Omessa taratura del telelaser e relativa prova

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Taratura del telelaser e correlata prova positiva

Mancata taratura del telelaser (Cass. civ., sez. II, 20 settembre 2023, n. 26896).

La vicenda qui analizzata trae origine dal superamento di 7 km/h , a fronte delmargine di tolleranza di 2km/h del telelaser.

La proprietaria del natante multato ricorre avverso l’ordinanza ingiunzione del Comune che aveva contestato la violazione del limite di velocità.

Entrambi i Giudici di merito accoglievano l’opposizione poiché «in aggiunta alla prova della verifica della taratura dello strumento, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto fornire la prova di avere eseguito anche le periodiche verifiche di funzionalità dello strumento di rilevazione, attestando nel verbale l’esisto positivo delle verifiche».

La vicenda arriva in Cassazione che conferma le decisioni dei Giudici di merito.

A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285/1992, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Ciò posto,  in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il Giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche, ivi compresa la taratura, siano state o meno effettuate.

Ad ogni modo rilevano gli Ermellini che l’efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento dei limiti di velocità, che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico.

In base ai principi di distribuzione dell’onere probatorio, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento. E l’effettuazione di tali controlli deve essere dimostrata, o attestata, con apposite certificazioni rilasciate da soggetti abilitati, non essendo consentite attestazioni equipollenti.

La decisione impugnata non è in linea con tali principi. Difatti nel caso l’Amministrazione ha prodotto il decreto di omologazione del telelaser e il certificato di collaudo rilasciato dalla casa costruttrice, ma ha anche prodotto “il certificato di taratura della apparecchiatura rilasciato da apposito centro accreditato. Solo tale ultimo documento era sufficiente a considerare assolto l’onere probatorio dell’amministrazione comunale.

In accoglimento del ricorso, la sentenza viene cassata, con rinvio al Tribunale di Venezia, in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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