Mentre guidava in autostrada di notte, un uomo si è scontrato con un gregge di pecore e capre. Nell’incidente sono morti dieci animali e l’auto ha riportato diversi danni.

La Corte d’Appello, ribaltando la decisione di primo grado, ha condannato l’ANAS e lo stesso danneggiato, sentenza poi confermata anche in Cassazione (Cassazione civile, sez. III, 29/12/2023, n.36539).

La vicenda giudiziaria

Il danneggiato, dinanzi al Tribunale di Avellino, citava i proprietari del gregge di pecore, nonché l’ANAS S.p.a., quale custode del tratto di strada. La domanda veniva rigettata.

La Corte d’Appello di Napoli, invece, afferma la responsabilità solidale dell’ANAS S.p.a. e del danneggiato.

Entrambi i soccombenti ricorrono in Cassazione.

La S.C. afferma che la valutazione sulla condotta del danneggiato è stata compiuta in maniera immune da vizi e l’ANAS S.p.a. tenta, inutilmente, ossia con prospettazioni inconferenti, di accreditare la tesi di una condotta di guida inappropriata e incauta del danneggiato.

Il tema del caso fortuito, ai sensi dell’esimente di cui all’art. 2051 c.c., era stato posto a fondamento della decisione dal Tribunale di Avellino e la Corte di Napoli ha, anche in questo caso con accertamento di fatto, escluso che ricorresse, nell’invasione della sede stradale da parte di un gregge di pecore, un’ipotesi riconducibile al fortuito e ha valorizzato adeguatamente l’assenza di segnali di pericolo specifici, che segnalassero la possibile presenza di bestiame sulla carreggiata, che sarebbero stati necessari in considerazione della posizione dell’autostrada, e del tratto di strada di svincolo, in zona pacificamente rurale, così coerentemente valorizzando anche la mancata adozione da parte dell’ANAS S.p.a. di un adeguato sistema di controllo della sede viaria.

La decisione di secondo grado è allineata ai criteri elaborati (come puntualizzati a partire da Cass., nn. 2478, 2480 e 2482 del 01/02/2018, confermate via via, pure a Sezioni Unite – n. 20943 del 2022 – e, di recente, da Cass. nn. 14228 e 21675 del 2023); e, sul punto, la valutazione del Giudice del merito sulla sussistenza del nesso causale o del fortuito (come pure sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso), costituisce un tipico apprezzamento di fatto, non censurabile in Cassazione.

Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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