Un bambino, mentre si trovava all’asilo nido comunale, è inciampato su un giocattolo e ha urtato violentemente su uno spigolo della porta di acciaio. I genitori hanno citato in giudizio il Comune di Prato che il Tribunale ha condannato al risarcimento del danno in quanto al momento del sinistro nessuna delle insegnanti stava vigilando correttamente (Tribunale Prato, Sentenza n. 795/2023 pubblicata il 13/11/2023). Infatti, l’obbligo di vigilanza degli insegnanti deve essere rapportato all’età degli alunni.
I fatti
In data 12/6/2012 il bambino si feriva a causa dell’urto frontale con lo spigolo di una porta di acciaio all’interno dell’asilo nido Arcobaleno di Prato.
Il Pediatra del bambino certificava in data 16/7/2012 la “presenza di cicatrice in sede frontale sinistra” e successivamente, in data 25/7/2012, il Medico legale riconosceva una inabilità temporanea di 10 giorni al 75%, di 10 giorni al 25%, con una inabilità permanente al 3% trattandosi di postumi di prevalente carattere estetico consistenti in una cicatrice al volto in area molto visibile.
La vicenda giudiziaria
Il genitore del bambino ha citato in giudizio il Comune di Prato che ha contestato la domanda risarcitoria. Secondo la difesa l’asilo nido comunale avrebbe adempiuto correttamente agli obblighi di sorveglianza sia per l’idoneità delle misure preventive adottate, che per la situazione ambientale in cui l’attività di gioco dei bambini si svolgeva, dovendosi considerare l’evento imprevedibile ed inevitabile.
Secondo quanto riferito dagli insegnanti, il bambino inciampava su un gioco durante una ordinaria attività ludica e urtava contro lo spigolo di una porta e che le educatrici presenti non avrebbero potuto prevenire, né impedire l’evento.
Preliminarmente, il Giudice osserva che “in caso di responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico per il danno cagionato dall’alunno a se stesso, il regime di distribuzione dell’onere probatorio di cui all’art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l’onere di fornire la prova positiva dell’avvenuto adempimento (o dell’esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall’art. 2697 c.c. fa gravare sull’attore la prova del nesso causale fra la condotta dell’obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento”.
Gli obblighi dell’asilo nido comunale
Detto ciò, è pacifico che a carico dell’Istituto scolastico sorge l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità degli allievi nel tempo in cui fruiscono della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto.
È da valutare anche l’età degli alunni, che impone un controllo crescente con la diminuzione della stessa età.
Ebbene, nel caso in esame il genitore del bambino ha assolto al proprio onere probatorio, invece l’Asilo nido comunale non ha fornito la prova, neppure presuntiva, della non imputabilità dell’evento e della sua imprevedibilità.
Nessuno dei testimoni ascoltati, e neppure le dichiarazioni rese dalle insegnanti di fronte alla Polizia Municipale, ha saputo riferire con certezza come sia accaduto l’evento dannoso e chi fosse stato presente in quel momento.
In particolare, nessuna delle Maestre presenti ha visto il bambino cadere, ciò significa che avrebbero dovuto vigilare maggiormente, al fine di evitare che i bimbi, di tenera età, potessero sbattere contro la porta di acciaio, di per sé pericolosa, lasciata aperta.
Inoltre dall’istruttoria è emerso che le Maestre in servizio la mattina dell’incidente dovevano essere tre, invece erano due.
Conclusivamente, il Giudice riconosce il risarcimento del danno subito dal piccolo e lo liquida sulla scorta della CTU, che ha accertato un danno permanente del 1%, oltre i giorni di inabilità totale e parziale.
Avv. Emanuela Foligno
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