Ricorso per revocazione e causa pendente, quando la Cassazione può unificarli

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La Cassazione, in alcune circostanze, può decidere di unire il ricorso per revocazione alla causa principale, anche se quest’ultima è già pendente. Questo avviene quando il ricorso per revocazione riguarda una decisione che influisce direttamente sull’esito del processo in corso. (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza interlocutoria 23 aprile 2025, n. 10737).

La vicenda

La Corte d’Appello di Milano, accogliendo parzialmente il gravame proposto in via principale dalla società Allianz S.p.A. avverso la sentenza non definitiva n. 539/20 del 9 giugno 2020 e la sentenza definitiva n. 483/21 del 17 maggio 2021, entrambe emesse dal Tribunale di Como, ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dalla vittima del sinistro e dai suoi familiari (la moglie C.D. e i figli G.C. e G.N.).

In particolare, in relazione alla domanda risarcitoria avanzata per le gravissime lesioni riportate in un sinistro stradale avvenuto a Como l’11 febbraio 2009, la Corte ha riconosciuto l’operatività del massimale di polizza invocato da Allianz, in qualità di assicuratore per la responsabilità civile auto del veicolo di proprietà di M.V., conducente al momento del fatto.

Inoltre, la pronuncia di secondo grado ha rideterminato il danno patrimoniale in una somma inferiore rispetto a quanto stabilito in primo grado, ed ha escluso, dal danno non patrimoniale, la componente relativa alla cosiddetta personalizzazione.

Infine, la Corte ha ritenuto inammissibile l’appello incidentale della vittima, rilevando che quest’ultima non si era riservata espressamente il gravame.

Ricorso per revocazione e causa pendente

Con ordinanza interlocutoria n. 10405/24, del 17 aprile 2024, la Corte di Cassazione, impregiudicata ogni decisione sulle eccezioni preliminari sollevate dalla controricorrente, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei familiari della vittima, trattandosi di litisconsorti necessari.

Quindi, la S.C. ha reputato opportuno disporre rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, per eventuale riunione, allo stesso, di quello relativo al ricorso (recante il numero di ruolo generale 615/24), proposto, sempre dalla vittima avverso la sentenza n. 2804/23, del 3 ottobre 2023, con cui la Corte d’appello di Milano ne ha respinto il ricorso per revocazione avverso la pronuncia oggetto della presente impugnazione.

In conclusione, considerato che è possibile riunire il processo che ha definito il ricorso per revocazione alla causa di merito, la Suprema Corte dispone rinvio a nuovo ruolo per eventuale riunione al ricorso R.G. n. 615/24.

Avv. Emanuela Foligno

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