Un uomo è morto a seguito di uno shock cariogeno irreversibile, shock ipovolemico e rottura di aneurisma dell’aorta addominale, ora la Cassazione (sez. IV, dep. 22/11/2023, n.46856) conferma la condanna dei due medici.
In primo grado i due medici erano stati assolti, ma l’Appello li ha dichiarati responsabili ai fini civili per avere, con le rispettive condotte, per aver contribuito a cagionare la morte del paziente.
La vicenda giuridica
In particolare i Giudici di Appello contestavano ai Medici in questione imprudenza, imperizia e negligenza poiché in qualità di dirigenti medici S. C. Chirurgia Vascolare, provocavano il decesso del paziente a seguito di “Shock cariogeno irreversibile. Shock ipovolemico. Rottura di aneurisma dell’aorta addominale”, non osservavano una condotta congrua alle esigenze clinico-terapeutiche del caso subito dopo il trasferimento del paziente – per competenza specialistica – dall’Ospedale di Martina Franca con diagnosi di aneurisma dell’aorta addominale accertata a mezzo di angioTC aorta toraco-addominale, omettendo di attivarsi nel rivalutare gli esiti dell’accertamento angioTC eseguito in Martina Franca (con visione del relativo CD), ovvero di ripetere d’urgenza tale accertamento e conseguentemente di attivare una strategia terapeutica adeguata alla patologia aortica per la quale il paziente era stato trasferito in ambiente specialistico, cagionando così il decesso dello stesso.
Gli imputati, pertanto, venivano condannati a risarcire il danno alle parti civili, da liquidarsi in separata sede, nonché alle spese da quelle sostenute nei due gradi di giudizio. I Medici propongono ricorso per Cassazione lamentando, per quanto qui di interesse, che la decisione di Appello sarebbe errata riguardo alla valutazione della prova scientifica derivante dal mancato confronto delle ricostruzioni tecniche operate dai Periti nominati in sede di appello e Consulenti tecnici del PM, degli imputati e delle parti civili.
L’intervento per aneurisma all’aorta avrebbe potuto salvare il paziente?
I Giudici di appello, infatti, disponevano la rinnovazione della C.T.U. proprio per la presenza di pareri discordanti dei Consulenti circa la doverosità, secondo le linee guida e buona scienza medica, della condotta che avrebbe potuto salvare la vita del paziente, e cioè l’intervento chirurgico per aneurisma all’aorta.
Infatti, secondo il parere espresso dai Consulenti del P.M. “non v’era certezza sul fatto che il trattamento chirurgico tempestivo avrebbe consentito la certa sopravvivenza del paziente (attesa la mortalità a 30 gg), ma la condotta dei Medici dell’Ospedale tarantino era stata corretta, in quanto, pur non essendo riusciti a visualizzare il DVD contenente l’angioTac effettuata presso D’ospedale di Martina Franca, il paziente aveva comunque mostrato parametri vitali normali, sicché, in tali condizioni, era preferibile prepararlo al meglio per evitare il più possibile complicanze intra-operatorie e post-operatorie”. In definitiva, secondo i Consulenti del PM, siccome il paziente aveva lamentato dolore, ma non aveva evidenziato segni di rottura dell’aneurisma, l’intervento in emergenza non sarebbe stato consigliabile.
A tale parere si allineava quello del Consulente degli imputati, secondo il quale il dolore addominale non poteva riconnettersi all’aneurisma, sito nell’addome: laddove il criterio di valutare l’urgenza, basato sulla dimensione dell’aneurisma, era da considerarsi obsoleto. Inoltre, secondo il Consulente, alla luce delle condizioni generali del paziente, la scelta attendista degli imputati sull’intervento chirurgico era conforme alle linee guida, evidenziando che, trattandosi di paziente affetto da broncopatia cronica ostruttiva, prima di essere sottoposto ad anestesia, avrebbe dovuto effettuare un periodo di ginnastica respiratoria di almeno 3 mesi.
Completamente differente il parere del Consulente delle parti civili che affermava “trattasi di un paziente ad alto rischio, con tasso di mortalità del 26% se operato nell’immediatezza e del 5% se nelle 24 ore. In particolare, superati i 55 millimetri di diametro dell’aneurisma, ogni aumento rendeva sempre più probabile la rottura dell’aneurisma, sicché il paziente avrebbe dovuto avere un più adeguato inquadramento clinico ed al massimo nel primo mattino seguente l’anestesista avrebbe dovuto controllare la situazione respiratoria, secondo le linee guida.”
La tesi difensiva dei Medici
Tali contraddizioni spingevano i Giudici di appello a rinnovare la consulenza medico-legale, le cui risultanze ad avviso dei Medici risultano essere state mal interpretate, In sintesi, secondo la tesi difensiva dei due Medici, i Giudici dovevano seguire “i principi della valutazione della prova scientifica accertata dal Consulente del Pubblico Ministero e dal Consulente degli imputati che affermavano “La morte del paziente è imputabile a shock emorragico da rottura di aneurisma dell’aorta addominale; la condotta tenuta dai medici che ebbero in cura il paziente presso l’U.0 di chirurgia vascolare è stata rispettosa delle linee guida e delle buone pratiche clinico assistenziali dell’epoca del fatto e anche di quelle successive.”
Le censure dei due Medici vengono considerate infondate.
Gli Ermellini sottolineano (aspramente) di non essere detentori di proprie certezze in ordine all’affidabilità della scienza, sicché non possono essere chiamati a decidere se una legge scientifica sia o meno fondata. Tale valutazione, viene ribadito, attiene al fatto. Il Giudice di legittimità è chiamato a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del Giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto.
Applicando tale principio al caso concreto, non bisogna stabilire se la tesi accolta dai Giudici di Appello sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia stata razionale e logica. Non può la Corte di Cassazione valutare la maggiore o minore attendibilità degli apporti scientifici esaminati dal Giudice di merito, in quanto quest’ultimo, in virtù del principio del suo libero convincimento e dell’insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, ha la possibilità di scegliere, fra le varie tesi prospettategli dai differenti Consulenti di ufficio e di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso, o della scelta operata, e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti.
I Medici non hanno effettuato la miglior scelta per il paziente
Ad ogni modo, il “cuore” dell’imputazione ai due Medici è un profilo di negligenza che li ha condotti a non effettuare la miglior scelta in termini di tempistica dell’intervento: se, in particolar modo, si fossero da subito adoperati per ottenere una ulteriore e leggibile copia del dvd contenente l’angioTac effettuata a Martina Franca, oppure se, tenuto conto del dolore lamentato dal paziente, avessero essi stessi ripetuto l’esame.
Infatti nel capo d’accusa si legge “omesso di attivarsi nel rivalutare gli esiti dell’accertamento eseguito a Martina Franca con visione del relativo cd ovvero di ripetere d’urgenza tale accertamento e conseguentemente di attivare una strategia terapeutica adeguata alla patologia aortica per la quale il paziente era stato trasferito in ambiente specialistico”.
Conclusivamente, la Cassazione ritiene corretta la decisione di Appello, che ha sovvertito quella di primo grado, espressa con la tecnica della motivazione rafforzata e in considerazione delle elevatissime possibilità salvifiche dell’intervento da organizzarsi con urgenza nel corso della domenica, previ i necessari approfondimenti da effettuarsi con sollecitudine.
Avv. Emanuela Folign






