Il concorso di colpa nella causazione del sinistro stradale

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concorso di colpa nella causazione del sinistro

L’assicurazione eccepisce il concorso di colpa nella causazione del sinistro ma le prove testimoniali confermano la responsabilità esclusiva del veicolo Renault (Tribunale di Reggio Calabria, Sez. II, Sentenza n. 1359/2021 del 16/10/2021 RG n. 3918/2015- Repert. n. 1659/2021 del 16/10/2021)

L’automobilista danneggiato chiama a giudizio per il risarcimento del danno proprietario e Assicurazione del veicolo ritenuto responsabile della causazione del sinistro stradale. L’assicurazione eccepisce il concorso di colpa dell’attore nella causazione del sinistro.

Invece, nel verbale di contestazione elevato dai Carabinieri nei confronti del veicolo Renault responsabile si legge che lo stesso effettuava una manovra ad U imprudente e pericolosa.

Le prove testimoniali hanno confermato la dinamica del sinistro come allegata dall’attore e confermano, quindi, la responsabilità esclusiva del veicolo Renault.

L’assicurazione inviava un assegno circolare dell’importo di euro 120.000,00 con la causale: “liquidazione come da esito CTU” e l’ammontare del pagamento (effettuato dopo la conclusione della fase istruttoria) è incompatibile con la tesi della responsabilità concorsuale.

Il CTU ha accertato “postumi permanenti che risultano causalmente compatibili, secondo i criteri medico -legali, con l’incidente occorso e, in particolare, “esiti frattura scomposta pluriframmentaria diafisi femore sinistro trattata chirurgicamente valutabile 7% …; Esiti di frattura scomposta pluriframmentaria epifisi distale radio destro trattata chirurgicamente con deformità polso destro. Valutabile 8% …; esiti di frattura base III e IV metacarpo sinistro. Valutabile 3% … Pregiudizio estetico classe 2° valutabile 15%”, Il danno biologico permanente è, complessivamente, valutato in misura pari al 30%, oltre I.T.

Con l’ausilio delle Tabelle milanesi all’attore spetta:

a) il risarcimento del danno biologico permanente che, per euro 109.855,00 ;

b) il risarcimento del danno biologico temporaneo per euro 50.534,00.

Inoltre, per gli interventi chirurgici subiti dall’attore e tutte le limitazioni nei movimenti che ne sono derivate, viene riconosciuta la liquidazione della componente del danno non patrimoniale, costituita dalla sofferenza soggettiva interiore, per un totale di euro 169.026,75, oltre spese mediche sostenute per euro 5.500,00.

L’Assicurazione, prima del giudizio corrispondeva la somma di euro 92.600,00 e, nel corso del procedimento, l’ulteriore somma di euro 120.000,00, per un ammontare complessivo di euro 212.600,00.

In definitiva, la somma corrisposta dalla Assicurazione ha ristorato i danni subiti dall’attore, compreso il rimborso dei compensi corrisposti al difensore per l’attività stragiudiziale.

Per tali ragioni le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.

Avv. Emanuela Foligno

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