Polizza infortuni privata, nesso causale e patologie pregresse

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Un uomo ha citato in giudizio l’Amissima Assicurazioni, con la quale aveva stipulato una polizza infortuni, perché questa si era rifiutata di pagare l’indennizzo dovuto per l’evento infortunistico.

La polizza infortuni, nello specifico, copriva infortuni sia derivanti dallo svolgimento di attività professionale che al di fuori di essa e, in deroga alle condizioni generali, le parti avevano inoltre pattuito che l’indennità permanente fosse esente da franchigia fino ad €129.114,22.

Da qui la decisione dell’assicurato di ricorrere in giudizio contro la società che aveva rifiutato di pagare l’indennizzo sostenendo sia la mancanza di prova dell’evento, che la presenza dirimente di patologie pregresse.

Dopo una condanna in primo grado, i Giudici di Appello arrivano a una decisione diametralmente opposta che viene confermata dalla declaratoria di improcedibilità della Cassazione.

La vicenda giuridica

Nel 2013 l’assicurato conveniva in giudizio l’Amissima Assicurazioni s.p.a. per sentirla condannare al pagamento di un indennizzo per i danni causati in conseguenza dell’infortunio subito. Deduceva che nel 2003 aveva stipulato con Amissima Assicurazioni s.p.a una polizza infortuni sia derivanti dallo svolgimento di attività professionale che al di fuori di essa e che, in deroga alle condizioni generali, le parti avevano inoltre pattuito che l’indennità permanente fosse esente da franchigia fino ad Euro 129.114,22.

L’Assicurazione sosteneva la mancanza di prova e l’insussistenza di una fattispecie indennizzabile a termini di polizza, non essendo le lesioni fisiche accertate ascrivibili all’evento infortunistico, ma a patologie pregresse. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9862/2018 del 5 ottobre 2018, condannava l’Amissima Assicurazioni s.p.a. al pagamento di Euro 21.717,00 oltre interessi.

L’Assicurazione propone appello e la Corte di Milano, con la sentenza n. 261/2021 del 28 gennaio 2021, riformava il primo grado, ritenendo non raggiunta la prova a carico dell’assicurato circa il nesso causale e applicabile la franchigia assoluta prevista per invalidità inferiori al 10%. L’Assicurato si rivolge alla Corte di Cassazione.

La condizioni particolari della polizza infortuni

Denuncia che la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere non fornita la prova dell’evento evidenziando che nessun rilievo doveva essere attribuito alla prova delle specifiche circostanze del sinistro in quanto la polizza infortuni copriva sia infortuni sul lavoro che quelli estranei a tale attività. Lamenta, inoltre, erronea interpretazione della CTU medico-legale e del contratto di assicurazione. Censura, nello specifico, che la Corte d’Appello non avrebbe interpretato il contratto assicurativo nel suo complesso, analizzando le clausole le une per mezzo delle altre ex. art. 1364 c.c., comportando l’erronea applicazione della franchigia assoluta prevista per le invalidità inferiori al 10%, in contrasto con quanto sottoscritto nell’allegato “s” delle condizioni particolari della polizza infortuni.

La Suprema Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2, n. 2, dell’art. 369 c.p.c. vi è l’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta.

Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione è improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del comma 2 dell’art. 372 c.p.c., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al comma 1 dell’art. 369 c.p.c..

Nel caso concreto, non risulta il deposito della relata di notifica della sentenza e quindi di questa nella sua copia notificata.

Conclusivamente, la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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