Investimento del pedone in sosta e personalizzazione massima del risarcimento

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Investimento del pedone in sosta e personalizzazione

Pedone in sosta viene investita da un autoveicolo (Cassazione civile, sez. III, 11/10/2023, n.28418).

Autoveicolo investe un pedone in sosta e viene invocata la personalizzazione massima del 47%.

Danneggiata e la madre, citano a giudizio proprietaria e assicuratrice dell’autovettura Polo Wolksvagen, chiedendo l’accertamento della responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro stradale e la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni conseguentemente patiti.

Nello specifico, la madre della ragazzina  invoca per sé il risarcimento in conseguenza del sinistro da mancato guadagno in ragione dei numerosi accompagnamenti della figlia a visite e cure mediche, sia anche il danno non patrimoniale, in ragione dello sconvolgimento della propria vita a seguito dei danni riportati dall’unica figlia convivente.

Il Tribunale di Milano, disposta una CTU, accertava la responsabilità esclusiva dell’automobilista nella causazione del sinistro, accoglieva la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dalla danneggiata applicando una personalizzazione del 20%, ma rigettava la sua domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla bocciatura scolastica subita nell’anno del sinistro e dal conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro; accoglieva in parte la domanda risarcitoria formulata dalla madre.

Successivamente, in parziale accoglimento dell’appello proposto, la Corte d’Appello di Milano aumentava l’ammontare del risarcimento dei danni liquidati in primo grado, rigettava la specifica doglianza con cui si chiedeva la liquidazione del danno da perdita dell’anno scolastico e da conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro subito dalla ragazza investita.

La danneggiata impugna la decisione in Cassazione lamentando la violazione del principio di integrale risarcimento del danno relativamente all’omesso riconoscimento della personalizzazione massima e della perdita dell’anno scolastico.

Secondo la tesi della danneggiata, i Giudici di merito non avrebbero applicato la percentuale massima della personalizzazione consentita (47%) per omessa prova delle particolari circostanze giustificatrici, pur avendo la ricorrente allegato e provato di aver dovuto abbandonare la pratica di sport quali la scherma e la ginnastica artistica, svolte a livello agonistico, e di avere perso l’anno scolastico a causa delle numerose cure cui era stata costretta a sottoporsi.

Per quanto concerne la voce di danno inerente il ritardato ingresso nel mondo del lavoro per la perdita dell’anno scolastico, la danneggiata lamenta che i Giudici non avrebbero considerato che il danno da perdita della capacità lavorativa non sorge al solo verificarsi di una lesione della salute di non modesta entità, essendo anche necessario che il danneggiato fornisca la prova idonea a dimostrare che l’evento dannoso abbia prodotto una contrazione effettiva del suo reddito ovvero che possa costituire, in generale, un “limite per l’infortunato, nella ricerca e nell’espletamento di una occupazione lavorativa”; ha ritenuto che parte attrice non avesse assolto all’onere probatorio di dimostrare “l’incidenza dell’evento lesivo sulla evoluzione dei fatti verso il risultato favorevole non potendo tale prova essere tratta in via presuntiva in applicazione degli artt. 2727 e segg. C.c..”.

Le doglianze sono fondate.

Innanzitutto la Corte di appello ha errato nell’applicare un aumento del punto tabellare (20%) proprio delle micropermanenti ad una fattispecie di lesione macropermanente (11% o 12%).

Per quanto concerne l’integrale risarcimento del danno invocato dal pedone in sosta investito, i Giudici di Appello hanno errato in quanto non hanno motivato su tutte le poste risarcitorie invocate dalla danneggiata e non hanno seguito i principi giurisprudenziali inerenti la perdita dell’anno scolastico, sia ai fini della personalizzazione, sia a titolo di danno autonomamente risarcibile.

Sul secondo profilo è pacifica la risarcibilità del danno da ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro, con onere della prova favorevole al danneggiato in ragione della intrinseca potenzialità dannosa per il medesimo della perdita di un anno scolastico e del ritardato ingresso nel mondo del lavoro, con riduzione dei suoi redditi futuri (v. Cass., n. 16541 del 2012, Cass., n. 2644 del 2013). Invece i Giudici di secondo grado hanno disatteso questo principio limitandosi ad affermare che “ la mancanza di redditi non è di per sé sufficiente ad escludere il danno risarcibile e che il danneggiato deve provare, sulla base di elementi concreti, che il ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro sia stato foriero di danni”.

In buona sostanza non è stato considerato che sulla base di nozioni di comune esperienza la perdita dell’anno scolastico produce gravi conseguenze (Cass., 3, n. 25843 del 13/11/2020), desumibili anche in base alla prova presuntiva.

Conclusivamente la S.C. accoglie il ricorso e rinvia alla Corte di Milano in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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