La convivenza è rilevante anche nello scioglimento dell’unione civile

0
convivenza-unione-civile

Importante intervento delle Sezioni Unite della Cassazione sullo scioglimento dell’unione civile, sulla scia delle recenti “aperture” di fine 2023 in materia di assegno di mantenimento.

In caso di scioglimento dell’unione civile viene preso in considerazione anche il periodo di convivenza ai fini dell’assegno di mantenimento, anche se precedente l’entrata in vigore della legge 76/2016 (Cassazione Civile., Sez. Unite, 27 dicembre 2023, n. 35969).
In sintesi, il principio di diritto delle SS.UU.: “In caso di scioglimento dell’unione civile, la durata del rapporto, prevista dall’art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, richiamato dall’art. 1, comma 25, della Legge 76/2016, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 76 cit.”.

La vicenda

La questione, da cui trae origine l’intervento delle SS.UU., riguarda lo scioglimento di un’unione civile di persone dello stesso sesso. Il Tribunale pronunziava lo scioglimento dell’unione e, richiamando l’orientamento in tema di assegno divorzile che attribuisce rilievo assorbente alla funzione compensativa-risarcitoria, riconosceva in favore di un componente della coppia un assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento.

Successivamente, la Corte d’Appello ribaltava la decisione di primo grado e rigettava il diritto all’ottenimento del contributo al mantenimento; la vicenda pertanto approda in Cassazione.
La questione giuridica viene assegnata alle Sezioni Unite per il quesito inerente la possibilità di valutare, ai fini del riconoscimento dell’assegno, nel caso di scioglimento di unione civile l’eventuale periodo di convivenza intercorso tra le parti anteriormente alla formalizzazione dell’unione civile.

Il nuovo contesto sociale

Nell’attuale contesto storico e sociale (mi riferisco in particolare all’ultimo trimestre del 2023), il diritto vivente ha sempre più tenuto in considerazione il riconoscimento dell’unione di fatto (convivenza), quale “status” da cui scaturiscono obblighi di solidarietà morale e materiale (al pari del matrimonio), che sono destinati a riflettersi sulla estinzione dell’unione, ai fini di tutelare il componente della coppia economicamente più debole. Sulla scia di questo “nuovo” pensiero si è giunti ad affermare che il periodo di convivenza della coppia è rilevante (ai fini del calcolo della durata dell’unione) per la determinazione dell’assegno di mantenimento in caso di separazione e/o divorzio (ad esempio Cass. 325019/2021). Successivamente, il principio di rilevanza della convivenza è stato riconosciuto anche per le coppie legate da unione civile.

Unione civile e convivenza di fatto

Ciò posto, quando l’unione civile sia stata preceduta da un periodo di convivenza di fatto, quest’ultima non può essere considerata in modo a sé stante dalla vita familiare, in quanto rappresenta l’espressione di un unico rapporto, iniziato in via di fatto e proseguito poi con la formalizzazione dell’unione.
Di conseguenza, qualora la controversia abbia ad oggetto lo scioglimento di un’unione civile, escludere la possibilità di prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento dell’assegno, il periodo di convivenza che ha preceduto l’entrata in vigore della l. n. 76/2016, comporterebbe la frustrazione delle finalità perseguite dalla stessa, impedendo di tenere conto delle scelte compiute dalle parti nella fase iniziale del rapporto.
Negare rilevanza alla convivenza prima della formalizzazione dell’unione (che è stata resa possibile solo a seguito dell’introduzione della Legge 76/2016), perché la relazione di fatto ha avuto inizio in epoca anteriore all’entrata in vigore della Legge istitutiva, significherebbe violare l’art. 8 della CEDU, e discriminare le coppie legale da unione civile a causa della precedente mancanza di un quadro normativo idoneo ad assicurare il riconoscimento del relativo status e dei diritti ad esso collegati.
Avv. Emanuela Foligno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui