Responsabilità del custode e dimostrazione del fatto

0
responsabilità-del-custode

Il sollevamento di una pietra dal lastricato stradale danneggia la ruota del veicolo in transito. Il Giudice di primo grado riconosce la responsabilità del custode, in questo caso il Comune di Firenze, e accoglie la domanda di risarcimento, invece, il Giudice di appello la respinge e la Cassazione conferma (Cassazione Civile, sez. III, 13/06/2024, n.16558).

Il caso

Il proprietario del veicolo chiama a giudizio il Comune di Firenze per il risarcimento dei danni subiti. Deduce che, mentre passava a bordo della sua Alfa Romeo, una pietra del lastricato stradale si sollevava in verticale al suo passaggio e colpiva violentemente il cerchione della ruota posteriore determinandone la rottura.

Il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza n. 365/2019, accoglieva la domanda. Invece, il Tribunale di Firenze, quale Giudice dell’appello, accoglieva l’appello del Comune e riformava la sentenza di primo grado, negando qualsiasi risarcimento. Per tale ragione il danneggiato si rivolge alla Corte di Cassazione.

Il giudizio della Cassazione

Il proprietario del veicolo lamenta che la sentenza di secondo grado avrebbe accertato che il sinistro non si sarebbe verificato affatto o, comunque, che non si sarebbe verificato con le modalità e le conseguenze dannose indicate dal danneggiato, nonostante il Comune di Firenze non abbia mai specificatamente contestato la dinamica del sinistro.

Lamenta, inoltre, motivazione illogica, perplessa ed obiettivamente incomprensibile e sostiene che il fatto, nelle sue modalità, deve ritenersi pacifico con la conseguenza che verrebbe meno anche l’importanza delle deposizioni testimoniali e che il Giudice d’’appello ha omesso di esaminare il fatto storico della mancata segnaletica di pericolo sulla strada oggetto del sinistro.

La Cassazione ritiene tutte le censure inammissibili e preliminarmente ricorda che in materia di responsabilità del custode, è sufficiente che il danneggiato dia prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno dallo stesso patito, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del fortuito e che è irrilevante, sul piano dell’accertamento causale, la natura “insidiosa” della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell’insidia da parte del danneggiato.

In definitiva, può dirsi senz’altro pacifico che la responsabilità del custode può essere esclusa, o dalla prova del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo.

Mancante la dimostrazione del fatto

Calandoci nel caso concreto, il Giudice di appello ha accertato come mancante la dimostrazione del fatto, così come denunciato dal danneggiato, e conseguentemente del nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno: tale conclusione esclude quindi la applicabilità della disciplina invocata.

Pare che il ricorrente non abbia colto la ratio decidendi dei Giudici di appello, e, comunque, richiede una rivalutazione dei dati fattuali il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del Giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.

Le censure sollevate dal proprietario del veicolo sono indirizzate ad “accreditare” una ricostruzione della vicenda del tutto differente da quella compiuta dai Giudici di merito. In tal senso, il ricorrente “non può limitarsi a prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito, svalutando taluni elementi o valorizzando altri ovvero dando ad essi un diverso significato, senza dedurre specifiche violazioni di legge ovvero incongruenze di motivazione tali da rivelare una difformità evidente della valutazione compiuta dal giudice rispetto al corrispondente modello normativo.”

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui