Mancata erogazione della pensione di anzianità (Cass. civ, sez. IV, 21 settembre 2023, n. 27049).
Mancata erogazione della pensione di anzianità e correlato risarcimento.
Perché si possa configurare un danno risarcibile parametrato al trattamento pensionistico che il danneggiato avrebbe percepito se la domanda di pensionamento fosse stata accolta, è necessario che il diritto sia stato irrimediabilmente pregiudicato e che il suo titolare non possa più rivendicarne il riconoscimento.
In altri termini, il danno è risarcibile solo se il diritto è irrimediabilmente pregiudicato e devono essere presenti tutti gli elementi costitutivi e i presupposti del diritto azionato che risultano vanificati dalla condotta antigiuridica dell’obbligato.
Un Avvocato, iscritto alla Cassa forense dal 1992, ha chiesto e ottenuto di ricongiungere i diciassette anni di anzianità assicurativa e contributiva maturati presso l’INPS, in base alla L. 5 marzo 1990, n. 45. Lo stesso ha successivamente convenuto in giudizio l’INPS e la Cassa forense, al fine di ottenere l’accertamento del diritto alla rivalutazione a fini previdenziali di un periodo di lavoro subordinato prestato con esposizione al rischio di amianto. Con sentenza passata in giudicato, il Tribunale di Taranto ha accertato il diritto del professionista di godere della rivalutazione del periodo contributivo dal 13 aprile 1979 al 13 aprile 1992 e ha condannato l’INPS a versare, in favore della Cassa forense, i contributi a titolo di rivalutazione. La medesima sentenza ha individuato nella Cassa forense, cui era stata rivolta la richiesta di ricongiunzione, l’unico soggetto obbligato a erogare la pensione. In virtù di tale sentenza, il professionista ha evocato in giudizio l’INPS, per chiederne la condanna al pagamento degl’importi dovuti alla Cassa forense e al risarcimento dei danni, e, in una distinta controversia, ha chiamato in causa la Cassa forense, per sentirla condannare all’immediato accredito della rivalutazione contributiva e al risarcimento dei danni commisurati ai ratei di pensione.
Il Tribunale di Taranto, riuniti i giudizi, ha accolto la domanda di risarcimento dei danni proposta dall’avvocato nei confronti della Cassa forense e, per l’effetto, ha condannato la Cassa a pagare l’importo di Euro 218.455,27, a titolo di capitale, oltre interessi. Il Tribunale ha quindi respinto la domanda di manleva avanzata dalla Cassa forense nei confronti dell’INPS e ha respinto, altresì, tutte le domande formulate dall’Avvocato nei confronti dell’INPS.
La Corte di Appello di Lecce, confermando la pronuncia di primo grado, riteneva la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense inadempiente all’obbligo – su quest’ultima gravante nella sua qualità di destinataria della ricongiunzione retributiva – di erogare la pensione di anzianità all’Avvocato richiedente, giudicando irrilevante il mancato trasferimento di parte dei fondi da parte dell’INPS al pari della circostanza che il richiedente non avesse provveduto a cancellarsi dall’albo di competenza.
In punto di quantificazione di tale danno, i Giudici di merito ritenevano corretta la condanna della Cassa Forense ad una somma pari alla pensione di anzianità che il professionista avrebbe dovuto percepire dalla data di maturazione dei relativi requisiti sino alla data della pronuncia di primo grado.
La Cassa Forense ricorre in Corte di Cassazione.
Per quanto qui di interesse, Cassa forense censura l’errore dei Giudici di merito che la ritenevano inadempiente sia sotto il profilo della mancata soddisfazione del diritto pensionistico vantato dall’Avvocato, che sotto quello della non corretta applicazione delle disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi contributivi.
La censura è fondata. La sentenza d’appello, nel confermare la pronuncia di primo grado, ha riconosciuto in favore del professionista un danno risarcibile di ammontare pari, in linea capitale, ad Euro 218.455,27. Tale importo corrisponde alla pensione di anzianità che al professionista, senza il diniego della Cassa forense, sarebbe stata erogata dall’aprile 2008, data di maturazione dei requisiti in virtù dell’accredito della rivalutazione dei contributi per l’esposizione all’amianto, fino al 1 marzo 2015, data della pronuncia di primo grado.
Il ragionamento dei Giudici di appello s’incentra sulla circostanza che la Cassa forense sia “l’unico ente previdenziale responsabile del mancato riconoscimento della pensione di anzianità” in quanto rappresenta l’unico ente obbligato a erogare la pensione, dopo la ricongiunzione richiesta dall’interessato.
Quel che occorre accertare, sottolinea la Corte Suprema, è il comportamento antigiuridico della Cassa forense: solo da un comportamento così connotato può trarre origine l’obbligazione risarcitoria di cui si discute.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva diligentemente adempiuto a tutti gli oneri che la legge n. 45/1990 poneva a suo carico e, del resto, un inadempimento a tali norme non era stato nemmeno prospettato dalla parte attrice (che invece si doleva sic et simpliciter del mancato riconoscimento del trattamento pensionistico). Già sotto questo primo profilo difetta in radice un elemento costitutivo della domanda risarcitoria: la violazione di legge da parte del soggetto indicato come inadempiente.
Difatti, l’Avvocato richiedente non è stato privato del diritto a conseguire la pensione di anzianità, limitandosi solo a differirne gli effetti.
In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso statuendo che «la pretesa di cumulare il reddito ricavato per effetto d’una legittima scelta (continuare a svolgere la professione) e, sotto forma di risarcimento del danno, il trattamento pensionistico inconciliabile con una scelta siffatta non può che essere foriera di una locupletazione indebita».
Avv. Emanuela Foligno
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