La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso in tema di invalidità permanente sopravvenuta entro un anno dalla malattia, ribadendo che l’assicurato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del rischio, ai sensi dell’art. 1898 c.c., per consentire all’assicuratore di esercitare il diritto di recesso. (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 24 aprile 2025, n. 10857).
I fatti
La vittima ha azionato il giudizio per ottenere l’indennizzo asseritamente dovutogli in forza della polizza assicurativa a copertura di infortuni e invalidità permanente stipulata dalla datrice di lavoro per i suoi dipendenti.
L’attore avrebbe denunziato il sinistro ma la compagnia assicuratrice nega l’indennizzo perché l’invalidità accertata era inferiore a quella prevista dalla franchigia.
Secondo la vittima, invece, il contratto prevedeva che, in caso di invalidità riconosciuta da INPS, l’indennizzo sarebbe stato liquidato sulla scorta di tale valutazione ed egli era stato riconosciuto invalido civile al 67%. Ciononostante, la società assicuratrice aveva corrisposto soltanto l’importo di 13.065 euro, inferiore alla pretesa dell’assicurato.
La vicenda giuridica
Il Tribunale di Milano accoglie la domanda dell’uomo e condanna l’assicurazione al pagamento della somma di 232.405,20 euro.
La Corte di Milano riforma la pronuncia e rigetta l’originaria domanda dell’assicurato in quanto: “L’assicurazione in questione ha ad oggetto (art. 2) l’invalidità permanente sopravvenuta entro un anno dalla manifestazione della malattia (alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio che si estrinsechi nel corso del contratto). È documentalmente provato che la malattia (OSAS in soggetto affetto da SPCO, SD metabolica, obesità, poliartrosi) si è manifestata fin dal 2005 ed è progressivamente peggiorata nel corso degli anni … La malattia dunque, è insorta in corso di validità della prima polizza ed è stata compiutamente diagnosticata il 18 maggio 2009 laddove l’altra polizza ha decorrenza dal 31.12.2009.
È pacifico che il lavoratore non abbia mai denunciato l’OSAS già compiutamente diagnosticata nel maggio 2009, in violazione dell’art. 6 del contratto che prevede che “qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni di rischio rispetto alle dichiarazioni riportate in polizza, l’assicurato deve darne immediata comunicazione alla società al fine di consentire l’esercizio del diritto di recesso ex art. 1898 cc”.
La denuncia della malattia
L’unica denuncia è stata inoltrata quando la malattia, già insorta fin dal 2005, si è evoluta in invalidità permanente (OSAS severa) al 67% come attestata dall’INPS in data 28/10/11 ed è stato dichiarato dallo stesso interessato di aver atteso a denunciare la malattia proprio al fine di poter ottenere l’attestazione di una invalidità permanente. Nella fattispecie, dunque, non si tratta di una malattia determinante una invalidità permanente insorta dopo la stipula dell’assicurazione, bensì di un progressivo peggioramento di una malattia manifestatasi fin dal 2005, diagnosticata il 18 maggio 2009, taciuta all’assicurazione fino al suo epilogo invalidante.
Ergo, la denuncia “tardivamente effettuata” si configura a tutti gli effetti come dolosa. L’assicurato o deve denunciare la malattia che possa comportare invalidità permanente entro 15 giorni dalla sua manifestazione e non deve essere denunciata la malattia entro 15 giorni da quando sia stata accertata una invalidità permanente.
Una diversa interpretazione avrebbe l’effetto di legittimare una condotta reticente fin dall’insorgere della malattia, omissiva negli obblighi informativi all’assicurazione, dilatoria nella prospettiva strumentale del raggiungimento di quel minimum di invalidità che consenta di ottenere l’indennizzo, e come tale non può essere avvalorata.
Le motivazioni della Corte di Appello
La Corte d’appello di Milano ha respinto la richiesta di indennizzo perché:
- • l’oggetto della polizza è “l’invalidità permanente sopravvenuta entro un anno dalla manifestazione della malattia”.
- • la malattia … è insorta in corso di validità della prima polizza (OMISSIS) ed è stata compiutamente diagnosticata il 18 maggio 2009.
- • la malattia, già insorta fin dal 2005, si è evoluta in invalidità permanente (OSAS severa) al 67% come attestata dall’INPS in data 28/10/11.
- • è lo stesso assicurato ad avere dichiarato di aver atteso a denunciare la malattia proprio al fine di poter ottenere l’attestazione di una invalidità permanente.
- • non si tratta di una malattia determinante una invalidità permanente insorta dopo la stipula dell’assicurazione, bensì di un progressivo peggioramento di una malattia manifestatasi fin dal 2005, diagnosticata il 18 maggio 2009, taciuta all’assicurazione fino al suo epilogo invalidante.
- • la denuncia, tardivamente effettuata si configura a tutti gli effetti come dolosa.
- • affinché l’assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all’obbligo di dare avviso all’assicuratore, ai sensi dell’art. 1915, primo comma, cod. civ., con l’effetto di perdere il diritto all’indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all’assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell’obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo.
Quindi, il ragionamento che hanno seguito i Giudici di appello è sorretto da due distinte rationes:
- a) l’invalidità (accertata in data 28/10/2011) è insorta oltre un anno dopo la manifestazione della malattia (insorta già nel 2005 e compiutamente diagnosticata il 18/5/2009);
- b) la denuncia della malattia – foriera di invalidità – è stata artatamente posticipata dall’assicurato, impedendo all’assicuratore di sciogliersi dal contratto nonostante l’aggravamento del rischio.
L’intervento della Cassazione
Ebbene, quanto censurato in realtà mira ad affermare che il Giudice di merito ha erroneamente identificato in un pregresso stato invalidante la malattia generatrice di invalidità e che, in ogni caso, la concomitanza di condizioni patologiche preesistenti non era comunque ostativa al riconoscimento dell’indennizzo.
Così argomentando, però, si sollecita la Cassazione a una rilettura alternativa delle circostanze fattuali già svolta dal Giudice di merito.
Non può essere riesaminata nel giudizio di cassazione l’individuazione del momento in cui la malattia si è manifestata ed è stata riconoscibile dall’assicurato.
La esistente distinzione tra malattia e stato invalidante è rilevante ai fini del contratto in quanto l’art. 4 dell’accordo stabilisce che “L’assicurazione non comprende gli stati invalidanti preesistenti alla stipulazione del contratto” e prevede, però, l’indennizzabilità (secondo una tabella individuata dalle parti) dell’invalidità derivante dal cumulo «di uno stato invalidante preesistente e di una malattia sopravvenuta nel corso del contratto»;
Quello di cui si duole il ricorrente non è l’errata qualificazione giuridica del contratto assicurativo, bensì il non aver considerato la pregressa malattia alla stregua di stato invalidante sul quale si è innestata la malattia diagnosticata.
Conclusivamente, la ratio che sorregge la sentenza impugnata non è stata efficacemente attinta dalla censura testé indicata, le ulteriori censure sono inammissibili, in quanto comunque inidonee a scalfire il decisum.
Avv. Emanuela Foligno






