Un rocambolesco incidente stradale quello oggetto della sentenza emessa dalla sezione I della Cassazione penale (ud. 31/10/2023, dep. 24/11/2023 n.47361).
I fatti
L’imputato con la propria BMW tamponava la vettura della vittima, dapprima sul fianco sinistro e successivamente sulla parte posteriore, in tal modo inducendo il predetto a scendere dalla vettura e, successivamente tentava di investirlo, accelerando improvvisamente in direzione della persona offesa, senza però riuscire nel suo intento per la prontezza della persona offesa che, per evitare l’impatto, saltava sul cofano della BMW che proseguiva la marcia a “zig zag” nonostante la persona offesa fosse rimasta sul cofano della vettura incastrata con le ginocchia nel parabrezza.
La vicenda giuridica
Il Tribunale di Roma in data 5 luglio 2019 ha dichiarato colpevole l’imputato per il reato di tentato omicidio aggravato per il doppio tamponamento e per aver trascinato la vittima sul suo cofano. La condanna era stata stabilità in anni sette e mesi sei di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile. La Corte di Appello, svalutando la testimonianza della persona offesa e la ricostruzione adottata dal Tribunale, aveva assolto l’imputato perché il fatto non sussiste. La Cassazione, invece, ha confermato la condanna di primo grado e annulla la decisione di appello ai soli fini civili.
Il Tribunale di Roma aveva ritenuto verosimile la dinamica dell’incidente stradale dichiarata dalla parte civile poiché tale versione aveva trovato riscontro nelle deposizioni di altri testimoni e nel referto del Pronto Soccorso dove la vittima era stata trasportata subito dopo l’episodio. Uno dei testimoni, (sovrintendente della Polizia di Stato che si trovava, fuori servizio, nei pressi della scuola della figlia al momento dei fatti) aveva dichiarato di essere stato allertato da urla e di avere visto un uomo (poi identificato nella persona offesa) che si trovava sopra una automobile (con le ginocchia attaccate al parabrezza rotto), il quale si manteneva con le braccia ai montanti laterali degli sportelli; pertanto, vista la pericolosità della situazione, il testimone si era quindi avvicinato all’auto ed aveva aiutato la persona offesa a scendere; il conducente della BMW, invece, aveva fatto subito presente di essere disabile ed aveva chiesto di essere aiutato a prendere la sedia a rotelle dal portabagagli dell’auto, cosa che il testimone aveva fatto. L’uomo si dirigeva verso un bar avendo necessità di recarsi al bagno e non aveva più fatto ritorno.
La testimonianza dell’imputato disabile
L’imputato, nel corso del suo esame tenutosi alla udienza del 10 aprile 2019, aveva fornito una versione dell’incidente stradale contrapposta; egli riferiva che mentre si trovava alla guida della propria BMW aveva sentito un rumore provocato dall’urto di un’altra auto che aveva colpito il suo specchietto retrovisore; alla richiesta di spiegazioni l’altro conducente lo aveva minacciato di morte invitandolo a scendere dall’auto, egli aveva spiegato di non poterlo fare in quanto paraplegico e, a tale risposta, l’altro aveva proseguito a minacciarlo e lo aveva pesantemente insultato (facendo riferimento proprio alla condizione di disabilità) e poi colpirlo con un pugno sul braccio sinistro. A quel punto l’imputato inseriva la retromarcia per allontanarsi, ma la persona offesa aveva continuato a dirigersi verso di lui e lo aveva raggiunto quando a causa del sopraggiungere di un autobus aveva dovuto interrompere la retromarcia; quindi la persona offesa era saltato sul cofano della BMW ed aveva iniziato a colpire con dei calci il parabrezza e poi si era attaccato alla cappotta dell’auto continuando a minacciare di morte l’imputato.
La Corte di Appello di Roma, assolveva, come detto, l’imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste; in particolare escludeva che nella condotta si potessero ravvisare gli elementi soggettivi ed oggettivi integranti il delitto di tentato omicidio. I Giudici di appello hanno sottolineato che – al contrario di quanto sostenuto nella prima sentenza – mancavano elementi di riscontro circa il tamponamento da parte della BMW e l’andamento a “zig zag” da parte dell’imputato, una volta che la persona offesa era posizionata sul cofano.
La ricostruzione dell‘incidente stradale
Ed ancora, i Giudici di Appello consideravano inverosimile il fatto, riferito dalla persona offesa, secondo cui avrebbe effettuato un balzo per evitare di essere investita dalla BMW e sarebbe così andata a finire sul cofano dell’auto condotta dall’imputato. La Corte distrettuale, infatti, ha ritenuto non ragionevole una simile prontezza di riflessi rispetto ad un potente mezzo in movimento (ed alla corporatura molto robusta della persona offesa), che sarebbe stato manovrato per porre in esecuzione una volontà omicidiaria; inverosimile, poi, è stata considerata la circostanza secondo la quale soltanto l’urto delle ginocchia sul parabrezza da parte della persona offesa causava la rottura del cristallo, ritenendo più verosimile che la persona offesa fosse salita sul cofano spontaneamente in un momento in cui essa era ferma (o comunque non in una fase di accelerazione) ed avesse tentato di rompere a calci il parabrezza stesso, a conferma della sua rabbia e della volontà di proseguire nel litigio, confermata dal fatto che egli aveva seguito la BMW mentre era in retromarcia.
Tale ricostruzione dei fatti non risulta in contrapposizione con la deposizione testimoniale del sovrintendente della Polizia che era intervenuto in una fase successiva, ovverosia quando la BMW si arrestava davanti alla scuola per il passaggio dei bambini. Sulla base di tali elementi complessivamente valutati i Giudici di appello escludevano la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi per potere ragionevolmente dichiarare la penale responsabilità dell’imputato, di talché doveva necessariamente pronunciarsi sentenza di assoluzione.
La Corte di Cassazione osserva che la sentenza di Appello non ha fornito adeguata motivazione e ragionevole giustificazione della sua diversa conclusione rispetto alla decisione di primo grado.
I Giudici di Appello, in modo apodittico, hanno considerato inverosimile (per la scarsa agilità dovuta alla sua stazza fisica) che la persona offesa potesse avere compiuto un balzo per evitare di essere investito dall’auto condotta dall’imputato e poi di essere saltato sul cofano senza spiegare, in modo coerente, la ragione per la quale è giunta a tale conclusione. In modo contraddittorio, poi, hanno ritenuto plausibile che la persona offesa sia rimasta in piedi sul cofano dell’auto in marcia ed abbia dato calci al parabrezza, senza però fornire una logica motivazione circa il fatto che una simile azione avrebbe certamente determinato un rischio di caduta, tanto più che i testimoni riferivano che la persona offesa aveva le ginocchia incastrate nel parabrezza e che, quindi, si trovava in una posizione non compatibile con quella di sferrare i calci. Al riguardo deve notarsi che il Tribunale aveva dato rilievo anche al tipo di lesioni riportate dalla persona offesa per ritenere verosimile la sua versione dei fatti e che la sentenza impugnata, sul punto, nulla argomenta limitandosi a sostenere che l’entità delle lesioni esclude il tentativo di omicidio.
In conclusione, la Corte di Appello poteva quindi, certamente, disattendere la versione della persona offesa costituita parte civile, ma avrebbe dovuto farlo in modo logico e ponendo a raffronto effettivo le diverse fonti di prova; al contrario, la svalutazione della testimonianza della persona offesa e della ricostruzione adottata dal Tribunale in base ad essa e agli altri elementi non considerati dalla Corte di appello, non è conforme a logica ed al criterio della motivazione dotata di puntualità e adeguatezza.
La sentenza viene annullata, ai soli fini civili, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
Avv. Emanuela Foligno





