Infezione post operatoria e accertamento della responsabilità della struttura sanitaria

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Il paziente, a seguito di lesioni riportate a causa di un sinistro stradale, aveva subito nel febbraio 2014 un intervento di osteosintesi alla gamba sinistra presso l’Ospedale Rizzoli, gestito dall’ASL n. 2 di Napoli.

Persistendo il dolore, l’uomo si recava presso l’Istituto Ortopedico Galeazzi in Milano, dove veniva diagnosticata una infezione al piatto tibiale della gamba sinistra interessata, con conseguente intervento di rimozione della placca, disinfettazione del sito chirurgico e riempimento mediante biovetro antibatterico.

Per tale ragione il paziente ritiene responsabile la ASL 2 di Napoli per avere provocato, ovvero non evitato, che insorgesse l’infezione, ritardandone anche la diagnosi con conseguente aggravamento della patologia.

La vicenda giudiziaria

Tuttavia, Tribunale e Corte di Appello rigettano la domanda di responsabilità.

In particolare, secondo la Corte di Appello era condivisibile la CTU disposta d’ufficio, che non aveva individuato alcuna condotta colposa dei medici intervenuti, sicché restava irrilevante approfondire il nesso causale, ovvero risalire al motivo primo dell’eziologia settica. Posto che, per un verso quella settica era una complicanza, di quell’intervento, prevedibile ma non prevenibile con una cadenza statistica apprezzabile tra il 6% e il 32%, per altro verso, dall’esame delle cartelle cliniche, era emersa la corretta prescrizione antibiotica sia prima dell’operazione sia dopo in sede di terapia domiciliare.

Mentre erano apodittiche le affermazioni di parte istante volte a sostenere la valenza causale dei mancati esami ematochimici susseguenti in luogo di quelli meramente obiettivi del paziente, che nuovamente era stato ricoverato presso il Rizzoli nel maggio 2014, con diagnosi di sospetta infezione da postumi della frattura, esame colturale, antibiogramma e modificazione della terapia antibiotica, e che, nonostante, i positivi risultati registrati a fronte di quest’ultimo intervento medico, aveva autonomamente deciso di rivolgersi alla diversa clinica.

L’intervento della Cassazione

La sentenza viene posta al vaglio della Cassazione. Per quanto qui di interesse, si presenta interessante la seconda censura lamentata dai congiunti del paziente, che difatti viene accolta dalla Suprema Corte (Cassazione Civile, sez. III, 03/05/2024, n.12015).

In sintesi, la Corte di Appello avrebbe errato limitandosi a richiamare dati statistici che potevano includere errori imputabili ai medici, laddove alcuna risultanza aveva attestato, comunque, un’asepsi del sito chirurgico, della camera operatoria, degli strumenti utilizzati, con possibile origine nosocomiale addebitabile dell’infezione, come esposto sin dal primo grado e ribadito nel secondo. Ergo, una volta allegato da parte attorea l’evento di danno astrattamente correlabile e dallo stesso Consulente correlato all’intervento chirurgico in questione, avrebbe dovuto essere l’ASL a dimostrare una condotta corretta dei medici, anche nella prospettiva della descritta prevenzione, non essendo sufficienti richiami generici al rispetto delle linee guida operatorie, e pure in punto di profilassi antibiotica.

L’accertamento della responsabilità della struttura sanitaria

Quello che la Corte di merito non ha spiegato è a cosa si riferissero quelle “leggi mediche”, e così le conclusioni peritali condivise ma riaffermate apoditticamente richiamando il conforto della “bibliografia scientifica”, ovvero senza chiarire se fosse stato accertato o meno, e con quale significato istruttorio, e relativa sussunzione giuridica, l’espletamento della corretta asepsi del luogo dell’intervento chirurgico e dei mezzi utilizzati, secondo quanto allegato dall’attore sia in primo grado, che in appello.

In altri termini, non è sufficiente motivare in ordine alla correttezza della tecnica chirurgica e ortopedica, ma la Corte doveva motivare in ordine alle procedure atte a garantire l’asetticità del luogo ospedaliero d’intervento.

Secondo orientamento del tutto consolidato, l’accertamento della responsabilità della struttura sanitaria dev’essere effettuato sulla base dei criteri temporale, topografico e clinico, e sul punto la Corte di Appello ha radicalmente omesso qualsivoglia motivazione.

Avv. Emanuela Foligno

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