La decisione a commento tratta della prescrizione decennale per il risarcimento dei danni derivanti da infortunio e della possibilità di depositare documenti nuovi in appello, già a disposizione della parte, la “prova nuova indispensabile” (Cassazione civile, sez. lav., 12/06/2024, n.16358).
Il caso
La tematica del “divieto di nova in appello” è sempre argomento di grande importanza e con la sentenza in esame la Cassazione dà continuità al principio di diritto secondo cui la “prova nuova indispensabile” può essere prodotta in appello anche se già a disposizione della parte nel precedente giudizio.
La vittima aveva subito un infortunio su lavoro in data 20/05/2003, dal quale era derivata un’invalidità temporanea di quasi un anno e un’invalidità permanente dell’11%. Adiva il Tribunale di Forlì per ottenere la condanna della società datrice di lavoro al risarcimento dei danni, ma veniva eccepito il superamento della prescrizione decennale.
Il Tribunale rigettava la domanda, in quanto non vi era prova della ricezione, da parte della società, della missiva di cui al documento n. 57 prodotto dal ricorrente (lettera raccomandata contenente tentativo obbligatorio di conciliazione del 12/04/2008) e che quindi il primo atto interruttivo fosse quello del 09/08/2013, successivo al decennio, e quindi ormai tardivo rispetto all’effetto estintivo del diritto per intervenuta prescrizione.
La Corte d’Appello confermava il primo grado e, in particolare, affermava:
- a) non è in contestazione il dies a quo del computo del termine di prescrizione, ossia il giorno dell’infortunio del 20/05/2003.
- b) il documento n. 3 prodotto in questo grado dall’appellante, ossia la ricevuta di ritorno della raccomandata precedente a quella del 09/08/2013, è inammissibile perché tardivo.
- c) l’appellante avrebbe dovuto infatti allegare che tale prova precostituita era stata inutilmente richiesta prima del deposito del ricorso di primo grado o al massimo durante il giudizio di primo grado.
- d) tale onere non è stato adempiuto.
- e) devono essere ritenute parimenti inammissibili le nuove allegazioni in fatto (e le relative produzioni) di cui alle note finali dell’appellante, che ai sensi dell’art. 83, co. 7, lett. h), D.L. n. 18/2020, sono meramente sostitutive della discussione orale.
Il vaglio della Cassazione
Il lavoratore ritiene nulla la sentenza per non avere la Corte territoriale ritenuto ammissibile la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata dell’anno 2008, pur essendo un documento indispensabile.
La censura coglie nel segno.
“Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass. Sez. Un. n. 10790/2017).
Qualora nel giudizio di legittimità venga dedotta l‘erroneità dell’ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la Cassazione, in quanto chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice del fatto ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa. Ebbene nel caso concreto è indispensabile l’avviso di ricevimento della raccomandata del 2008 perché volto a dimostrare la avvenuta ricezione dell’atto interruttivo della prescrizione, unica ragione di rigetto della domanda da parte del Tribunale.
L’errore dell’Appello e la prova nuova indispensabile
Al riguardo la Corte territoriale ha erroneamente motivato l’inammissibilità della produzione di quel documento asserendo che introduceva “un tema di fatto del tutto nuovo”. Ma così non è perché, per quanto riportato dagli stessi Giudici d’appello nello svolgimento del processo, il tema del ricevimento di quel primo atto interruttivo era stato ampiamente dibattuto in primo grado, sicché non poteva essere considerato “un fatto del tutto nuovo”.
La sentenza impugnata viene cassata e il Giudice del rinvio dovrà conformarsi al seguente principio di diritto: “Prova nuova indispensabile ai sensi dell’art. 437, co. 2, c.p.c. è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”.
Avv. Emanuela Foligno