C’è concorso di colpa della vittima, cambia il risarcimento del danno?

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Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato in base al concorso di colpa della vittima.

Infatti la Corte di Appello, ribaltando la sentenza di primo grado, ha ritenuto sussistente il concorso di colpa del 20% della vittima nel causare il sinistro stradale in cui il medesimo perse la vita. Questo ha rideterminato le somme riconosciute ai suoi congiunti a titolo di danno da perdita del rapporto parentale.

La Suprema Corte, nel cassare la decisione di appello, evidenzia che è necessario accertare che la colpa ascrivibile alla vittima del sinistro abbia effettivamente inciso nell’eziologia del sinistro rivelatosi mortale (Cassazione civile, sez. III, 12/12/2023, n.34625).

I fatti

I congiunti della vittima ricorrono in Cassazione per la sentenza n. 1526/21, del 14 giugno 2021, della Corte d’appello di Bologna, che – accogliendo parzialmente il gravame proposto dalla società Assicuratrice Milanese S.p.a. avverso la sentenza n. 2686/14, del 12 agosto 2014, del Tribunale di Bologna – rideterminava il danno da perdita parentale in base al concorso di colpa del 20% della stessa vittima.

Il Tribunale di Bologna, così come il Giudice penale, accertava l’esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo antagonista condannandolo, in solido con l’Assicuratrice Milanese, a risarcire il danno “iure proprio” subito dai congiunti dell’ucciso.

I familiari censurano, dunque, la sentenza di secondo grado che accertava il concorso di colpa – nella misura del 20% – della vittima del sinistro, dando rilievo alla violazione, da parte dello stesso, dell’art. 172 C.d.S.

La censura è fondata.

Le motivazioni della Cassazione

Il Giudice di Appello, con un ragionamento però in parte viziato, ha seguito l’orientamento secondo cui il risarcimento del danno patito dai congiunti di persona deceduta per colpa altrui deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ascrivibile alla stessa vittima dell’illecito.

Tuttavia, è proprio il carattere colposo della condotta della vittima del sinistro a porsi come presupposto necessario affinché essa possa essere apprezzata come “concausa” del danno patito. Difatti, mentre in ambito penale vige la regola dell’irrilevanza delle cause concorrenti, nel senso che esse non sono idonee ad escludere la responsabilità dell’autore dell’illecito (art. 41 c.p., comma 1), la causalità civile guarda al danno, da cui l’incidenza della concausa umana colposa.

In questo quadro, la colpa, cui fa riferimento dell’art. 1227, comma 1, va intesa come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato. Conseguentemente, la “diminuzione del risarcimento del danno patito iure proprio dai congiunti di persona deceduta per colpa altrui, in presenza di fatto colposo del deceduto, trova fondamento normativo direttamente nella disciplina del fatto illecito, ed in particolare nell’art. 2054, per l’ipotesi della circolazione stradale, dovendo il “cagionare” o il “produrre il danno” essere intesi in termini parziali laddove concorra la concausa umana colposa, sulla base di una lettura unitaria del complesso normativo derivante dall’art. 1227 c.c., comma 1, art. 2054 c.c., e art. 2055 c.c., comma 2.

L’incidenza del concorso di colpa

Detto in altri termini, è il carattere colposo della condotta della vittima del sinistro a porsi quale presupposto necessario affinché essa possa ritenersi concausa del danno subito iure proprio, dai suoi congiunti.

Ebbene, la Corte di Appello ha solamente verificato l’inosservanza da parte del defunto dell’obbligo di indossare la cintura di sicurezza senza indagare l’effettiva incidenza che tale violazione ha determinato nella verificazione del sinistro mortale.

L’esito della perizia, svolta in sede penale, ha accertato che “l’evento morte si sarebbe realizzato con altissima probabilità anche qualora il conducente avesse regolarmente allacciato la cintura di sicurezza”. Pertanto la condotta della vittima non ha avuto incidenza sulla morte.

La decisione di Appello viene cassata con rinvio e dovrà essere riesaminata alla luce del seguente principio di diritto enunciato dalla Cassazione:

in caso di domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta dai congiunti della vittima di un sinistro stradale mortale, l’idoneità della condotta colposa dell’ucciso a contribuire alla concausazione del danno deve essere apprezzata verificando, sulla base degli elementi probatori assunti a presupposto del giudizio fatto, l’effettiva incidenza avuta sull’evento morte dalla trasgressione della regola cautelare – generica o specifica – allo stesso ascritta“.

Avv. Emanuela Foligno

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