisiva costituita dal verbale di visita della Commissione di prima istanza dal quale emergeva il riconoscimento di “un’invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
La censura è inammissibile.
Si di una decisione fondata sulle medesime considerazioni in fatto condivise con il Giudice di primo grado. Il ricorrente non censura una errata ricognizione recata da una norma di legge, bensì una valutazione delle risultanze istruttorie, che è possibile censurare solo per vizio di motivazione. La natura della censura, difatti, riguarda la non congruità dell’interpretazione fornita dalla Corte di appello sul contenuto degli elementi di prova.
Con il secondo motivo, censura la corte territoriale per avere erroneamente valutato gli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio, incorrendo nel travisamento dei contenuti di una prova decisiva, nella specie concretizzatosi nella contraddittorietà esterna del ragionamento, rispetto agli accertamenti contenuti nella CTU.
Anche questa censura è inammissibile. Secondo il ricorrente, l’errore in cui sarebbe incorso il Giudice d’appello (nell’escludere il ricorso di un’obiettiva incapacità del danneggiato di attendere personalmente alle proprie esigenze quotidiane), sarebbe stato quello di valorizzare il dato dell’invalidità in termini di danno biologico (stimato dal CTU nel 90%), invece di utilizzare il più corretto dato dell’invalidità in termini di incapacità lavorativa (stimato dal CTU del 100%).
In buona sostanza, viene denunziato un cattivo esercizio, da parte della Corte di Appello, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, allo scopo di prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa. Tale operazione è inammissibile in Cassazione.
Conclusivamente, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Avv. Emanuela Foligno
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