Ricoverato per coliche addominali, subentra la rottura dell’aneurisma dell’aorta addominale e il decesso. Secondo i congiunti, i Medici sarebbero stati negligenti per non avere diagnosticato una emorragia interna già in atto.
Il Tribunale di Marsala giudicava non sussistente alcuna responsabilità per l’operato dei Medici; la Corte d’Appello di Palermo invece riteneva esserci stata una condotta imperita da parte dei Medici e risarciva la moglie del defunto per perdita di chance. La Cassazione interviene sull’errato calcolo del risarcimento (Cassazione civile, sez. III, 22/01/2024, n.2152).
La vicenda
Il paziente, nel marzo 2012, decedeva all’Ospedale Borsellino di Marsala, ove si era recato in preda a forti dolori addominali. Veniva ricoverato con diagnosi “colica addominale in soggetto con diverticoli intestinali” ma, a causa della rottura dell’aneurisma dell’aorta addominale, presente in fase di fissurazione già al momento del ricovero, decedeva.
A seguito di denuncia dei familiari venivano effettuate indagini sulle cause del decesso ed aperto un procedimento penale a carico di tutti i Medici della ASL di Trapani che, a diverso titolo, avevano avuto un ruolo nella vicenda sanitaria.
Il P.M., fatta espletare una perizia medico-legale, chiedeva l’archiviazione del procedimento penale, affermando che, sulla base dell’accertamento peritale, si poteva escludere qualsiasi penale responsabilità a carico dei sanitari che avevano avuto in cura la persona offesa o avevano eseguito gli accertamenti strumentali idonei al caso. Il G.I.P. del Tribunale di Marsala disponeva l’archiviazione, ritenendo che, sulla base dell’approfondito elaborato peritale, fossero emersi elementi di valutazione tutti univoci nel delineare l’assenza di manchevolezze nell’operato dei Medici nei vari momenti diagnostico, prognostico e terapeutico.
La causa civile per risarcimento danni
Definito con l’archiviazione il procedimento penale, la moglie del defunto conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Marsala l’ASP di Trapani per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell’operato dei suoi sanitari. Il Tribunale di Marsala rigettava la domanda, ritenendo che non fosse emersa prova di negligenza o imperizia a carico dei Medici e, a monte, che non fosse provato il nesso causale tra le loro condotte e la morte del paziente.
La moglie del paziente proponeva appello, lamentando l’atteggiamento attendistico dei Medici e l’errore diagnostico, consistente nel non aver individuato, dagli esami pur eseguiti, l’esistenza di una emorragia interna già in atto. Evidenziava che, in presenza di una fissurazione tamponata, un intervento chirurgico anticipato avrebbe consentito al paziente delle chance di sopravvivenza per la cui perdita l’attrice aveva chiesto di essere risarcita fin dal primo grado.
Il ricorso in Appello per la perdita di chance
La Corte d’Appello di Palermo riesaminava la CTU svolta in primo grado traendone conclusioni diverse ed opposte rispetto a quelle del primo Giudice.
I Giudici di secondo grado ritenevano che dalla CTU emergeva la prova di una condotta imperita dei Medici che, a fronte di un paziente entrato in ospedale con aneurisma in atto, benché solo fissurato, e del peggioramento dei dati ematochimici del paziente, avrebbero dovuto sottoporre il paziente con urgenza ad una TAC con mezzo di contrasto, che, se eseguita immediatamente (era stata programmata a qualche giorno di distanza), avrebbe consentito loro di intervenire chirurgicamente con urgenza.
Ergo, la Corte d’Appello concludeva ritenendo esistente un danno, qualificato non come danno da responsabilità medica, bensì come danno da perdita di chance di sopravvivenza che era stato oggetto di un’autonoma domanda risarcitoria avanzata fin dal primo grado, liquidava alla vedova l’importo di €250.000.
In buona sostanza e in altri termini, il paziente se sottoposto agli appropriati approfondimenti, e all’intervento d’urgenza, avrebbe aumentato le chance di sopravvivenza.
Il giudizio della Suprema Corte
La ASP di Trapani contesta la valutazione in fatto contenuta nella sentenza di Appello che, invero, ripercorre tutti gli elementi della vicenda emergenti dalla perizia disposta dal PM e poi dalla CTU eseguita in primo grado, ritenendo che la lettura complessiva di essi, comprensiva delle condizioni pregresse del paziente, della sua situazione all’arrivo in ospedale, dell’evoluzione della malattia, avrebbero reso esigibile da parte dei Medici il compimento immediato di una TAC addominale con mezzo di contrasto, che avrebbe consentito di scoprire da subito l’esistenza di un aneurisma in corso e avrebbe consentito, individuato il problema nella sua effettiva entità, di tentare un intervento riparatore prima dell’esplosione dell’aneurisma.
La Corte d’Appello, quindi, non ha affermato che la condotta dei Medici avrebbe in misura “più probabile che non” salvato la vita al paziente, ma conclude nel senso che sono state tolte al paziente delle apprezzabili chance di sopravvivenza e quindi accoglie la domanda di risarcimento danni da perdita di chance, delimitando la responsabilità dei Medici alla diversa, e più circoscritta, ipotesi del danno da perdita di chance.
La Corte d’Appello ha spostato l’individuazione del comportamento colpevole sulla mancata tempestività dell’approfondimento cui ha correlato la perdita di chance e ciò determina anche il mutamento del contenuto della prova: oggetto della prova non era più il giudizio probabilistico che il paziente, ove sottoposto per tempo all’approfondimento diagnostico, sarebbe sopravvissuto all’operazione comunque necessaria, ma che se i sanitari avessero compiuto per tempo tutti gli approfondimenti necessari, lo stesso avrebbe avuto maggiori probabilità di sopravvivenza, che gli sono state tolte.
L’errore nel quantificare la perdita di chance
Ciò posto, i Giudici di Appello hanno sbagliato a quantificare il danno da perdita di chance.
Per la liquidazione deve essere determinata la somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente al 100%; divisa tale somma per il numero di anni della vittima; moltiplicato il risultato per il numero degli anni in cui viene di norma proiettata la possibilità di sopravvivenza: sull’importo così ottenutosi calcola la possibilità di sopravvivenza perduta.
La Corte di Appello ha individuato nel 40% le possibilità di sopravvivenza che il paziente avrebbe avuto se sottoposto tempestivamente all’intervento, prima della esplosione dell’aneurisma. Da un lato ha affermato che “le probabilità di scongiurare il decesso si sarebbero attestate in una percentuale inferiore al 25%”, stessa conclusione cui erano pervenuti i periti nominati dal P.M.; dall’altro ha elevato la misura delle chance perdute al 40%, senza motivare, né spiegare, a quali elementi obiettivi sia ancorata tale quantificazione, il che rende la decisione arbitraria e la motivazione solo apparente.
Mancano i passaggi logici per cui i Giudici siano giunti alla percentuale del 40%, piuttosto che ad un’altra.
Su quest’ultimo punto la sentenza viene cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno






