Stabilire quale sia il grado percentuale di invalidità per una lesione personale costituisce accertamento di un fatto, non liquidazione di un danno. Centrale è l’accertamento del barème utilizzato, ossia delle tabelle medico-legali adottate, la cui applicazione deve essere scientificamente corretta e coerente con i criteri normativi di riferimento (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 23 luglio 2025, n. 20788).
I fatti
La vittima, mentre si trovava alla guida di un ciclomotore di proprietà di suo padre (a bordo del quale viaggiava, in qualità di terzo trasportato, un altro giovane, anch’egli all’epoca dei fatti minorenne) veniva violentemente urtato dalla vettura di proprietà del convenuto.
Il Giudice disattende le risultanze della CTU medico legale, ove si stimavano nel 2% i postumi d’invalidità permanente, rilevando che trattasi di “danno tabellare che, una volta accertato nella sua entità, corrisponde (anche per le sue evidenti ripercussioni in termini estetici ed esistenziali, in relazione all’età del danneggiato) ad una percentuale di danno permanente del 7%”, liquidava, in favore della vittima la somma di Euro 15.081,00.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice di appello, ha ridotto a Euro 4.794,34, oltre interessi, l’importo del risarcimento dovuto dalla assicurazione, in solido con il proprietario del veicolo, in relazione ai danni alla persona subiti a causa del sinistro stradale verificatosi in San Sebastiano al Vesuvio.
La vittima dinanzi la Cassazione contesta come errata la applicazione delle tabelle delle microlesioni e omessa motivazione sul punto.
In particolare, la vittima contesta la decisione di appello perché “nel censurare la decisione di primo grado di modificare la valutazione del danno operata dal CTU perché apoditticamente assunta, non tiene conto della corretta applicazione della quantificazione tabellarmente predeterminata di cui al Decreto del Ministero della salute 3 luglio 2003 che, per il tipo di cicatrici diagnosticate dal CTU, prevedeva una valutazione tra il 6 ed il 9%.
Il giudizio della Cassazione
La prima censura è fondata: “stabilire quale sia il grado percentuale di invalidità residuato ad una lesione personale costituisce accertamento d’un fatto, non liquidazione d’un danno”.
Se è vero, infatti, che il Giudice d’appello ha aderito alle conclusioni del CTU, detta consulenza era stata disattesa dal primo Giudice – come reso evidente dalla qualificazione del danno che esso ha fatto quale “tabellare” – sulla base delle risultanze della tabella di cui al citato D.M. del 3 luglio 2003, tabella il cui “barème” medico legale è stato ritenuto “un metodo di valutazione scientificamente corretto”.
Questo significa che la scelta del Giudice di appello di discostarsi dalla conclusione raggiunta in primo grado deve ritenersi, oltre che sostanzialmente immotivata, anche contraria al Decreto Ministeriale sopra citato.
L’accertamento del barème utilizzato
È necessario ricordare che In materia di liquidazione del danno alla persona, la decisione “non può trascurare di accertare se il barème utilizzato dall’ausiliario sia condiviso dalla comunità scientifica ed aggiornato e se sia stato correttamente applicato”. Nel caso concreto, quindi, il secondo Giudice avrebbe dovuto quantomeno chiarire le ragioni sottese al discostamento dalle conclusioni del primo Giudice, ancorché esse fossero fondate su un criterio di riconosciuta validità scientifica.
Ebbene, la S.C. ribadisce che il “barème” è “un criterio di giudizio nella disponibilità del giudice e non solo del consulente tecnico (al quale spetta precipuamente descrivere la disfunzionalità a carico del danneggiato), la cui valutazione scientifica è, del resto, secondo il principio judex peritus peritorum fatto proprio dal nostro ordinamento, sempre sindacabile dal giudice stesso in base a cognizioni tecniche personali”, tuttavia “incontrando l’esercizio di tale potere” il limite costituito dall’onere di “un’adeguata motivazione.
Si è concretizzata, pertanto, una violazione di norma di diritto e una delle ipotesi di motivazione apparente.
In conclusione, il ricorso viene accolto.
Avv. Emanuela Foligno






