La Cassazione censura l’utilizzo della prova presuntiva

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La questione riguarda l’impugnazione di un atto di vendita immobiliare per simulazione e in Cassazione viene censurato l’utilizzo della prova presuntiva (Corte di Cassazione, II civile, sentenza 16 luglio 2024, n. 19527). Infatti la sussistenza del fatto ignoto deve essere desunta da presunzioni gravi, precise e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza.

La vicenda

Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 929/2011, del 27 gennaio 2011:

  1. dichiarava che la compravendita evocata dissimulava una donazione del de cuius in favore del figlio.
  2. accoglieva la domanda di riduzione.
  3. per l’effetto, dichiarava che l’appartamento e il locale adibito a negozio appartenevano, per la quota di 6/9, a F.G. e, per la quota di 1/9 pro capite, agli altri eredi F.O., F.Gi. e F.P.

Il ricorso in Appello

La Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello e confermava integralmente la pronuncia impugnata.

La Corte di merito rilevava, per quanto di interesse, che, quanto al vizio di ultra-petizione sulla rilevazione del difetto di autenticità delle ricevute rilasciate per il pagamento del prezzo della vendita, il Tribunale aveva escluso la valenza probatoria di dette ricevute. Aveva quindi valorizzato ragioni diverse dalla sottoscrizione, quali la mancanza di data e la circostanza che anche dette quietanze erano considerate oggetto dell’accordo simulatorio, tenuto conto dell’inverosimile dilazione nel pagamento del prezzo, senza alcuna specifica previsione negoziale circa le singole tranche. Inoltre le ragioni critiche svolte dall’appellante non erano in grado di inficiare il ragionamento presuntivo del Tribunale, sia se analizzate singolarmente, sia se esaminate nel loro complesso, poiché:

  1. la presenza di due testimoni ad un atto di compravendita era sospetta, essendo dalla legge richiesta non per la vendita ma come requisito formale della donazione.
  2. Così la mancata previsione nell’atto di vendita del trasferimento del possesso, unitamente alla permanenza nell’abitazione della venditrice, sin dal 1989 fino al decesso, pur considerando i rapporti parentali tra le parti, costituiva indice idoneo a rivelare la reale causa del trasferimento del bene, essendo inverosimile che l’appellante si fosse determinato ad acquistare l’immobile per un considerevole prezzo (pari a 180 milioni delle vecchie lire), pur sapendo che vi avrebbe continuato a vivere l’anziana madre, priva di altra sistemazione abitativa.
  3. Ed infine il testamento del 27 aprile 2003 dimostrava che la madre ben sapeva che l’immobile non era stato acquistato dal figlio F.G. con l’atto del 1989, formalizzato successivamente con il rogito del 2005 e, anzi, evidenziava la volontà che l’immobile fosse attribuito a titolo gratuito al figlio, che le aveva prestato assistenza e aiuto, così rafforzando la tesi dell’avvenuta donazione.

Focus sulla prova presuntiva

Per quanto qui di interesse, con focus sulla prova presuntiva, viene contestata la palese errata interpretazione dell’art. 48 della legge notarile n. 89/1913. La Corte ha infatti erroneamente apprezzato le circostanze da cui è stato sviluppato il ragionamento presuntivo, sia in ordine alla presenza dei testimoni al momento della stipula dell’atto notarile di vendita, sia quanto al mancato trasferimento del possesso dell’immobile al momento della stipulazione dell’atto di vendita, sia con riferimento alle non floride condizioni economiche dell’acquirente, tali da impedire il pagamento effettivo del prezzo.

Inoltre, la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare le prove esistenti sulla solvibilità del deducente, oggetto di discussione tra le parti, senza tenere conto delle cambiali prodotte, le quali avrebbero certificato ampiamente il giro di affari, per svariate decine di milioni di vecchie Lire, dell’azienda personale di F.G.

Innanzitutto è dichiarato inammissibile il tentativo di rivalutazione degli elementi indiziari utilizzati dai Giudici di merito.

In proposito, la S.C. evidenzia che, in tema di prova presuntiva, il Giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi.

Il Giudice di merito deve affrontare due passaggi:

  1. analisi gli elementi indiziari e scartare quelli non rilevanti;
  2. valutazione complessiva degli elementi indiziari selezionati.

Le presunzioni gravi, precise e concordanti

Difatti, la sussistenza del fatto ignoto deve essere desunta da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza. Inoltre il procedimento logico deve essere articolato nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi.

Conseguentemente la denuncia, in Cassazione, di violazione o falsa applicazione del art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., può prospettarsi solo quando il Giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta e applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma.

La sentenza impugnata

Calandoci nel concreto, la sentenza impugnata ha offerto molteplici elementi indiziari convergenti, ampiamente giustificativi del ragionamento inferenziale svolto, sia in chiave analitica, sia in chiave sintetica. Questi sono: la presenza di due testimoni all’atto di vendita, il mancato trasferimento del possesso, le condizioni economiche deficitarie dell’acquirente, la previsione di un pagamento dilazionato sine die, senza che il rilascio delle cambiali mutasse detta valutazione, anzi ne comportasse la conferma, il tenore del testamento olografo (con il quale la de cuius disponeva che i beni asseritamente già alienati andassero al figlio F.G.).

Per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre, infatti, che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, sulla scorta della regola della inferenza necessaria, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit, in virtù della regola dell’inferenza probabilistica.

Ad esempio, sulla condizione reddituale del ricorrente, i Giudici di Appello hanno esaminato il contenuto delle dichiarazioni dei redditi prodotte nel giudizio di primo grado, ai fini di escludere che questi fosse in floride condizioni economiche all’epoca della vendita del 1989 e negli anni successivi. Hanno evidenziato che il reddito dell’anno 1989 era pari a 9.000.000 di lire, con una perdita pari a 43.059.000 lire. Il reddito dell’anno 1991 segnalava una perdita ammontante a 74.599.000 lire. La dichiarazione dell’anno 1992 evidenziava una perdita pari a 19.600.000 lire, mentre nei soli anni 1992 (recte 1990) e 1993 vi erano redditi minimi, rispettivamente pari a 12.818.000 lire e a 5.034.000 lire.

Ricorso respinto e confermata la decisione di Appello.

Avv. Emanuela Foligno

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